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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 dicembre 1984

Cassazione n. 47793/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avola il 28/12/1984 avverso la sentenza del 16/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO :[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato, su consenso delle parti, a [OSCURATO:PERSONA] la pena di quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa per i delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 73, primo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Catania e Avola dal 12 marzo al 28 giugno 2021.

2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e il successivo provvedimento con il quale il medesimo giudice, in pari data, ha respinto l'istanza di sostituzione della pena concordata ai sensi dell'art. 448, comma 1-bis, cod. proc., pen. e ha chiesto l'annullamento di entrambi i provvedimenti, deducendo due motivi.

Il difensore premette che all'udienza del 16 maggio 2023, fissata ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen. per decidere sulla richiesta di patteggiamento concordata con il pubblico ministero, ha formulato istanza di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva di cui all'art. 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in luogo della pena detentiva oggetto dell'originario accordo, e il pubblico ministero ha espresso il suo consenso; il Giudice per le indagini preliminari ha, tuttavia, applicato la pena originariamente concordata e, di seguito, con separata ordinanza, ha disatteso la richiesta del difensore di sostituire la pena patteggiata con la detenzione domiciliare.

Rileva, inoltre, il difensore che il Giudice per le indagini preliminari ha disatteso la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva, rilevando che il reato commesso dal Costai era di particolare gravità e che si collocava in un contesto illecito più ampio, essendo stato conl:estato al ricorrente anche il reato di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

2.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e il vizio di motivazione sul punto.

Il difensore eccepisce, infatti, che nel presente procedimento è stato contestato al Costa il solo delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, privo di aggravanti, e che gli ulteriori riferimenti operati dal Giudice per le indagini preliminari non erano pertinenti a tale imputazione.

I rilievi operati al fine di negare l'applicazione della pena sostitutiva sarebbero, peraltro, contraddittori con le statuizioni della sentenza di patteggiannento, nella quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente il minimo edittale, aveva escluso la recidiva, in ragione dell'occasionalità della condotta accertata, e aveva riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, stante la propria condotta collaborativa.

2.2. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza, in quanto la richiesta di applicazione della pena sostitutiva avrebbe dovuto essere considerata dal giudice come una nuova istanza di applicazione della pena su consenso delle parti, che teneva luogo dell'originaria richiesta, e il giudice avrebbe dovuto provvedere sulla stessa, senza scindere la decisione in due distinti provvedimenti.

Ad avviso del difensore, il Giudice per le indagini preliminari prima di provvedere sulla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare avrebbe dovuto comunque disporre la sospensione del procedimento per accertare la permanente volontà dell'istante di proseguire nel rito prescelto ovvero la concreta concedibilità della misura sostitutiva.

3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 16 ottobre 2023, il Procuratore generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il secondo motivo, che assume valenza preliminare, il difensore deduce, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza impugnata.

3. Il motivo è fondato.

Dall'esame degli atti risulta che il difensore del Costa ?all'udienza del 16 maggio 2023, fissata ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen. per la deliberazione sulla richiesta di applicazione della pena su consenso delle parti, ha richiesto l'applicazione della detenzione domiciliare, quale pena sostitutiva ai sensi dell'art. 448, comma 1 -bis, cod. proc. pen., in luogo della pena detentiva oggetto dell'originario accordo, e il pubblico ministero ha espresso il proprio assenso.

Dal verbale risulta che il Giudice per le indagini preliminari, con la sentenza impugnata, ha, tuttavia, applicato ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen. la pena originariamente concordata e, di seguito, con separata ordinanza, ha disatteso la richiesta del difensore di sostituire la pena applicata con la detenzione domiciliare.

Questo modus procedendi non è, tuttavia, conforme alla disciplina dettata dal codice di rito, in quanto, come correttamente rilevato dal ricorrente, la richiesta di applicazione della pena sostitutiva, ha sostituito, con l'assenso del Pubblico Ministero, l'oggetto dell'originaria richiesta di applicazione della pena.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza ci legittimità, infatti, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato e il pubblico ministero possono congiuntamente modificare l'accordo già raggiunto, sostituendolo con un nuovo accordo, finché il primo non venga recepito con la sentenza, con la conseguenza che la pronuncia del giudice che recepisca il primo accordo, già concordemente sostituito dalle parti, è affetta da difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza (ex plurimis: Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, Cessay, Rv. 282054 - 01; Sez. 4, n. 25102 del 03/06/2021, Melileo, Rv. 281492 - 01; Sez. 3, n. 3580 del 09/01/2009, Aluku, Rv. 242673).

La non modificabilità unilaterale e la non revocabilità, una volta raggiunta l'intesa, del consenso già espresso non implicano, infatti, l'immodificabilità dell'accordo, che resta, comunque, nella disponibilità delle parti sino alla ratifica da parte del giudice ed alla pronuncia della sentenza.

Tale regola risponde ai principi generali in materia negoziale, la cui applicazione risulta, peraltro, imposta dall'art. 27, terzo comma, Cost., atteso che eventuali modifiche congiunte potrebbero rendersi necessarie proprio al fine di adattare il trattamento sanzionatorio concordato alla gravità del fatto ed alla finalità rieducativa della pena.

Questa Corte ha, peraltro, reiteratamente statuito che in tema di patteggiannento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961 - 01, fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione della pena detentiva; Sez. 4, n. 27975 del 07/06/2012, Caprioli, P.v. 253587 - 01, in cui la Corte ha annullato la sentenza con CI,Ji il giudice aveva applicato la pena, rigettando la richiesta di sostituzione di quella detentiva con la !sanzione sostitutiva ai sensi della legge n. 689 del 1981; Sez. 4, n. 18136 del 10/04/2012, Figgini, Rv. 253770 - 01, che ha annullato la sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione della pena detentiva; Sez. 6, n. 17198 del 18/04/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236454 - 01; Sez. 4, n. 8210 del 11/07/1997, Guarnieri, Rv. 208561 - 01).

L'accoglimento di tale motivo di ricorso, in ragione della propria valenza preliminare, esime dal delibare le ulteriori censure proposte dal ricorrente.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e devono essere annullati senza rinvio sia la sentenza impugnata, che l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania del 16 maggio 2023.

Da ultimo, deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania del 16 maggio 2023, disponendo la trasmissi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avola il 28/12/1984 avverso la sentenza del 16/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO :[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato, su consenso delle parti, a [OSCURATO:PERSONA] la pena di quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa per i delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 73, primo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Catania e Avola dal 12 marzo al 28 giugno 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e il successivo provvedimento con il quale il medesimo giudice, in pari data, ha respinto l'istanza di sostituzione della pena concordata ai sensi dell'art. 448, comma 1-bis, cod. proc., pen. e ha chiesto l'annullamento di entrambi i provvedimenti, deducendo due motivi. Il difensore premette che all'udienza del 16 maggio 2023, fissata ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen. per decidere sulla richiesta di patteggiamento concordata con il pubblico ministero, ha formulato istanza di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva di cui all'art. 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in luogo della pena detentiva oggetto dell'originario accordo, e il pubblico ministero ha espresso il suo consenso; il Giudice per le indagini preliminari ha, tuttavia, applicato la pena originariamente concordata e, di seguito, con separata ordinanza, ha disatteso la richiesta del difensore di sostituire la pena patteggiata con la detenzione domiciliare. Rileva, inoltre, il difensore che il Giudice per le indagini preliminari ha disatteso la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva, rilevando che il reato commesso dal Costai era di particolare gravità e che si collocava in un contesto illecito più ampio, essendo stato conl:estato al ricorrente anche il reato di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e il vizio di motivazione sul punto. Il difensore eccepisce, infatti, che nel presente procedimento è stato contestato al Costa il solo delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, privo di aggravanti, e che gli ulteriori riferimenti operati dal Giudice per le indagini preliminari non erano pertinenti a tale imputazione. I rilievi operati al fine di negare l'applicazione della pena sostitutiva sarebbero, peraltro, contraddittori con le statuizioni della sentenza di patteggiannento, nella quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente il minimo edittale, aveva escluso la recidiva, in ragione dell'occasionalità della condotta accertata, e aveva riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, stante la propria condotta collaborativa. 2.2. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza, in quanto la richiesta di applicazione della pena sostitutiva avrebbe dovuto essere considerata dal giudice come una nuova istanza di applicazione della pena su consenso delle parti, che teneva luogo dell'originaria richiesta, e il giudice avrebbe dovuto provvedere sulla stessa, senza scindere la decisione in due distinti provvedimenti. Ad avviso del difensore, il Giudice per le indagini preliminari prima di provvedere sulla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare avrebbe dovuto comunque disporre la sospensione del procedimento per accertare la permanente volontà dell'istante di proseguire nel rito prescelto ovvero la concreta concedibilità della misura sostitutiva. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 16 ottobre 2023, il Procuratore generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il secondo motivo, che assume valenza preliminare, il difensore deduce, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza impugnata. 3. Il motivo è fondato. Dall'esame degli atti risulta che il difensore del Costa ?all'udienza del 16 maggio 2023, fissata ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen. per la deliberazione sulla richiesta di applicazione della pena su consenso delle parti, ha richiesto l'applicazione della detenzione domiciliare, quale pena sostitutiva ai sensi dell'art. 448, comma 1 -bis, cod. proc. pen., in luogo della pena detentiva oggetto dell'originario accordo, e il pubblico ministero ha espresso il proprio assenso. Dal verbale risulta che il Giudice per le indagini preliminari, con la sentenza impugnata, ha, tuttavia, applicato ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen. la pena originariamente concordata e, di seguito, con separata ordinanza, ha disatteso la richiesta del difensore di sostituire la pena applicata con la detenzione domiciliare. Questo modus procedendi non è, tuttavia, conforme alla disciplina dettata dal codice di rito, in quanto, come correttamente rilevato dal ricorrente, la richiesta di applicazione della pena sostitutiva, ha sostituito, con l'assenso del Pubblico Ministero, l'oggetto dell'originaria richiesta di applicazione della pena. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza ci legittimità, infatti, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato e il pubblico ministero possono congiuntamente modificare l'accordo già raggiunto, sostituendolo con un nuovo accordo, finché il primo non venga recepito con la sentenza, con la conseguenza che la pronuncia del giudice che recepisca il primo accordo, già concordemente sostituito dalle parti, è affetta da difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza (ex plurimis: Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, Cessay, Rv. 282054 - 01; Sez. 4, n. 25102 del 03/06/2021, Melileo, Rv. 281492 - 01; Sez. 3, n. 3580 del 09/01/2009, Aluku, Rv. 242673). La non modificabilità unilaterale e la non revocabilità, una volta raggiunta l'intesa, del consenso già espresso non implicano, infatti, l'immodificabilità dell'accordo, che resta, comunque, nella disponibilità delle parti sino alla ratifica da parte del giudice ed alla pronuncia della sentenza. Tale regola risponde ai principi generali in materia negoziale, la cui applicazione risulta, peraltro, imposta dall'art. 27, terzo comma, Cost., atteso che eventuali modifiche congiunte potrebbero rendersi necessarie proprio al fine di adattare il trattamento sanzionatorio concordato alla gravità del fatto ed alla finalità rieducativa della pena. Questa Corte ha, peraltro, reiteratamente statuito che in tema di patteggiannento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961 - 01, fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione della pena detentiva; Sez. 4, n. 27975 del 07/06/2012, Caprioli, P.v. 253587 - 01, in cui la Corte ha annullato la sentenza con CI,Ji il giudice aveva applicato la pena, rigettando la richiesta di sostituzione di quella detentiva con la !sanzione sostitutiva ai sensi della legge n. 689 del 1981; Sez. 4, n. 18136 del 10/04/2012, Figgini, Rv. 253770 - 01, che ha annullato la sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione della pena detentiva; Sez. 6, n. 17198 del 18/04/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236454 - 01; Sez. 4, n. 8210 del 11/07/1997, Guarnieri, Rv. 208561 - 01). L'accoglimento di tale motivo di ricorso, in ragione della propria valenza preliminare, esime dal delibare le ulteriori censure proposte dal ricorrente. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto e devono essere annullati senza rinvio sia la sentenza impugnata, che l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania del 16 maggio 2023. Da ultimo, deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania del 16 maggio 2023, disponendo la trasmissi
Sentenza Cassazione n. 47793/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris