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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 15371/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA Glat_g_avVigel—a-l-rePa diTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 42240/ 21 Pagano [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 10 settembre 2021, ovverosia oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1 lett. a) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza -contestualmente motivata- pronunciata il 29 giugno 2021.

Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 14 luglio 2021 ed era dunque ampiamente decorso al momento del deposito del presente ricorso.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] q&tnzo [OSCURATO:PERSONA] LLERIAogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA Glat_g_avVigel—a-l-rePa diTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 42240/ 21 Pagano [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 10 settembre 2021, ovverosia oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1 lett. a) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza -contestualmente motivata- pronunciata il 29 giugno 2021. Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 14 luglio 2021 ed era dunque ampiamente decorso al momento del deposito del presente ricorso. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] q&tnzo [OSCURATO:PERSONA] LLERIAogg
Sentenza Cassazione n. 15371/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris