Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 22823/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

otto Zauli-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado diBolzano n. 42/2023 depositata il 26/07/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 431/2024Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 22823/2026Data pubblicazione 07/07/2026Sentite le parti ed il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA];1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT di secondo grado haaccolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate e respintol’appello principale del contribuente, con la conferma dell’attoimpugnato (avviso di liquidazione di imposta di registro su attogiudiziario recante enunciazione di mandato difensivo);2. ricorre per cassazione il contribuente con tre motivi di ricorso,integrati da successiva memoria;3. l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso chiedendo didichiarare inammissibile o di rigettare, in subordine, il ricorso;4.

La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, ribadite inudienza, di rigetto del ricorso;5. le parti presenti hanno concluso come da verbale richiamandosi ailoro atti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso risulta inammissibile, segue la condanna alle spese e ilraddoppio del contributo unificato.2.

Con i tre motivi di ricorso, in sintesi, il contribuente sottopone allaCorte di legittimità una questione di fatto – costituita dalla qualificazioneed interpretazione degli atti processuali del giudizio monitorio e confluitinella decisione tassata – qui non rivedibile.La sentenza impugnata ha valutato gli atti e, con giudizio di fattoinsindacabile in sede di legittimità, ha evidenziando l’impugnazione totaledell’avviso di liquidazione come risultante dal ricorso introduttivo(valutazione degli atti processuali riservata al giudice del merito).Conseguentemente, in tal modo valutato il ricorso introduttivo, ladomanda era stata accolta solo in parte in primo grado (per l’atto enunciato,con la soccombenza sull’ imposta di registro per il decreto ingiuntivo).Numero registro generale 431/2024Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 22823/2026Data pubblicazione 07/07/2026Per l’atto enunciato (il mandato professionale al difensore) la CGT disecondo grado accerta in fatto la sussistenza di un mandato difensivo,imprescindibile per le prestazioni professionali.

Anche questa è unavalutazione di merito insindacabile in sede di legittimità: “In tema diprocedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione ela valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e dellaconcludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento» (Sez. 2 - ,Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 - 01).Inoltre, in tema d'interpretazione degli atti processuali, la parte checensuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specificaviolazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss.c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loroapplicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, leconsiderazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testodell'atto oggetto di erronea interpretazione. (Cass. Sez. 2, 31/01/2025, n.2360, Rv. 673613 – 01; vedi anche Cass. Sez. 1, 02/08/2016, n. 16057,Rv. 641316 - 01).Nessuna prospettazione delle violazioni di ermeneutica risulta propostanel ricorso per cassazione, che si limita a reiterare i motivi dei precedentigradi di merito e a richiedere una rivalutazione del fatto.2.

Con il primo motivo il contribuente prospetta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 91 cpc, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ..Il contribuente contesta l’accertamento del giudice di merito in ordineal contenuto del ricorso introduttivo; per il ricorrente il ricorso introduttivosarebbe riferito solo all’atto enunciato e non anche a tutto l’avviso diliquidazione.

Senonché lo stesso contribuente rileva che uno dei motivi diimpugnazione verteva sulla totale illegittimità dell’avviso di liquidazioneNumero registro generale 431/2024Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 22823/2026Data pubblicazione 07/07/2026(anche) per difetto di motivazione; con ciò introduceva in giudizio unadomanda poi ritenuta idonea a concretare la sua soccombenza sul punto,con riflessi in ordine al governo delle spese di lite.Il motivo è, quindi, inammissibile per le già indicate ragioni involgentil’apprezzamento del contenuto degli atti processuali da parte del giudice dimerito.3.

Con il secondo motivo, collegato logicamente al primo, ilcontribuente prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 92, cod.proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Il motivo è stato proposto in via subordinata, al mancato accoglimentodel primo.

Tuttavia, rilevano anche in ordine a questa doglianza le stessevalutazioni di inammissibilità del motivo che precede, avendo il giudice dimerito fatto discendere la compensazione delle spese di lite dallasoccombenza reciproca sempre sulla scorta della indicata ricostruzione equalificazione delle domande di parte contribuente, volte a travolgere nellasua integrità l’avviso opposto.4.

Con il terzo motivo il ricorrente prospetta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 22, d.P.R. n. 131 del 1986.Per il contribuente nessun contratto (mandato difensivo) era statoenunciato nel provvedimento del Tribunale di Bolzano oggetto dellatassazione.

La sentenza impugnata, invece, accerta e rileva che almeno uncontratto di prestazione d’opera professionale era stato enunciato, avendoad oggetto la condanna proprio i compensi dell’opera professionaledell’Avvocato.Su quest’aspetto la sentenza impugnata, quindi, accerta direttamentedall’atto sottoposto a registrazione la sussistenza dell’enunciazione.

Per lasussistenza dell’enunciazione è necessario che nell’atto sottoposto aregistrazione vi sia un espresso richiamo all’atto posto in essere, sia che sitratti di atto scritto sia di atto verbale, con specifica menzione di tutti glielementi costitutivi che servono ad identificarne la natura ed il contenuto inNumero registro generale 431/2024Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 22823/2026Data pubblicazione 07/07/2026modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a se stante(«In tema di imposta di registro, la tassazione per enunciazione ha qualepresupposto l'indicazione, nell'atto soggetto a registrazione, di tutti glielementi, natura e contenuto, del rapporto giuridico tra le parti, tanto nelcaso in cui venga stipulato in forma scritta, quanto in quella orale, con laconseguenza che, ai fini della tassazione, è insufficiente un generico rinvioad un rapporto tra le stesse parti non denunziato, essendo necessario chele circostanze enunciate siano sufficienti in sé a dare certezza di quelrapporto giuridico, senza ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto»(Cass. Sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25706, Rv. 659826 - 01).Proprio in relazione a tale consolidata giurisprudenza la sentenzaimpugnata accerta dalla lettura del provvedimento oggetto di registrazionela sussistenza di una enunciazione del mandato difensivo, dell’atto diconferimento dell’incarico, che è cosa diversa dalla procura («In tema diimposta di registro, l'atto di conferimento di incarico difensivo enunciato inun decreto ingiuntivo emesso per crediti professionali maturati nell'ambitodi contratto di patrocinio è soggetto a tassazione per enunciazione in misurafissa (e non in termine fisso) ai sensi degli artt. 22 e 40 del d.P.R. n. 131del 1986, non venendo in rilievo il disposto di cui all'art. 2 della tabellaallegata al d.P.R. cit., il quale prevede che la procura alle liti non è soggettaa registrazione, attesa la distinzione e l'autonomia tra quest'ultima e ilcontratto di patrocinio» Cass. Sez. 5, 08/07/2021, n. 19408, Rv. 661661 -01).Anche per quest’aspetto il ricorrente richiede una nuova valutazionedel fatto (interpretazione dell’atto e ricognizione del suo contenutoenunciativo) non consentita.Il motivo, quindi, risulta inammissibile per le già indicate ragioni.5.

Nel ricorso per cassazione il ricorrente prospetta sia una questionedi costituzionalità sia i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite, edancora una rimessione alla Corte di Giustizia Europea.Numero registro generale 431/2024Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 22823/2026Data pubblicazione 07/07/20265.

1. Per la rimessione alla Corte di Giustizia Europea il ricorrenterichiama altri giudizi e prospetta del tutto genericamente uno specialetrattamento nei confronti dell’erario, in particolare per il quantum dellespese di lite.

Non specifica per quale motivo la controversia dovrebbe essererimessa alla CGUE, le norme europee violate o da interpretare per il dirittonazionale non conforme.

Il tutto, poi, con riguardo ad un istituto(enunciazione) proprio di un tributo (imposta di registro) che, in quanto nonarmonizzato, sfugge alla cognizione della Corte di Giustizia UE.6.

La questione di costituzionalità non può essere rilevante in caso diricorso inammissibile.L’inammissibilità di tutti motivi di ricorso impone di non valutare laquestione di costituzionalità prospettata: «In tema di ricorso percassazione, l'inammissibilità di tutti i motivi e, conseguentemente,dell'impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenzaimpugnata, sicché non può né valutarsi un'eventuale questione dicostituzionalità sollevata, né disporsi, nelle ipotesi di litisconsorzionecessario, l'integrazione del contraddittorio» (Cass. Sez. 5, 28/09/2016,n. 19118, Rv. 641234 – 01; nello stesso senso, per il processo penale, cheper la questione di costituzionalità ha aspetti identici: «L'inammissibilità delricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza o alla genericitàdei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione epreclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare ammissibile unaquestione di legittimità costituzionale» Sez. 6, n. 22439 del 15/05/2008 -dep. 04/06/2008, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 24051301; vedianche Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).Comunque, la questione di costituzionalità è sia non rilevante siamanifestamente infondata.Non rilevante, in quanto prospettata su una questione di fatto, diinterpretazione di atti e di prove e non sul contenuto di una norma.Numero registro generale 431/2024Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 22823/2026Data pubblicazione 07/07/2026Manifestamente infondata, in quanto l’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986non viene in rilievo per il suo contenuto, ma per come interpretato dallecorti di giustizia tributaria nella loro attività giurisdizionale.Peraltro la Corte Costituzionale già si è pronunciata con la decisione n.7 del 1999 per la infondatezza della questione di costituzionalità della normain relazione all’art. 24 della Costituzione. («Non è fondata, con riferimentoagli artt. 76 e 77, in relazione all'art. 7, comma 2, n. 7, l. 9 ottobre 1971,n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riformatributaria), 24 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro),riprodotto nell'art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del t.u.delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cuisottopone ad imposta di registro le disposizioni enunciate negli attidell'autorità giudiziaria, in quanto: a) - con riferimento agli artt. 76 e 77Cost. (in relazione all'art. 7, comma 2, n. 7, l. n. 825 del 1971) - posto che,diversamente dalla normativa previgente (r.d. n. 3270 del 1923), il d.P.R.n. 634 del 1972, trasfuso nel t.u. n. 131 del 1986, consente alle parti (anchese esse abbiano violato la legge tributaria e non abbiano provveduto allaregistrazione di atti che vi erano soggetti) di allegarli o enunciarliugualmente negli atti processuali, ne' vieta al giudice di porli alla base dellapropria decisione (artt. 63 comma 3, d.P.R. n. 634 del 1972 e 65 comma 6,d.P.R. n. 131 del 1986), anche se gli atti stessi devono poi essere inviatiall'ufficio del registro, per essere sottoposti alla tassazione edall'applicazione delle sanzioni per la ritardata registrazione; e che la "ratio"della legge di delegazione è stata proprio quella di eliminare il divieto diallegare o enunciare in giudizio atti non registrati, e non già di esentaredall'imposta di registro ne' gli atti giudiziari, ne' quelli in essi enunciati - latassazione si riferisce non a qualunque generica enunciazione, in unprovvedimento giudiziario, di un atto, ma alla enunciazione degli atti postidal giudice alla base della propria decisione, sicché nel dovere diNumero registro generale 431/2024Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 22823/2026Data pubblicazione 07/07/2026regolarizzare fiscalmente questi atti determinanti per la pronuncia non siravvisa alcun ostacolo "al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tuteladei propri diritti ed interessi legittimi", ostacolo che la legge delegaimponeva di rimuovere; b) - con riferimento all'art. 24 Cost. - posto che, sel'atto enunciato (e per questo motivo tassato) era soggetto ad imposta intermine fisso, le parti risultano inadempienti ad un loro preciso doverefiscale; e che, ciononostante, la legge consente loro di allegarlo o enunciarlougualmente ed al giudice di porlo a base della propria decisione - talegaranzia non può comportare la trasformazione in lecito di uncomportamento illecito, mentre, se l'atto enunciato è soggetto a tassazionein caso d'uso, ne legittima la sottoposizione all'imposta di registro; c) - conriferimento all'art. 53 Cost. (principio di capacità contributiva, sotto il profilodell'assenza di attualità di tale capacità) - posto che il principio ha carattereoggettivo, perché si riferisce ad indici rivelatori di ricchezza e non già asituazioni concrete del contribuente; e che, nel caso di specie, l'indice dicapacità contributiva assunto dal legislatore consiste nel fatto delcompimento di determinati atti giuridici - la stessa norma impugnatachiarisce che è sottoposta a tassazione la sola parte dell'atto enunciato(soggetto a registrazione in caso d'uso) non ancora eseguita (cioè quella sucui verte il rapporto giuridico controverso:art. 21, comma 3, d.P.R. n. 634 del 1972).- S. nn. 45/1963, 100/1964, 157/1969, 141/1993, 315/1994, 14/1995»).7.

Per quanto sopra detto risulta al contempo scontata l’assenza deipresupposti per la rimessione alla Sezioni Unite, in quanto si discute divalutazioni di fatto specifiche per singola controversia e non di questioni dinomofilachia, trattandosi per il resto di fare applicazione alla fattispecie diindirizzi interpretativi del tutto consolidati.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 431/2024Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 22823/2026Data pubblicazione 07/07/2026Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
otto Zauli-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado diBolzano n. 42/2023 depositata il 26/07/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 431/2024Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 22823/2026Data pubblicazione 07/07/2026Sentite le parti ed il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA];1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT di secondo grado haaccolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate e respintol’appello principale del contribuente, con la conferma dell’attoimpugnato (avviso di liquidazione di imposta di registro su attogiudiziario recante enunciazione di mandato difensivo);2. ricorre per cassazione il contribuente con tre motivi di ricorso,integrati da successiva memoria;3. l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso chiedendo didichiarare inammissibile o di rigettare, in subordine, il ricorso;4. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, ribadite inudienza, di rigetto del ricorso;5. le parti presenti hanno concluso come da verbale richiamandosi ailoro atti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso risulta inammissibile, segue la condanna alle spese e ilraddoppio del contributo unificato.2. Con i tre motivi di ricorso, in sintesi, il contribuente sottopone allaCorte di legittimità una questione di fatto – costituita dalla qualificazioneed interpretazione degli atti processuali del giudizio monitorio e confluitinella decisione tassata – qui non rivedibile.La sentenza impugnata ha valutato gli atti e, con giudizio di fattoinsindacabile in sede di legittimità, ha evidenziando l’impugnazione totaledell’avviso di liquidazione come risultante dal ricorso introduttivo(valutazione degli atti processuali riservata al giudice del merito).Conseguentemente, in tal modo valutato il ricorso introduttivo, ladomanda era stata accolta solo in parte in primo grado (per l’atto enunciato,con la soccombenza sull’ imposta di registro per il decreto ingiuntivo).Numero registro generale 431/2024Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 22823/2026Data pubblicazione 07/07/2026Per l’atto enunciato (il mandato professionale al difensore) la CGT disecondo grado accerta in fatto la sussistenza di un mandato difensivo,imprescindibile per le prestazioni professionali. Anche questa è unavalutazione di merito insindacabile in sede di legittimità: “In tema diprocedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione ela valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e dellaconcludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento» (Sez. 2 - ,Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 - 01).Inoltre, in tema d'interpretazione degli atti processuali, la parte checensuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specificaviolazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss.c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loroapplicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, leconsiderazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testodell'atto oggetto di erronea interpretazione. (Cass. Sez. 2, 31/01/2025, n.2360, Rv. 673613 – 01; vedi anche Cass. Sez. 1, 02/08/2016, n. 16057,Rv. 641316 - 01).Nessuna prospettazione delle violazioni di ermeneutica risulta propostanel ricorso per cassazione, che si limita a reiterare i motivi dei precedentigradi di merito e a richiedere una rivalutazione del fatto.2. Con il primo motivo il contribuente prospetta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 91 cpc, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ..Il contribuente contesta l’accertamento del giudice di merito in ordineal contenuto del ricorso introduttivo; per il ricorrente il ricorso introduttivosarebbe riferito solo all’atto enunciato e non anche a tutto l’avviso diliquidazione. Senonché lo stesso contribuente rileva che uno dei motivi diimpugnazione verteva sulla totale illegittimità dell’avviso di liquidazioneNumero registro generale 431/2024Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 22823/2026Data pubblicazione 07/07/2026(anche) per difetto di motivazione; con ciò introduceva in giudizio unadomanda poi ritenuta idonea a concretare la sua soccombenza sul punto,con riflessi in ordine al governo delle spese di lite.Il motivo è, quindi, inammissibile per le già indicate ragioni involgentil’apprezzamento del contenuto degli atti processuali da parte del giudice dimerito.3. Con il secondo motivo, collegato logicamente al primo, ilcontribuente prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 92, cod.proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Il motivo è stato proposto in via subordinata, al mancato accoglimentodel primo. Tuttavia, rilevano anche in ordine a questa doglianza le stessevalutazioni di inammissibilità del motivo che precede, avendo il giudice dimerito fatto discendere la compensazione delle spese di lite dallasoccombenza reciproca sempre sulla scorta della indicata ricostruzione equalificazione delle domande di parte contribuente, volte a travolgere nellasua integrità l’avviso opposto.4. Con il terzo motivo il ricorrente prospetta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 22, d.P.R. n. 131 del 1986.Per il contribuente nessun contratto (mandato difensivo) era statoenunciato nel provvedimento del Tribunale di Bolzano oggetto dellatassazione. La sentenza impugnata, invece, accerta e rileva che almeno uncontratto di prestazione d’opera professionale era stato enunciato, avendoad oggetto la condanna proprio i compensi dell’opera professionaledell’Avvocato.Su quest’aspetto la sentenza impugnata, quindi, accerta direttamentedall’atto sottoposto a registrazione la sussistenza dell’enunciazione. Per lasussistenza dell’enunciazione è necessario che nell’atto sottoposto aregistrazione vi sia un espresso richiamo all’atto posto in essere, sia che sitratti di atto scritto sia di atto verbale, con specifica menzione di tutti glielementi costitutivi che servono ad identificarne la natura ed il contenuto inNumero registro generale 431/2024Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 22823/2026Data pubblicazione 07/07/2026modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a se stante(«In tema di imposta di registro, la tassazione per enunciazione ha qualepresupposto l'indicazione, nell'atto soggetto a registrazione, di tutti glielementi, natura e contenuto, del rapporto giuridico tra le parti, tanto nelcaso in cui venga stipulato in forma scritta, quanto in quella orale, con laconseguenza che, ai fini della tassazione, è insufficiente un generico rinvioad un rapporto tra le stesse parti non denunziato, essendo necessario chele circostanze enunciate siano sufficienti in sé a dare certezza di quelrapporto giuridico, senza ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto»(Cass. Sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25706, Rv. 659826 - 01).Proprio in relazione a tale consolidata giurisprudenza la sentenzaimpugnata accerta dalla lettura del provvedimento oggetto di registrazionela sussistenza di una enunciazione del mandato difensivo, dell’atto diconferimento dell’incarico, che è cosa diversa dalla procura («In tema diimposta di registro, l'atto di conferimento di incarico difensivo enunciato inun decreto ingiuntivo emesso per crediti professionali maturati nell'ambitodi contratto di patrocinio è soggetto a tassazione per enunciazione in misurafissa (e non in termine fisso) ai sensi degli artt. 22 e 40 del d.P.R. n. 131del 1986, non venendo in rilievo il disposto di cui all'art. 2 della tabellaallegata al d.P.R. cit., il quale prevede che la procura alle liti non è soggettaa registrazione, attesa la distinzione e l'autonomia tra quest'ultima e ilcontratto di patrocinio» Cass. Sez. 5, 08/07/2021, n. 19408, Rv. 661661 -01).Anche per quest’aspetto il ricorrente richiede una nuova valutazionedel fatto (interpretazione dell’atto e ricognizione del suo contenutoenunciativo) non consentita.Il motivo, quindi, risulta inammissibile per le già indicate ragioni.5. Nel ricorso per cassazione il ricorrente prospetta sia una questionedi costituzionalità sia i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite, edancora una rimessione alla Corte di Giustizia Europea.Numero registro generale 431/2024Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 22823/2026Data pubblicazione 07/07/20265. 1. Per la rimessione alla Corte di Giustizia Europea il ricorrenterichiama altri giudizi e prospetta del tutto genericamente uno specialetrattamento nei confronti dell’erario, in particolare per il quantum dellespese di lite. Non specifica per quale motivo la controversia dovrebbe essererimessa alla CGUE, le norme europee violate o da interpretare per il dirittonazionale non conforme. Il tutto, poi, con riguardo ad un istituto(enunciazione) proprio di un tributo (imposta di registro) che, in quanto nonarmonizzato, sfugge alla cognizione della Corte di Giustizia UE.6. La questione di costituzionalità non può essere rilevante in caso diricorso inammissibile.L’inammissibilità di tutti motivi di ricorso impone di non valutare laquestione di costituzionalità prospettata: «In tema di ricorso percassazione, l'inammissibilità di tutti i motivi e, conseguentemente,dell'impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenzaimpugnata, sicché non può né valutarsi un'eventuale questione dicostituzionalità sollevata, né disporsi, nelle ipotesi di litisconsorzionecessario, l'integrazione del contraddittorio» (Cass. Sez. 5, 28/09/2016,n. 19118, Rv. 641234 – 01; nello stesso senso, per il processo penale, cheper la questione di costituzionalità ha aspetti identici: «L'inammissibilità delricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza o alla genericitàdei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione epreclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare ammissibile unaquestione di legittimità costituzionale» Sez. 6, n. 22439 del 15/05/2008 -dep. 04/06/2008, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 24051301; vedianche Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).Comunque, la questione di costituzionalità è sia non rilevante siamanifestamente infondata.Non rilevante, in quanto prospettata su una questione di fatto, diinterpretazione di atti e di prove e non sul contenuto di una norma.Numero registro generale 431/2024Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 22823/2026Data pubblicazione 07/07/2026Manifestamente infondata, in quanto l’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986non viene in rilievo per il suo contenuto, ma per come interpretato dallecorti di giustizia tributaria nella loro attività giurisdizionale.Peraltro la Corte Costituzionale già si è pronunciata con la decisione n.7 del 1999 per la infondatezza della questione di costituzionalità della normain relazione all’art. 24 della Costituzione. («Non è fondata, con riferimentoagli artt. 76 e 77, in relazione all'art. 7, comma 2, n. 7, l. 9 ottobre 1971,n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riformatributaria), 24 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro),riprodotto nell'art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del t.u.delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cuisottopone ad imposta di registro le disposizioni enunciate negli attidell'autorità giudiziaria, in quanto: a) - con riferimento agli artt. 76 e 77Cost. (in relazione all'art. 7, comma 2, n. 7, l. n. 825 del 1971) - posto che,diversamente dalla normativa previgente (r.d. n. 3270 del 1923), il d.P.R.n. 634 del 1972, trasfuso nel t.u. n. 131 del 1986, consente alle parti (anchese esse abbiano violato la legge tributaria e non abbiano provveduto allaregistrazione di atti che vi erano soggetti) di allegarli o enunciarliugualmente negli atti processuali, ne' vieta al giudice di porli alla base dellapropria decisione (artt. 63 comma 3, d.P.R. n. 634 del 1972 e 65 comma 6,d.P.R. n. 131 del 1986), anche se gli atti stessi devono poi essere inviatiall'ufficio del registro, per essere sottoposti alla tassazione edall'applicazione delle sanzioni per la ritardata registrazione; e che la "ratio"della legge di delegazione è stata proprio quella di eliminare il divieto diallegare o enunciare in giudizio atti non registrati, e non già di esentaredall'imposta di registro ne' gli atti giudiziari, ne' quelli in essi enunciati - latassazione si riferisce non a qualunque generica enunciazione, in unprovvedimento giudiziario, di un atto, ma alla enunciazione degli atti postidal giudice alla base della propria decisione, sicché nel dovere diNumero registro generale 431/2024Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 22823/2026Data pubblicazione 07/07/2026regolarizzare fiscalmente questi atti determinanti per la pronuncia non siravvisa alcun ostacolo "al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tuteladei propri diritti ed interessi legittimi", ostacolo che la legge delegaimponeva di rimuovere; b) - con riferimento all'art. 24 Cost. - posto che, sel'atto enunciato (e per questo motivo tassato) era soggetto ad imposta intermine fisso, le parti risultano inadempienti ad un loro preciso doverefiscale; e che, ciononostante, la legge consente loro di allegarlo o enunciarlougualmente ed al giudice di porlo a base della propria decisione - talegaranzia non può comportare la trasformazione in lecito di uncomportamento illecito, mentre, se l'atto enunciato è soggetto a tassazionein caso d'uso, ne legittima la sottoposizione all'imposta di registro; c) - conriferimento all'art. 53 Cost. (principio di capacità contributiva, sotto il profilodell'assenza di attualità di tale capacità) - posto che il principio ha carattereoggettivo, perché si riferisce ad indici rivelatori di ricchezza e non già asituazioni concrete del contribuente; e che, nel caso di specie, l'indice dicapacità contributiva assunto dal legislatore consiste nel fatto delcompimento di determinati atti giuridici - la stessa norma impugnatachiarisce che è sottoposta a tassazione la sola parte dell'atto enunciato(soggetto a registrazione in caso d'uso) non ancora eseguita (cioè quella sucui verte il rapporto giuridico controverso:art. 21, comma 3, d.P.R. n. 634 del 1972).- S. nn. 45/1963, 100/1964, 157/1969, 141/1993, 315/1994, 14/1995»).7. Per quanto sopra detto risulta al contempo scontata l’assenza deipresupposti per la rimessione alla Sezioni Unite, in quanto si discute divalutazioni di fatto specifiche per singola controversia e non di questioni dinomofilachia, trattandosi per il resto di fare applicazione alla fattispecie diindirizzi interpretativi del tutto consolidati. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 431/2024Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 22823/2026Data pubblicazione 07/07/2026Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22823/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris