CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04289/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Cirpaci e al.) Rilevato che i motivi congiuntamente dedotti dai ricorrenti si rivelano: - manifestamente infondati quanto alla mancata assoluzione degli imputati dal reato di resistenza loro ascritto a fronte di una condotta pacificamente integrante minaccia ai sensi dell'art. 337 cod. pen.; - improponibili con riferimento alla dedotta eccessività della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto risolventisi in una non consentita critica al potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente O1ii'doVili9i Pierluigi ![OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA]-EIAERIA 3 602