CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17811/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 giugno 2021, la Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con ordinanza del Gip del Tribunale di Roma, era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere per la durata di un anno, cinque mesi e sedici giorni (dal 20 dicembre 2016 al 6 giugno 2018) per il delitto di tentato omicidio - in concorso con altri - per il quale era stato poi assolto in via definitiva. 1.1. Avverso l'ordinanza di rigetto, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, accolto dalla quarta Sezione penale con sentenza n. 39163 del 12 ottobre 2022, con la quale la stessa ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato, sul rilievo che l'ordinanza gravata sarebbe stata priva dell'indicazione di specifici comportamenti posti in essere dall'interessato che abbiano configurato, pur nell'errore dell'autorità procedente, un grave quadro indiziario a suo carico, e determinato l'adozione o la protrazione della misura restrittiva, essendo, all'opposto, basata, in modo decisivo, sulla illegittima valorizzazione del silenzio serbato dall'imputato, in sede di interrogatorio di garanzia, in ordine ad alcune circostanze. Inoltre, l'ordinanza avrebbe omesso di indicare le ragioni della sentenza assolutoria, emessa in secondo grado, dalla medesima Corte territoriale, a cominciare dalla valenza probatoria assegnata ai singoli elementi che avevano fondato il titolo cautelare. 1.2. Con ordinanza del 10 gennaio 2023, la Corte d'appello di Roma, decidendo in funzione di giudice del rinvio, ha nuovamente rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dall'interessato, ritenendo configurabile, a carico dello stesso, un comportamento caratterizzato quanto meno dalla colpa grave, come tale idoneo ad indurre in errore l'autorità procedente circa la sua partecipazione al reato descritto nel capo di imputazione e sinergico rispetto all'applicazione della misura custodiale; dunque, ostativo al riconoscimento del richiesto indennizzo. 2. Avverso tale ultimo provvedimento, l'interessato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., nonché la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione. Secondo la prospettazione difensiva, ancora una volta, la Corte di appello di Roma avrebbe omesso di accertare compiutamente la sussistenza, o meno, di un effettivo collegamento causale, connotato da dolo o colpa grave dell'allora indagato, tra la condotta tenuta dal ricorrente ed il successivo provvedimento cautelare, disposto nei suoi confronti. Anche in sede rescissoria, infatti, il giudice si sarebbe limitato a valorizzare la necessarietà dell'applicazione della misura custodiale, avverso l'odierno ricorrente, sul rilievo, oltre che della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico, della fallace formulazione di una prognosi negativa - dalla quale sarebbe derivato uno stile di vita antigiuridico dell'interessato - basata sull'assidua frequentazione, da parte di costui, di pregiudicati (travisando, peraltro, la circostanza che uno dei due concorrenti nel reato fosse, in realtà, incensurato), nonché sulla condotta connivente, da questi tenuta, nel caso di specie; omettendo altresì di considerare la professione di innocenza - corredata dalla dichiarazione di non conoscere la persona offesa, di non avere alcuna informazione circa l'accaduto e di non essere stato presente al momento dell'aggressione - formulata, sin da subito, dall'indagato, e senza fornire alcuna puntuale indicazione circa le risultanze probatorie dalle quali sarebbe stato possibile inferire la connivenza del ricorrente con gli autori del delitto. Oltre a ciò, la difesa denuncia l'impossibilità di comprendere il percorso logico- motivazionale seguito dal giudice, allorché costui avrebbe desunto, dalla mera conoscenza dello Ndoj con uno degli imputati, la condivisione della grave inimicizia con la persona offesa, ovvero del punto di vista punitivo coltivato dagli imputati stessi, dando per scontato che ne fosse a conoscenza. Allo stesso modo, nessun rilievo potrebbe darsi ad un comportamento del tutto neutro dell'allora indagato, quale l'essere stato, in compagnia di uno dei due imputati, a distanza di cinque giorni dall'accaduto, presso un bar ove era solito trovarsi con i suoi connazionali residenti nella zona; né, aggiunge la difesa, la frequentazione tra l'odierno interessato e il soggetto riconosciuto come aggressore dalla persona offesa potrebbe assurgere a comportamento indicativo di una negligenza o imprudenza. Ancora, lamenta il ricorrente che non risulterebbe possibile scorgere, nell'ordinanza gravata, alcun corredo motivazionale in ordine alla idoneità, quale indizio di complicità, della predetta frequentazione, la quale non potrebbe nemmeno ritenersi ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, giacché mancante della contestualità, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, con il momento di commissione del reato, ed altresì sfornita della prova della consapevolezza, da parte del ricorrente, di quanto fosse accaduto. Del tutto illogica, poi, apparirebbe la motivazione del provvedimento impugnato, laddove, prendendo le mosse dal travisamento della circostanza che il veicolo, a bordo del quale era stato trovato anche l'odierno ricorrente, sarebbe stato quello utilizzato per la commissione del reato - ciò che, all'opposto, risulta smentito dagli stessi atti di causa, dai quali emerge che gli aggressori si diedero alla fuga a piedi - esso, ponendosi in contrasto financo con la giurisprudenza delle Sezioni Unite, avrebbe omesso di confrontarsi con una serie molteplice di elementi; in particolare: a) il fatto che il ricorrente fosse alla guida dell'auto non postula necessariamente che tale veicolo fosse nella sua disponibilità, ma che semplicemente lo stesse conducendo in quell'occasione; b) il bastone, rinvenuto nell'auto e pressocché identico a quello utilizzato per l'aggressione, era celato sotto il sedile del passeggero; c) la persona offesa aveva dichiarato che uno degli aggressori da lui conosciuti (quindi non l'odierno ricorrente che era a lui sconosciuto), utilizzava un'alito di colore grigio, dello stesso modello di quello del veicolo, a bordo della quale„ veniva fermato lo Ndoj; d) i due imputati, più volte, erano stati controllati, insieme, a bordo della predetta autovettura. Parimenti censurabile apparirebbe, infine, il provvedimento impugnato, nella parte in cui fonda il rigetto dell'istanza di riparazione sulla scelta, operata dal prevenuto, in sede di interrogatorio, di dichiarare espressamente di conoscere entrambi i coimputati, piuttosto che avvalersi del silenzio; ciò che, a parere della difesa, risulterebbe del tutto illogico, soprattutto alla luce del fatto che ai sensi dello stesso art. 314 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 4, primo comma, lettera b) , del d. Igs. n. 188 del 2021 - nemmeno il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi rileverebbe come comportamento ostativo all'insorgenza del diritto alla riparazione. 3. Con memoria del 5 gennaio 2024, l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza e difesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Le lacune e i vizi logici denunciati dalla difesa di parte ricorrente sono insussistenti, perché la motivaizione del provvedimento impugnato risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente. 1.1. In punto di diritto, deve preliminarmente ricordarsi che - secondo l'orientamento di questa Corte - in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione. Condotte rilevanti in tal senso possono essere quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (falso alibi, autoincolpazione) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (ex plurimis, Sez. 4, n. 4372 del 21 ottobre 2014, dep. 29 gennaio 2015, Rv. 263197; Sez. 4, n. 47756 del 16 ottobre 2014, Rv. 261068; Sez. U, n. 34559 del 26 giugno 2002, Rv. 222263). Va inoltre ricordato che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lettera b), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen., non costituendo ipotesi di colpa lieve, non osta al riconoscimento dell'indennizzo né assume rilevanza ai fini della sua determinazione (ex plurimis, Sez. 4, n. 48080 del 14/11/2023, Rv. 285425; Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Rv. 283017). In ogni caso, il comportamento reticente tenuto dall'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, in quanto condotta equivoca ed ambigua non equiparabile al silenzio serbato nell'esercizio delle facoltà difensive (Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, Rv. 283453). 1.2. Venendo al caso in esame, va osservato che, nel pronunciare l'annullamento con rinvio della precedente ordinanza della Corte d'appello, la Corte di cassazione ha affermato che era stata omessa l'individuazione specifica di un comportamento del ricorrente che avesse contribuito a configurare un grave quadro indiziario a suo carico, avente effetto sinergico rispetto alla misura custodiale. Ebbene, l'ordinanza impugnata fa puntuale applicazione di tutti i principi sopra richiamati e - contrariamente a quanto affermato dal ricorrente - corregge in maniera logicamente adeguata il vizio motivazionale rilevato dalla Corte di cassazione, giungendo a valutare il comportamento dell'interessato come gravemente colpevole, ai fini e per gli effetti dell'esclusione del diritto alla riparazione. Evidenzia, infatti, che la colpa grave dell'interessato consiste nell': a) avere avuto rapporti di amicizia solidi e costante frequentazione con entrambi i connazionali condannati, sia in momenti immediatamente anteriori che subitaneamente posteriori alla commissione del fatto di reato; b) avere il ricorrente guidato il veicolo utilizzato per commettere il reato, nei giorni immediatamente successivi al fatto; c) essere stato rinvenuto, nella predetta autovettura, un bastone pressocché identico a quello con cui il delitto fu commesso. Così argomentando, la Corte territoriale è pervenuta legittimamente al rigetto della richiesta di riparazione sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità: la condotta tenuta dall'allora indagato, infatti, è idonea, secondo la corretta valutazione della Corte d'appello, a far ritenere che lo stesso abbia concorso a provocare il provvedimento restrittivo della libertà personale, assunto nei suoi confronti, insinuando un grave sospetto in ordine alla corresponsabilità dell'odierno interessato nel delitto; sospetto venuto meno solo in sede d'appello, allorché è stato ritenuto inattendibile il riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa e costituente il principale elemento di prova a carico del ricorrente. 2. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, da liquidarsi in complessivi C 1.900,00. P.Q.I4. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, n