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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 36497/2021

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ente CC ORDINANZA sul ricorso 9414-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], 2021 che la rappresenta e difende; 1745 - controricorrente - avverso la sentenza n. 379/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/1/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/6/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e in conseguente riforma della pronunzia Trib.

Civitavecchia n. 82 del 2015, ha accolto la domanda dalla medesima in origine monitoriamente azionata nei confronti della società Lufthansa - [OSCURATO:PERSONA] di pagamento di somma a titolo di «corrispettivo del servizio di controllo al 100% dei bagagli da stiva per il periodo dal 3 al 26 giugno 2003».

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Lufthansa propone ora ricorso per cassazione, affidato a 9 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., che ha presentato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il 10, il 2° e il 3° motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt.2909 c.c., 101 c.p.c., 111 Cost., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente interpretato la «sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 13847/2010, che ha dichiarato la illegittimità in parte qua della nota Enac del 11.06.2003», attribuendole una «efficacia che la medesima esclude, in quanto espressamente afferma di non poter incidere sulle situazioni pregresse, tra ADR ed i terzi, peraltro estranei al giudizio».Lamenta che erroneamente la corte di merito ha ritenuto dover essere la sentenza del Tar «applicata anche alla ricorrente, sebbene questa ... non sia stata parte di quel giudizio».

Con il 40 motivo denunzia violazione dell'art. 97 Cost., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che l'«asserito diritto di ADR di ottenere dalla ricorrente il pagamento del corrispettivo a partire dal 3.6.2003 postula che gli effetti della nota ENAC dell'Il marzo 2003 possano retroagire a tale data rispetto alla originaria decorrenza del 26.3.2003», laddove «tale recupero ex post è illegittimo ... non potendo l'Amministrazione modificare ex post gli assetti tariffari che ha provveduto a stabilire per il passato».

Con il 5° motivo denunzia «violazione e/o falsa applicazione» del D.M. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 14/T del 14 marzo 2003, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che l'impugnata pronunzia contrasti «palesemente con il decreto del ministero ... benché espressamente basata sul medesimo».

Con il 6° motivo denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 1173, 1218 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che «la ricorrente si trova nell'impossibilità oggettiva di rendere la prestazione richiesta da ADR», essendo «oggettivamente impossibile» rintracciare «i passeggeri che hanno fruito del servizio di ADR ed ottenere dai medesimi il versamento del corrispettivo spettante ad ADR, pur avendo già rilasciato a ciascuno dei medesimi un titolo di viaggio che non lo prevede».

Con il 7° motivo denunzia «violazione e/o falsa applicazione» dell'artt. 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che controparte non ha offerto la prova del vantato credito, non essendo al riguardo idonee le prodotte fatture.

Con 1'8° motivo denunzia «violazione e/o falsa applicazione» dell'artt.115 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole dell'erronea valutazione delle emergenze processuali.

Con il 9° motivo denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 2697 c.c., 183, 633, 645, 653, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che «con la comparsa di costituzione e risposta» controparte «ha modificato la domanda rispetto a quella proposta con il decreto ingiuntivo, per come notificato a Lufthansa».

Il ricorso è inammissibile.

E' rimasto nel giudizio di merito accertato che il servizio di controllo bagagli disposto ( in attuazione del Regolamento n. 2320/2002 del parlamento europeo e del Consiglio del 16/12/2002 ) dal Decreto 14/T del 14 marzo 2003, reso dall'ENAC obbligatorio a decorrere dal 1°/2/2003, è stato nella specie incontestatamente attivato ed espletato dalla società odierna controricorrente in favore dei passeggeri della odierna ricorrente ( anche ) nel periodo in argomento dal 3 al 26 giugno 2003.

Con nota del 5/6/2003 l'ENAC aveva disposto l'applicazione del pagamento del corrispettivo di tale servizio «ai titoli di viaggio emessi dalle 48 ore successive alla ricezione della nota medesima per partenze da effettuarsi dal 26 giugno in poi».

Tale decorrenza del pagamento è stata peraltro dichiarata illegittima dal [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 13847/2010 poi confermata dal Consiglio di Stato.

Nell'impugnata sentenza la corte di merito ha osservato che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, «la circostanza che la decorrenza del pagamento del corrispettivo stabilita da Enac sia stata ritenuta illegittima dal Tar non è irrilevante ... ma al contrario ha reso effettivo l'obbligo di pagamento del corrispettivo per il servizio concretamente svolto da ADR per i voli Lufthansa>>.

Atteso, come detto, l'incontestato svolgimento da parte di ADR dell'attività di controllo dei bagagli da stiva dei passeggeri di Lufthansa «come si rileva dalla lettera 24/11/2010 inviata dalla compagnia aerea alla società ADR a seguito della richiesta di pagamento del corrispettivo e dallo stesso contenuto dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo», nonché l'accertato riconoscimento da parte dell'odierna ricorrente «del diritto di ADR alla percezione del corrispettivo stabilito con decreto ministeriale per il servizio dalla stessa svolto», nell'impugnata sentenza la corte di merito ha pertanto accolto la domanda dall'odierna controricorrente in origine monitoriamente azionata di «pagamento delle fatture non pagate in tutto o in parte per il servizio di controllo al 100% dei bagagli da stiva sia per il periodo 3 giugno - 26 giugno 2003 sia per periodi successivi fino al 31 agosto 2003».

Ha altresì sottolineato l'infondatezza dell'obiezione sollevata dall'odierna ricorrente in ordine all'invocata «propria impossibilità di adempiere, non potendo più recuperare dai passeggeri gli importi che dovevano essere compresi nel prezzo dei biglietti», attesa la ravvisata irrilevanza della «circostanza che obbligati al pagamento siano solo i passeggeri, dai quali non sarebbe più possibile recuperare l'importo, in quanto il «decreto in esame pone direttamente a carico del vettore aereo l'applicazione e la riscossione degli importi nonché il loro integrale versamento alla società di gestione, per cui può affermarsi la sussistenza di un obbligo di pagamento ex lege del vettore, avente natura diversa da quello contrattuale dei passeggeri».

Orbene, a fronte dell'accertamento in fatto operato dalla corte di merito all'affermazione di tale ratio decidendi l'odierna ricorrente propone invero censure articolate in motivi formulati in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. [ là dove fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito -in particolare, alla «nota ENAC dell'Il marzo 2003», al «decreto del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture 14/T del 14 marzo 2003», agli «elenchi dei voli», ai «titoli di viaggio emessi precedentemente al 13 giugno anche se relativi a voli effettuati dopo il 25 giugno 2003 ( doc. 11 )», al «ricorso per ingiunzione», alla «comparsa di costituzione e risposta» di controparte- limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente ( per la parte strettamente d'interesse in questa sede ) riprodurli nel ricorso ovvero ove in tutto o in parte riprodotti ( v., in particolare, parti della sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 13847/2010; la «lettera del 12.11.2010» ), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di giudizio di legittimità ( v.

Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v.

Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez.

Un., 19/4/2016, n. 7701 ) ].

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v.

Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( v.

Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v.

Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).

E al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati,, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ).

L'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono pertanto dall'odierna ricorrente non idoneamente censurati.

Né può d'altro canto sottacersi, avuto in particolare riferimento al 6° motivo, che/ limitandosi la ricorrente a sostanzialmente riproporre la censura già sottoposta ai giudici di merito e da questi non accolta circa la dedotta impossibilità oggettiva di recuperare dai passeggeri il corrispettivo de quo, la suindicata ratio decidendi secondo cui l'applicazione e la riscossione dei relativi importi nonché il loro integrale versamento alla società di gestione costituisce in effetti oggetto di obbligo «ex lege del vettore, avente natura diversa da quello contrattuale dei passeggeri» risulta invero dalla medesima non (quantomeno idoneamente) censurata.Va altresì sotto altro profilo in rilievo come ) al di là della formale intestazione dei motivi la ricorrentpdeduca in realtà doglianze ( anche ) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v.

Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione tempods applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ).

Emerge evidente, a tale stregua, come l'odierna ricorrente in realtà inammissibilmente prospetti una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti In discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. 9)A AOpptC) P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.500,00, di cui euro 7.300,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente; in via principale/dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente CC ORDINANZA sul ricorso 9414-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], 2021 che la rappresenta e difende; 1745 - controricorrente - avverso la sentenza n. 379/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/1/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/6/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Civitavecchia n. 82 del 2015, ha accolto la domanda dalla medesima in origine monitoriamente azionata nei confronti della società Lufthansa - [OSCURATO:PERSONA] di pagamento di somma a titolo di «corrispettivo del servizio di controllo al 100% dei bagagli da stiva per il periodo dal 3 al 26 giugno 2003». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Lufthansa propone ora ricorso per cassazione, affidato a 9 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., che ha presentato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il 10, il 2° e il 3° motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt.2909 c.c., 101 c.p.c., 111 Cost., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente interpretato la «sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 13847/2010, che ha dichiarato la illegittimità in parte qua della nota Enac del 11.06.2003», attribuendole una «efficacia che la medesima esclude, in quanto espressamente afferma di non poter incidere sulle situazioni pregresse, tra ADR ed i terzi, peraltro estranei al giudizio».Lamenta che erroneamente la corte di merito ha ritenuto dover essere la sentenza del Tar «applicata anche alla ricorrente, sebbene questa ... non sia stata parte di quel giudizio». Con il 40 motivo denunzia violazione dell'art. 97 Cost., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che l'«asserito diritto di ADR di ottenere dalla ricorrente il pagamento del corrispettivo a partire dal 3.6.2003 postula che gli effetti della nota ENAC dell'Il marzo 2003 possano retroagire a tale data rispetto alla originaria decorrenza del 26.3.2003», laddove «tale recupero ex post è illegittimo ... non potendo l'Amministrazione modificare ex post gli assetti tariffari che ha provveduto a stabilire per il passato». Con il 5° motivo denunzia «violazione e/o falsa applicazione» del D.M. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 14/T del 14 marzo 2003, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che l'impugnata pronunzia contrasti «palesemente con il decreto del ministero ... benché espressamente basata sul medesimo». Con il 6° motivo denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 1173, 1218 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che «la ricorrente si trova nell'impossibilità oggettiva di rendere la prestazione richiesta da ADR», essendo «oggettivamente impossibile» rintracciare «i passeggeri che hanno fruito del servizio di ADR ed ottenere dai medesimi il versamento del corrispettivo spettante ad ADR, pur avendo già rilasciato a ciascuno dei medesimi un titolo di viaggio che non lo prevede». Con il 7° motivo denunzia «violazione e/o falsa applicazione» dell'artt. 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che controparte non ha offerto la prova del vantato credito, non essendo al riguardo idonee le prodotte fatture. Con 1'8° motivo denunzia «violazione e/o falsa applicazione» dell'artt.115 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole dell'erronea valutazione delle emergenze processuali. Con il 9° motivo denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 2697 c.c., 183, 633, 645, 653, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che «con la comparsa di costituzione e risposta» controparte «ha modificato la domanda rispetto a quella proposta con il decreto ingiuntivo, per come notificato a Lufthansa». Il ricorso è inammissibile. E' rimasto nel giudizio di merito accertato che il servizio di controllo bagagli disposto ( in attuazione del Regolamento n. 2320/2002 del parlamento europeo e del Consiglio del 16/12/2002 ) dal Decreto 14/T del 14 marzo 2003, reso dall'ENAC obbligatorio a decorrere dal 1°/2/2003, è stato nella specie incontestatamente attivato ed espletato dalla società odierna controricorrente in favore dei passeggeri della odierna ricorrente ( anche ) nel periodo in argomento dal 3 al 26 giugno 2003. Con nota del 5/6/2003 l'ENAC aveva disposto l'applicazione del pagamento del corrispettivo di tale servizio «ai titoli di viaggio emessi dalle 48 ore successive alla ricezione della nota medesima per partenze da effettuarsi dal 26 giugno in poi». Tale decorrenza del pagamento è stata peraltro dichiarata illegittima dal [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 13847/2010 poi confermata dal Consiglio di Stato. Nell'impugnata sentenza la corte di merito ha osservato che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, «la circostanza che la decorrenza del pagamento del corrispettivo stabilita da Enac sia stata ritenuta illegittima dal Tar non è irrilevante ... ma al contrario ha reso effettivo l'obbligo di pagamento del corrispettivo per il servizio concretamente svolto da ADR per i voli Lufthansa>>. Atteso, come detto, l'incontestato svolgimento da parte di ADR dell'attività di controllo dei bagagli da stiva dei passeggeri di Lufthansa «come si rileva dalla lettera 24/11/2010 inviata dalla compagnia aerea alla società ADR a seguito della richiesta di pagamento del corrispettivo e dallo stesso contenuto dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo», nonché l'accertato riconoscimento da parte dell'odierna ricorrente «del diritto di ADR alla percezione del corrispettivo stabilito con decreto ministeriale per il servizio dalla stessa svolto», nell'impugnata sentenza la corte di merito ha pertanto accolto la domanda dall'odierna controricorrente in origine monitoriamente azionata di «pagamento delle fatture non pagate in tutto o in parte per il servizio di controllo al 100% dei bagagli da stiva sia per il periodo 3 giugno - 26 giugno 2003 sia per periodi successivi fino al 31 agosto 2003». Ha altresì sottolineato l'infondatezza dell'obiezione sollevata dall'odierna ricorrente in ordine all'invocata «propria impossibilità di adempiere, non potendo più recuperare dai passeggeri gli importi che dovevano essere compresi nel prezzo dei biglietti», attesa la ravvisata irrilevanza della «circostanza che obbligati al pagamento siano solo i passeggeri, dai quali non sarebbe più possibile recuperare l'importo, in quanto il «decreto in esame pone direttamente a carico del vettore aereo l'applicazione e la riscossione degli importi nonché il loro integrale versamento alla società di gestione, per cui può affermarsi la sussistenza di un obbligo di pagamento ex lege del vettore, avente natura diversa da quello contrattuale dei passeggeri». Orbene, a fronte dell'accertamento in fatto operato dalla corte di merito all'affermazione di tale ratio decidendi l'odierna ricorrente propone invero censure articolate in motivi formulati in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. [ là dove fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito -in particolare, alla «nota ENAC dell'Il marzo 2003», al «decreto del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture 14/T del 14 marzo 2003», agli «elenchi dei voli», ai «titoli di viaggio emessi precedentemente al 13 giugno anche se relativi a voli effettuati dopo il 25 giugno 2003 ( doc. 11 )», al «ricorso per ingiunzione», alla «comparsa di costituzione e risposta» di controparte- limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente ( per la parte strettamente d'interesse in questa sede ) riprodurli nel ricorso ovvero ove in tutto o in parte riprodotti ( v., in particolare, parti della sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 13847/2010; la «lettera del 12.11.2010» ), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ) ]. A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ). Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). E al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati,, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). L'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono pertanto dall'odierna ricorrente non idoneamente censurati. Né può d'altro canto sottacersi, avuto in particolare riferimento al 6° motivo, che/ limitandosi la ricorrente a sostanzialmente riproporre la censura già sottoposta ai giudici di merito e da questi non accolta circa la dedotta impossibilità oggettiva di recuperare dai passeggeri il corrispettivo de quo, la suindicata ratio decidendi secondo cui l'applicazione e la riscossione dei relativi importi nonché il loro integrale versamento alla società di gestione costituisce in effetti oggetto di obbligo «ex lege del vettore, avente natura diversa da quello contrattuale dei passeggeri» risulta invero dalla medesima non (quantomeno idoneamente) censurata.Va altresì sotto altro profilo in rilievo come ) al di là della formale intestazione dei motivi la ricorrentpdeduca in realtà doglianze ( anche ) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione tempods applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ). Emerge evidente, a tale stregua, come l'odierna ricorrente in realtà inammissibilmente prospetti una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti In discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. 9)A AOpptC) P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.500,00, di cui euro 7.300,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente; in via principale/dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni
Sentenza Cassazione n. 36497/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris