CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18256/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA]Pesenti e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -- intimato -Agenzia delle Entrate - Riscossione- intimato -[OSCURATO:SOCIETA].- intimato -avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1602/2021,Numero registro generale 2353/2022Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 18256/2026depositata l’8 novembre 2021. Data pubblicazione 06/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno,depositata l’8 gennaio 2021, di reiezione dell’appello per la riformadella sentenza del locale Tribunale che aveva accertato il diritto dellaBanca [OSCURATO:SOCIETA]. a procedere a esecuzione forzatanei loro confronti in virtù di un contratto di mutuo fondiario del 1°agosto 2007 concluso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con la banca limitatamente allaquota pari al capitale e agli interessi corrispettivi, respingendo le altredomande attoree aventi a oggetto l’accertamento: dell’inefficacia dellacomunicazione di decadenza del beneficio del termine per il mancatoavveramento della clausola n. 8 del contratto; del saldo negativo delconto corrente acceso dalla predetta [OSCURATO:SOCIETA].; dell’inesistenza dellaprocedura esecutiva promosso in forza del predetto contratto di mutuofondiario; della nullità dell’ipoteca volontaria e della garanziafideiussoria rilasciate dagli attori in relazione alle obbligazioni nascentida tale contratto; e la condanna della banca al risarcimento dei danniper la iscrizione ipotecaria sulle loro proprietà, per la fuoriuscita dalloro patrimonio del loro appartamento in Palinuro di Centola, vendutoall’asta nell’ambito della menzionata procedura esecutiva, e per laperdita della qualità di beni commerciabili, secondo il valore economicodi mercato, degli immobili di loro proprietà derivante dalla iscrizioneipotecaria e al pagamento in favore del [OSCURATO:SOCIETA]. delsaldo del dedotto conto corrente;- la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure, qualificatala domanda quale opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondocomma, cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibili per difetto dilegittimazione ad agire le domande di accertamento del saldo del contoNumero registro generale 2353/2022Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 18256/2026Data pubblicazione 06/06/2026corrente e di ripetizione dell’indebito, mentre ha ritenuto valido ilcontratto di mutuo fondiario, difettando la prova di un collegamentonegoziale tra tale contatto e il conto corrente bancario, fatta eccezioneper la clausola relativa alla determinazione degli interessi moratori,considerata usuraria;- ha, quindi, disatteso il gravame interposto confermando, nellasostanza, la valutazione del Tribunale;- il ricorso è affidato a quattro motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].;- gi altri soggetti intimati non spiegano alcuna difesa- i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., per aver la sentenzaimpugnata ritenuto che gli appellanti non fossero titolari dellalegitimatio ad causam a proporre le domande di accertamento negativodel saldo del conto corrente e di condanna della banca alla conseguenteripetizione dell’indebito in ragione del fatto che avrebbero fatto valerenel processo un diritto altrui in nome proprio;- evidenziano, in proposito, che tali domande erano state proposte siain proprio, sia quali titolari del diritto di proprietà delle quote delcapitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., sia quali terzi datori di ipoteca, sia qualifideiussori;- il motivo è infondato;- la qualità di socio di una società di capitali non conferisce allo stessola legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare odichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società,potendo tale validità essere contestata solo da quest'ultima, come sievince dall'obbligo, facente capo all'amministratore, di attivarsi nelledovute forme per l'eliminazione degli effetti conseguenti all’accertatoNumero registro generale 2353/2022Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 18256/2026Data pubblicazione 06/06/2026vizio (cfr. Cass. 21 ottobre 2021, n. 29325; Cass. 25 febbraio 2009, n.4579; Cass. 15 novembre 1999, n. 12615);- sotto altro profilo, l'interesse del socio al potenziamento e allaconservazione della consistenza economica della società è tutelabileesclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgerecontro le deliberazioni invalide;- del pari, il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consenteal fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano aldebitore principale, ma non comporta l'attribuzione di unalegittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono aquest’ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse siriferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata lagaranzia (cfr. Cass. 19 dicembre 2025, n. 33199; Cass. 4 dicembre2019, n. 31653);- non concludente è anche l’asserita qualità di terzi datori di ipoteca dalmomento che, come osservato dalla Corte territoriale, le domande inrelazione alle quali è stato dichiarato il contestato difetto dilegittimazione ad agire interessano esclusivamente il contratto di contocorrente bancario acceso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed estraneo all’assunzionedella riferita qualità;- con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsaapplicazione degli artt. 81 e 105 cod. proc. civ. e art. 43 legge fall., peraver a Corte territoriale escluso la legittimazione ad agire degliappellanti in relazione alle predette domande di accertamento negativoe ripetizione di indebito benché tale difetto fosse stato sanatodall’intervento adesivo della [OSCURATO:SOCIETA]., spiegato ai sensi dell’art. 43,secondo comma, legge fall.;- il motivo è inammissibile;- la Corte di appello ha osservato che, sul punto, il motivo di appello,con cui era fatta valere l’ammissibilità dell’intervento adesivo dellasocietà stante l’inerzia della curatela, era inammissibile in quanto «nonNumero registro generale 2353/2022Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 18256/2026Data pubblicazione 06/06/2026è pertinente rispetto alla ratio decidendi … Il Tribunale, infatti, non haaffermato che l’intervento della società [OSCURATO:SOCIETA]. è inammissibile maha evidenziato che l’inammissibilità della domanda in esame articolatadagli opponenti non risulta sanata dall’intervento adesivo spiegatodalla società [OSCURATO:SOCIETA]. …»;- tale argomentazione non risulta essere stata puntualmente aggredita,per cui la censura pecca della necessaria concludenza;- con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsaapplicazione di legge dell’art. 1362 cod. civ., per aver la sentenzaimpugnata interpretato il contratto di mutuo fondiario ignorando lavolontà delle parti che era nel senso di estinguere pregresse esposizionidebitorie sostituendo la natura del credito da chirografaria a privilegiatacon garanzia ipotecaria;- il motivo è inammissibile;- la censura muove da una errata interpretazione della decisione, laquale lungi dal negare che la volontà delle parti fosse proprio quella diestinguere esposizioni debitorie preesistenti, con contestuale creazionedi una garanzia ipotecaria, ha ritenuto che una siffatta operazione nondeterminasse la nullità del contratto;- essa, dunque, non si confronta con la ratio decidendi;- con l’ultimo motivo i ricorrenti criticano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione di legge, dell’art. 112 cod. proc. civ.nella parte in cui ha ritenuto che i ricorrenti fossero decaduti dallafacoltà di chiedere in sede di appello l’ammissione dei mezzi istruttorioriginariamente articolati per non aver specificatamente edettagliatamente rinnovato l’istanza in sede di precisazioni delleconclusioni nel giudizio di primo grado;- il motivo è inammissibile;- la Corte di appello ha osservato che il motivo di appello fosse privo dipregio perché la censura di omessa pronuncia non era prospettabile inrelazione a richieste istruttorie, difettando una decisione su unaNumero registro generale 2353/2022Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 18256/2026Data pubblicazione 06/06/2026domanda;- ha, poi, aggiunto che, comunque, le istanze in esame erano staterinunciate in primo grado e ciò ostava alla loro riproposizione in sededi appello;- viene, dunque, in rilievo una decisione di merito che si fonda su dueragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee asorreggerla sul piano logico e giuridico, per cui l’omessa impugnazionedella prima di esse – ossia, quella consistente nella impossibilità diinvocare la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – rende inammissibilela censura relativa alla seconda, la quale, essendo divenuta definitival’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre innessun caso l'annullamento della sentenza (cfr. Cass. 27 luglio 2017,n. 18641; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 3 novembre 2011, n.22753);- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 maggio 2026.Il Presidente