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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 31958/2025

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14147/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in SANT'[OSCURATO:PERSONA] 27, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] n. 14147/2022 R.G.

GINA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchècontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ART2B [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] VINCENZO -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 499/2022 depositata il 29/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – a seguito di domanda di concordato con riserva dell’ 11 settembre 2019 - una proposta di concordato in data 20 febbraio 2020, modificata in data 27 maggio 2020 e sostituita –a seguito di procedimento ex art. 173 l. fall. - da nuova proposta del 28 febbraio 2021.

A seguito di declaratoria di inammissibilità del concordato in da t a 20 maggio 2021, la ricorrente ha depositato n. 14147/2022 R.G. ulteriore proposta concordataria in data 9 giugno 2021 , corredata di memoria integrativa del 16 luglio 2021 , la cui procedura è stata aperta con decreto in data 21luglio 2021 .

2. L’ultima proposta concordataria è stata revocata , per avere il ricorrente taciuto informazioni rilevanti (quali l’omessa indicazione di crediti di difficile esigibilità e u n ’ operazione straordinaria), con conseguente dichiarazione di fallimento.

3. La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo della società debitrice .

Ha ritenuto il giudice del reclamo di non dover esaminare i motivi di reclamo avverso il decreto del 20 maggio 2021 di inammissibilità della precedente domanda di concordato, non essendo tale decreto seguito da sentenza di fallimento , ritenendo inammissibile la riserva di impugnazione apposta nel reclamo.

4. Ha, poi, confermato il giudizio del tribunale circa la sussistenza di atti in frode ai fini della revoca della seconda proposta concordataria, fondat a dal Tribunale sull’omessa menzione della partecipazione della ricorrente al capitale di [OSCURATO:PERSONA](società consortile dichiarata fallita dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), di crediti vantati nei confronti della ricorrente dal [OSCURATO:PERSONA] ( indicati dal primo giudice in 50 milioni di Euro e formalizzati con atto di citazione notificato il giorno dopo il deposito dell’ultima proposta di concordato ) , nonché della operazione di fusione con l’assuntore del concordato [OSCURATO:SOCIETA]In proposito, il giudice del reclamo ha ritenuto trattarsi di atti decettivi idonei a falsare il consenso informato dei creditori, attinenti a «circostanze delle quali gli organi della procedura dovevano essere informati», perché occultavano crediti litigiosi incidenti sul passivo dell’impresa.

Con riferimento a tale circostanza, il giudice del reclamo ha confermato la decisione del tribunale secondo cui – benché l’atto di citazione del fallimento n. 14147/2022 R.G. creditore fosse stato spiccato in data 10 giugno 2021 – tale circostanza non era stata illustr ata in sede di deposito della memoria integrativa del 16 luglio 2021 , né la menzione di tale circostanzaera stat a fa tt a oggetto di integrazione dell’attestazione , ma era stata oggetto di accertamento dell’organocommissariale.

5. Sotto questo profilo, il giudice del reclamo ha ritenuto irrilevante che non vi fosse dolosa preordinazione da parte del debitorenell’omissione degli atti indicati dall’organo commissariale, essendo rilevante la portata anche potenzialmente decettiva di tali omissioni e la mera consapevolezza del ricorrente , purché le omissioni risultino idonee ad alterare le previsioni di piano relative al soddisfacimento dei creditori.

La Corte di Appello ha, infine, ritenuto inidonea l’attestazione, la quale non ha indicato i fatti precedenti il deposito della proposta e non è stata integrata in relazioneai fatti successivi al deposito della stessa .

6. Propone ricorso per cassazione la società debitrice, affidato a otto motivi.

Resistono con controricorso la curatela del fallimento (che deposita anche memoria)e due creditori ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.). [OSCURATO:PERSONA]

1. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, essendo il ricorso agganciato agli atti e ai documenti di causa, oltre che alle questioni trattate, né mirando il ricorso, nel suo complesso, a rivalutare il giudizio di fatto operatodal giudice del reclamo.

2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.[3], cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 162, terzo comma e 18 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibili le doglianze mosse avverso il decreto di inammissibilità della precedente domanda di concordato in quanto non seguita dalla declaratoria di fallimento , n. 14147/2022 R.G. ma da successiva proposta concordataria.

Osserva parte ricorrente che la declaratoria di fallimento deriva d a ll ’ inammissibilità della prima proposta concordataria, il cui decreto di inammissibilità costituisce antecedente logico della successiva sentenza dichiarativa di fallimento.

Ritiene, inoltre , irrilevante che la declaratoria di fallimento non sia stata contestuale alla declaratoria di inammissibilità della prima domanda di concordato.

Paventa, in ogni caso, violazione del diritto di difesa, essendo stata formulata nel reclamo una riserva di impugnazioneal riguardo.

3. Il primo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez.

U., n. 27073/2016; conf.

Cass., n. 219/2019; Cass., n. 7490/2019; Cass., n. 10019/2019; Cass., n. 22442/2021), il decreto con cui il tribunale dichiari l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma secondo, l. fall. senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., non avendo carattere decisorio, né essendo idoneo al giudicato , mancando lesione del diritto di difesa in caso di omessa impugnabilità.

4. Né può ritenersi che la dichiarazione di fallimento prenda origine dall’originaria proposta di concordato (più volte emendata), in quanto ogni domanda di concordato prende data dal momento in cui viene depositata (salve le eventuali modifiche), in relazione alla situazione di fatto e di diritto in cui si trova l’impresa e alla proposta formulata ai creditori.

5. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., mancanza assoluta di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 173 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto decettiva l’omessa informazione che la debitrice partecipasse al capitale della società consortile Ce.Di.

Sisa , dichiarata fallita.

Si deduce n. 14147/2022 R.G. apparenza della motivazione e, in ogni caso, assenza di decettività in concreto, risalendo il fallimento a tre anni prima del deposito della proposta concordataria.

6. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 162, secondo comma e 163-bis l. fall. , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere atti in frode successivi al deposito della domanda e della relativa proposta di concordato.

Deduce parte ricorrente che tali fatti si sarebbero dovuti rappresentare processualmente in sede di modifica della proposta in esito alla procedura competitiva ex art. 163-bis, quarto comma, l. fall. espletata in sede concordataria e, comunque, prima del deposito della relazione commissariale ex art. 172 l. fall. e non anche entro il termine di cui all’art. 162, secondo comma, l. fall.

7. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 173 l. fall. , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere atti in frode per mera volontarietà dell’omessa informazione.

Osserva parte ricorrente che non sarebbe stato accertato dal giudice di appello alcun dolo, ancorché generico, nel deposito della proposta, mancando così l’atto in frode del presupposto soggettivo.

8. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 173 l. fall. , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il ricorrente non avesse reso noti i fatti sopravvenuti in sede di illustrazione della proposta al tribunale, non essendo al riguardo sufficiente la mera notificazione di un atto di citazione da parte di un potenziale creditore, dovendosi al contrario valutare la non manifesta infondatezza delle pretese creditorie. n. 14147/2022 R.G.

9. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 173 l.fall., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha valutato la circostanza che l’assuntore della proposta concordataria avrebbe fatto fronte anche alle passività potenziali.

10. I motivi dal secondo al sesto, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Va, in primo luogo, rigettata la censura di vizio di motivazione, essendo la sentenza impugnata incentrata sul carattere decettivo delle omesse informazioni rilevanti sia nel ricorso , sia nella attestazione circa fatti che, ove conosciuti, avrebbero mutato la valutazione dei creditori.

Né può censurarsi in sede di legittimità la valutazione in fatto operata dal giudice del reclamo circa l’attitudine dell’omessa indicazione di una circostanza idonea a falsare il giudizio dei creditori (come il ricorrente fa nel secondo , nel quinto e nel sesto motivo), se non per vizio di motivazione, qui insussistente.

Sotto questo profilo, il sesto profilo è ulteriormente inammissibile per difetto di specificità, in quanto attinente a un tema non trattato nella sentenza impugnata.

11. E’ parimenti infondato l’argomento secondo cui la natura decettiva del comportamento tenuto del debitore concordante va associata al dolo, ancorché generico e che, processualmente, sia possibile per l’imprenditore concordante «sanare» eventuali deficit informativi sino al deposito della relazione commissariale.

Questa Corte (come riepilogato dal Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni scritte) ha, da tempo, fondato il giudizio di revoca del concordato per atti in frode in termini puramente oggettivi, ove risultino condotte del debitore idonee a occultare situazioni di fatto tali da potenzialmente influire sul giudizio dei creditori e sul consenso informato degli stessi circa le reali prospettive di soddisfacimento (Cass., n. 17191/2014).

Ciò che rileva è che le n. 14147/2022 R.G. condotte siano state inizialmente ignorate dagli organi della procedura e successivamente da costoro accertate nella loro sussistenza o nella loro completezza e rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione inadeguata, purché le condotte siano caratterizzate, sul piano soggettivo dalla consapevole volontarietà (Cass., n. 15013/2018; Cass., n. 30537/2018).

12. E’, quindi, l’accertamento, ovvero la scoperta dei fatti ( a opera dell’organo commissariale)idonei a incidere sulla consistenza dell’attivo o del passivo concordatario o integranti altri atti di frode del debitore, che comporta la revoca dell'ammissione al concordato, ancorché i creditori ne fossero stati resi edotti (Cass., n. 14552/2014).

13. Nella specie, l’emersione de l contenzioso con il [OSCURATO:PERSONA], per quanto successivo di un giorno al deposito della proposta concordataria , non era stat a oggetto di ostensione da parte del ricorrente in sede di illustrazione e di deposito di memoria integrativa prima dell’ammissione al concordato ed era frutto di attività di scoperta da parte dell’organo commissariale, così risultando integrata – anche solo sotto questo profilo - l’esistenza di atti in frode in danno dei creditori ex art. 173 l. fall.

14. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 18 l. fall. , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inidonea l’attestazione, per non avere indicato i fatti decettivi precedenti al deposito della proposta e non essere stata integrata in relazione ai fatti successivi.

Il ricorrente deduce che tale circostanza non era stata sollevata nel procedimento di revoca del concordato, per cui la pronuncia della Corte di merito sarebbe violata da ultrapetizione.

15. Con l’ottavo motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli n. 14147/2022 R.G. artt. 162 e 161 l. fall. , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto viziata l’attestazione in relazione alle circostanze indicate al superiore motivo.

Osserva parte ricorrente che , in termini sostanziali, i fatti sopravvenuti al deposito della proposta non richiederebbero l’ integrazione dell’attestazione e che, in termini processuali, l’integrazione dell’attestazione si sarebbe dovuta produrre successivamente, al più tardi entro il termine per il deposito della relazione commissariale.

16. Gli ultimi due motivi, a esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l’attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisce il perno attorno al quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, che su quei dati fanno affidamento ai fini del loro consenso informato e che costituisce condizione di ammissibilità del concordato anche ai sensi dell'art. 162, secondo comma, l. fall.

Ove nel corso della procedura emerga che siffatta condizione mancava al momento del deposito della proposta, il tribunale può revocare ex art. 173, terzo comma, l. fall. l'ammissione al concordato, restando irrilevante una eventuale nuova attestazione di veridicità (Cass., n. 7975/2017); nel qual caso, il Tribunale esercita il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare poi la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano»(Cass., n. 7878/2025).

17. Il giudice che procede è, pertanto, onerato dell ’esame dell’attestazione, al fine di controllarne la completezza dei dati e la comprensibilità dei criteri di giudizio (Cass., n. 5825/2018 ; Cass., n. 9061/2017)e, quindi, l’esame rientra nella causa petendi in caso di revoca della proposta del concordato per atti in frode.

18. Parimenti, essendo l’attestazione condizione di ammissibilità del concordato (Cass., n. 7878/2025, cit.), la stessa n. 14147/2022 R.G. va tempestivamente integrata, prima che i fatti potenzialmente decettivi vengano all’esame dell’organo commissariale, dovendo l’attestazione contribuire a fornire le indicazioni circa tenuta e sostenibilità della proposta concordataria.

19. Il ricorso va, pertanto, rigettato, c on spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida per il [OSCURATO:SOCIETA]. in € 9.500 ,00 e per gli altri controricorrenti in € 8.000,00 ciascuno per compensi, oltre 15% rimborso forfetario, € 200,00 per anticipazionie accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14147/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in SANT'[OSCURATO:PERSONA] 27, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] n. 14147/2022 R.G. GINA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchècontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ART2B [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] VINCENZO -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 499/2022 depositata il 29/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – a seguito di domanda di concordato con riserva dell’ 11 settembre 2019 - una proposta di concordato in data 20 febbraio 2020, modificata in data 27 maggio 2020 e sostituita –a seguito di procedimento ex art. 173 l. fall. - da nuova proposta del 28 febbraio 2021. A seguito di declaratoria di inammissibilità del concordato in da t a 20 maggio 2021, la ricorrente ha depositato n. 14147/2022 R.G. ulteriore proposta concordataria in data 9 giugno 2021 , corredata di memoria integrativa del 16 luglio 2021 , la cui procedura è stata aperta con decreto in data 21luglio 2021 . 2. L’ultima proposta concordataria è stata revocata , per avere il ricorrente taciuto informazioni rilevanti (quali l’omessa indicazione di crediti di difficile esigibilità e u n ’ operazione straordinaria), con conseguente dichiarazione di fallimento. 3. La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo della società debitrice . Ha ritenuto il giudice del reclamo di non dover esaminare i motivi di reclamo avverso il decreto del 20 maggio 2021 di inammissibilità della precedente domanda di concordato, non essendo tale decreto seguito da sentenza di fallimento , ritenendo inammissibile la riserva di impugnazione apposta nel reclamo. 4. Ha, poi, confermato il giudizio del tribunale circa la sussistenza di atti in frode ai fini della revoca della seconda proposta concordataria, fondat a dal Tribunale sull’omessa menzione della partecipazione della ricorrente al capitale di [OSCURATO:PERSONA](società consortile dichiarata fallita dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), di crediti vantati nei confronti della ricorrente dal [OSCURATO:PERSONA] ( indicati dal primo giudice in 50 milioni di Euro e formalizzati con atto di citazione notificato il giorno dopo il deposito dell’ultima proposta di concordato ) , nonché della operazione di fusione con l’assuntore del concordato [OSCURATO:SOCIETA]In proposito, il giudice del reclamo ha ritenuto trattarsi di atti decettivi idonei a falsare il consenso informato dei creditori, attinenti a «circostanze delle quali gli organi della procedura dovevano essere informati», perché occultavano crediti litigiosi incidenti sul passivo dell’impresa. Con riferimento a tale circostanza, il giudice del reclamo ha confermato la decisione del tribunale secondo cui – benché l’atto di citazione del fallimento n. 14147/2022 R.G. creditore fosse stato spiccato in data 10 giugno 2021 – tale circostanza non era stata illustr ata in sede di deposito della memoria integrativa del 16 luglio 2021 , né la menzione di tale circostanzaera stat a fa tt a oggetto di integrazione dell’attestazione , ma era stata oggetto di accertamento dell’organocommissariale. 5. Sotto questo profilo, il giudice del reclamo ha ritenuto irrilevante che non vi fosse dolosa preordinazione da parte del debitorenell’omissione degli atti indicati dall’organo commissariale, essendo rilevante la portata anche potenzialmente decettiva di tali omissioni e la mera consapevolezza del ricorrente , purché le omissioni risultino idonee ad alterare le previsioni di piano relative al soddisfacimento dei creditori. La Corte di Appello ha, infine, ritenuto inidonea l’attestazione, la quale non ha indicato i fatti precedenti il deposito della proposta e non è stata integrata in relazioneai fatti successivi al deposito della stessa . 6. Propone ricorso per cassazione la società debitrice, affidato a otto motivi. Resistono con controricorso la curatela del fallimento (che deposita anche memoria)e due creditori ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.). [OSCURATO:PERSONA] 1. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, essendo il ricorso agganciato agli atti e ai documenti di causa, oltre che alle questioni trattate, né mirando il ricorso, nel suo complesso, a rivalutare il giudizio di fatto operatodal giudice del reclamo. 2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.[3], cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 162, terzo comma e 18 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibili le doglianze mosse avverso il decreto di inammissibilità della precedente domanda di concordato in quanto non seguita dalla declaratoria di fallimento , n. 14147/2022 R.G. ma da successiva proposta concordataria. Osserva parte ricorrente che la declaratoria di fallimento deriva d a ll ’ inammissibilità della prima proposta concordataria, il cui decreto di inammissibilità costituisce antecedente logico della successiva sentenza dichiarativa di fallimento. Ritiene, inoltre , irrilevante che la declaratoria di fallimento non sia stata contestuale alla declaratoria di inammissibilità della prima domanda di concordato. Paventa, in ogni caso, violazione del diritto di difesa, essendo stata formulata nel reclamo una riserva di impugnazioneal riguardo. 3. Il primo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., n. 27073/2016; conf. Cass., n. 219/2019; Cass., n. 7490/2019; Cass., n. 10019/2019; Cass., n. 22442/2021), il decreto con cui il tribunale dichiari l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma secondo, l. fall. senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., non avendo carattere decisorio, né essendo idoneo al giudicato , mancando lesione del diritto di difesa in caso di omessa impugnabilità. 4. Né può ritenersi che la dichiarazione di fallimento prenda origine dall’originaria proposta di concordato (più volte emendata), in quanto ogni domanda di concordato prende data dal momento in cui viene depositata (salve le eventuali modifiche), in relazione alla situazione di fatto e di diritto in cui si trova l’impresa e alla proposta formulata ai creditori. 5. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., mancanza assoluta di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 173 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto decettiva l’omessa informazione che la debitrice partecipasse al capitale della società consortile Ce.Di. Sisa , dichiarata fallita. Si deduce n. 14147/2022 R.G. apparenza della motivazione e, in ogni caso, assenza di decettività in concreto, risalendo il fallimento a tre anni prima del deposito della proposta concordataria. 6. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 162, secondo comma e 163-bis l. fall. , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere atti in frode successivi al deposito della domanda e della relativa proposta di concordato. Deduce parte ricorrente che tali fatti si sarebbero dovuti rappresentare processualmente in sede di modifica della proposta in esito alla procedura competitiva ex art. 163-bis, quarto comma, l. fall. espletata in sede concordataria e, comunque, prima del deposito della relazione commissariale ex art. 172 l. fall. e non anche entro il termine di cui all’art. 162, secondo comma, l. fall. 7. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 173 l. fall. , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere atti in frode per mera volontarietà dell’omessa informazione. Osserva parte ricorrente che non sarebbe stato accertato dal giudice di appello alcun dolo, ancorché generico, nel deposito della proposta, mancando così l’atto in frode del presupposto soggettivo. 8. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 173 l. fall. , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il ricorrente non avesse reso noti i fatti sopravvenuti in sede di illustrazione della proposta al tribunale, non essendo al riguardo sufficiente la mera notificazione di un atto di citazione da parte di un potenziale creditore, dovendosi al contrario valutare la non manifesta infondatezza delle pretese creditorie. n. 14147/2022 R.G. 9. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 173 l.fall., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha valutato la circostanza che l’assuntore della proposta concordataria avrebbe fatto fronte anche alle passività potenziali. 10. I motivi dal secondo al sesto, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Va, in primo luogo, rigettata la censura di vizio di motivazione, essendo la sentenza impugnata incentrata sul carattere decettivo delle omesse informazioni rilevanti sia nel ricorso , sia nella attestazione circa fatti che, ove conosciuti, avrebbero mutato la valutazione dei creditori. Né può censurarsi in sede di legittimità la valutazione in fatto operata dal giudice del reclamo circa l’attitudine dell’omessa indicazione di una circostanza idonea a falsare il giudizio dei creditori (come il ricorrente fa nel secondo , nel quinto e nel sesto motivo), se non per vizio di motivazione, qui insussistente. Sotto questo profilo, il sesto profilo è ulteriormente inammissibile per difetto di specificità, in quanto attinente a un tema non trattato nella sentenza impugnata. 11. E’ parimenti infondato l’argomento secondo cui la natura decettiva del comportamento tenuto del debitore concordante va associata al dolo, ancorché generico e che, processualmente, sia possibile per l’imprenditore concordante «sanare» eventuali deficit informativi sino al deposito della relazione commissariale. Questa Corte (come riepilogato dal Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni scritte) ha, da tempo, fondato il giudizio di revoca del concordato per atti in frode in termini puramente oggettivi, ove risultino condotte del debitore idonee a occultare situazioni di fatto tali da potenzialmente influire sul giudizio dei creditori e sul consenso informato degli stessi circa le reali prospettive di soddisfacimento (Cass., n. 17191/2014). Ciò che rileva è che le n. 14147/2022 R.G. condotte siano state inizialmente ignorate dagli organi della procedura e successivamente da costoro accertate nella loro sussistenza o nella loro completezza e rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione inadeguata, purché le condotte siano caratterizzate, sul piano soggettivo dalla consapevole volontarietà (Cass., n. 15013/2018; Cass., n. 30537/2018). 12. E’, quindi, l’accertamento, ovvero la scoperta dei fatti ( a opera dell’organo commissariale)idonei a incidere sulla consistenza dell’attivo o del passivo concordatario o integranti altri atti di frode del debitore, che comporta la revoca dell'ammissione al concordato, ancorché i creditori ne fossero stati resi edotti (Cass., n. 14552/2014). 13. Nella specie, l’emersione de l contenzioso con il [OSCURATO:PERSONA], per quanto successivo di un giorno al deposito della proposta concordataria , non era stat a oggetto di ostensione da parte del ricorrente in sede di illustrazione e di deposito di memoria integrativa prima dell’ammissione al concordato ed era frutto di attività di scoperta da parte dell’organo commissariale, così risultando integrata – anche solo sotto questo profilo - l’esistenza di atti in frode in danno dei creditori ex art. 173 l. fall. 14. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 18 l. fall. , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inidonea l’attestazione, per non avere indicato i fatti decettivi precedenti al deposito della proposta e non essere stata integrata in relazione ai fatti successivi. Il ricorrente deduce che tale circostanza non era stata sollevata nel procedimento di revoca del concordato, per cui la pronuncia della Corte di merito sarebbe violata da ultrapetizione. 15. Con l’ottavo motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli n. 14147/2022 R.G. artt. 162 e 161 l. fall. , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto viziata l’attestazione in relazione alle circostanze indicate al superiore motivo. Osserva parte ricorrente che , in termini sostanziali, i fatti sopravvenuti al deposito della proposta non richiederebbero l’ integrazione dell’attestazione e che, in termini processuali, l’integrazione dell’attestazione si sarebbe dovuta produrre successivamente, al più tardi entro il termine per il deposito della relazione commissariale. 16. Gli ultimi due motivi, a esaminarsi congiuntamente, sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l’attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisce il perno attorno al quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, che su quei dati fanno affidamento ai fini del loro consenso informato e che costituisce condizione di ammissibilità del concordato anche ai sensi dell'art. 162, secondo comma, l. fall. Ove nel corso della procedura emerga che siffatta condizione mancava al momento del deposito della proposta, il tribunale può revocare ex art. 173, terzo comma, l. fall. l'ammissione al concordato, restando irrilevante una eventuale nuova attestazione di veridicità (Cass., n. 7975/2017); nel qual caso, il Tribunale esercita il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare poi la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano»(Cass., n. 7878/2025). 17. Il giudice che procede è, pertanto, onerato dell ’esame dell’attestazione, al fine di controllarne la completezza dei dati e la comprensibilità dei criteri di giudizio (Cass., n. 5825/2018 ; Cass., n. 9061/2017)e, quindi, l’esame rientra nella causa petendi in caso di revoca della proposta del concordato per atti in frode. 18. Parimenti, essendo l’attestazione condizione di ammissibilità del concordato (Cass., n. 7878/2025, cit.), la stessa n. 14147/2022 R.G. va tempestivamente integrata, prima che i fatti potenzialmente decettivi vengano all’esame dell’organo commissariale, dovendo l’attestazione contribuire a fornire le indicazioni circa tenuta e sostenibilità della proposta concordataria. 19. Il ricorso va, pertanto, rigettato, c on spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida per il [OSCURATO:SOCIETA]. in € 9.500 ,00 e per gli altri controricorrenti in € 8.000,00 ciascuno per compensi, oltre 15% rimborso forfetario, € 200,00 per anticipazionie accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
Sentenza Cassazione n. 31958/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris