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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 1994

Cassazione n. 35351/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania indicata in epigrafe con la quale è stata confermata in punto di responsabilità la sentenza emessa dal Tribunale di Catania che lo ha dichiarato responsabile di furto aggravato.

L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva e nullità della sentenza per mancanza di motivazione del giudice di primo grado in ordine alla determinazione della pena.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464).

In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, gravato da un precedente in materia di stupefacenti al momento della commissione del reato per cui si procede, non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, avendo commesso ben due furti nella medesima giornata, così mettendo in luce una (eljt-opensione a delinquere, dimostrata anche dalla pendenza di ulteriori procedimenti per furto a suo carico.

Quanto al motivo inerente alla mancanza di motivazione in punto di pena da parte del primo giudice, la Corte territoriale ha ribadito il consolidato principio per cui, in assenza di motivazione del giudice di primo grado, il giudice del gravame, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto e conformemente al principio di integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado, può integrare la motivazione della sentenza impugnata che non abbia specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale, trattandosi di lacuna motivazionale che non dà luogo ad alcuna nullità (Sez. 3 - n. 9695 del 09/01/2024, Rv. 286029 - 01; Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008, Rv. 244118 - 01).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania indicata in epigrafe con la quale è stata confermata in punto di responsabilità la sentenza emessa dal Tribunale di Catania che lo ha dichiarato responsabile di furto aggravato. L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva e nullità della sentenza per mancanza di motivazione del giudice di primo grado in ordine alla determinazione della pena. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, gravato da un precedente in materia di stupefacenti al momento della commissione del reato per cui si procede, non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, avendo commesso ben due furti nella medesima giornata, così mettendo in luce una (eljt-opensione a delinquere, dimostrata anche dalla pendenza di ulteriori procedimenti per furto a suo carico. Quanto al motivo inerente alla mancanza di motivazione in punto di pena da parte del primo giudice, la Corte territoriale ha ribadito il consolidato principio per cui, in assenza di motivazione del giudice di primo grado, il giudice del gravame, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto e conformemente al principio di integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado, può integrare la motivazione della sentenza impugnata che non abbia specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale, trattandosi di lacuna motivazionale che non dà luogo ad alcuna nullità (Sez. 3 - n. 9695 del 09/01/2024, Rv. 286029 - 01; Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, Rv. 244118 - 01). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend