Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25746/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOUdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata Fa Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione pronunciata dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Benevento il 6/9/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena; Rilevato che le doglianze, contenute in un unico complessivo motivo nel quale si fa riferimento anche alla dichiarazione di responsabilità, risultano formulate in termini generici e senza confrontarsi espressamente con gli elementi indicati nella sentenza impugnata che, ad esempio, non ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello ma lo ha ritenuto infondato nel merito; Rilevato che le censure sono tutte, comunque, manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con motivazione che si fonde e integra con quella del giudice di primo grado (con gli specifici riferimenti agli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria e alla personalità dell'imputato) ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni per le quali ha ritenute infondate le medesime critiche già dedotte in quella sede, ciò anche in ordine al corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena ex artt. 132 e 133 cod. pen. e tale giudizio, esente da vizi logici, non è censurabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, del). 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOUdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata Fa Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione pronunciata dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Benevento il 6/9/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena; Rilevato che le doglianze, contenute in un unico complessivo motivo nel quale si fa riferimento anche alla dichiarazione di responsabilità, risultano formulate in termini generici e senza confrontarsi espressamente con gli elementi indicati nella sentenza impugnata che, ad esempio, non ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di appello ma lo ha ritenuto infondato nel merito; Rilevato che le censure sono tutte, comunque, manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con motivazione che si fonde e integra con quella del giudice di primo grado (con gli specifici riferimenti agli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria e alla personalità dell'imputato) ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni per le quali ha ritenute infondate le medesime critiche già dedotte in quella sede, ciò anche in ordine al corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena ex artt. 132 e 133 cod. pen. e tale giudizio, esente da vizi logici, non è censurabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, del). 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 25746/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris