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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 37339/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, impugna con ricorso per cassazione la sentenza in epigrafe indicata, lamentando "violazione di legge e difetto di motivazione per errore sulla portata della rinuncia ai motivi di gravame".

Si comprende, dal tenore del ricorso, come l'esponente si dolga della mancata considerazione in sentenza della riqualificazione del fatto ascritto all'imputato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], innanzi alla Corte d'appello rinunciava ai motivi di ricorso attinenti alla responsabilità penale, affermando di volere coltivare solo quelli attinenti al trattamento sanzionatorio.

La corte di merito ha correttamente inteso limitare la delibazione, alla luce della intervenuta rinuncia, alle questioni riguardanti la pena irrogata.

Ha ritenuto, con congrua motivazione, adeguata la pena inflitta in primo grado, rimarcando la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, il quale ha commesso il fatto addebitato (art. 73 d.P.R. 309/90) mentre era ristretto agli arresti domiciliari.

L'impugnata sentenza non è meritevole di essere censurata [cfr. Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006:"La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale)].

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, impugna con ricorso per cassazione la sentenza in epigrafe indicata, lamentando "violazione di legge e difetto di motivazione per errore sulla portata della rinuncia ai motivi di gravame". Si comprende, dal tenore del ricorso, come l'esponente si dolga della mancata considerazione in sentenza della riqualificazione del fatto ascritto all'imputato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], innanzi alla Corte d'appello rinunciava ai motivi di ricorso attinenti alla responsabilità penale, affermando di volere coltivare solo quelli attinenti al trattamento sanzionatorio. La corte di merito ha correttamente inteso limitare la delibazione, alla luce della intervenuta rinuncia, alle questioni riguardanti la pena irrogata. Ha ritenuto, con congrua motivazione, adeguata la pena inflitta in primo grado, rimarcando la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, il quale ha commesso il fatto addebitato (art. 73 d.P.R. 309/90) mentre era ristretto agli arresti domiciliari. L'impugnata sentenza non è meritevole di essere censurata [cfr. Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006:"La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale)]. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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