CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 14982/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso. 4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Foggia, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per delitti fiscali, impiego di denaro di provenienza illecita e per associazione per delinquere, annullava il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia in data 30 settembre 2021, disponendo il dissequestro e l'immediata restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro; ad avviso del Tribunale, la motivazione non specifica le condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA], sicché nei suoi confronti non sono configurabili né il fumus commissi delicti, né le specifiche esigenze probatorie poste a fondamento del provvedimento impositivo del sequestro. 2. Avverso l'indicata ordinanza, il pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia propone ricorso per cassazione affidato a un unico, composito, motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorrente, in primo luogo, contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui la mancanza della descrizione delle condotte ascritte al ricorrente è causa di nullità del decreto di sequestro, sia perché ciò contrasta con l'indirizzo secondo cui, per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, è sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria; sia perché la mancata compilazione dei capi di incolpazione provvisoria non è specificatamente prevista come causa di nullità, come invece è espressamente contemplato da altre disposizioni del codice di rito, quagli gli artt. 292, comma 2, lett. b), 375, comma 3, e 224-bis, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., che esigono un capo di accusa suscettibile di contestazione nei confronti dell'indagato. Aggiunge il ricorrente che la lamentata assenza del capo di imputazione provvisorio non integra una nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto dal combinato disposto degli artt. 365, comma 1, e 369, comma 1, cod. proc. pen. non emerge alcuna indicazione in ordine alla necessità delle condotte riconducibili ad eventuali capi di imputazione provvisori; al contrario, garanzia sufficiente a salvaguardare la possibilità di verifica della pertinenza dell'attività di ricerca della prova è assicurata dall'osservanza dell'art.369 cod. proc. pen., che impone di indicare la norma di legge violate( il luogo e l'epoca in cui tale violazione sarebbe stata compiuta. Nel caso in esame, peraltro, dal materiale raccolto emerge la condotta del [OSCURATO:PERSONA], il quale è il legale rappresentate di una delle principali società beneficiarie del sofisticato schema ideato al fine di evadere l'I.v.a. e le accise sui prodotti alcoolici commercializzati da detta società. Quanto, poi, alla ritenuta mancata esplicitazione, nella motivazione del decreto di sequestro, della finalità probatoria perseguita, il ricorrente evidenzia come la motivazione del provvedimento, che viene riportata, descriva in maniera analitica e senza far ricorso a formule di stile la finalità per il quale esso è stato emesso, con l'indicazione del genere e della natura dei beni che si intende assoggettare al vincolo reale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il provvedimento impugnato è affetto da violazione di legge, laddove, con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti e della finalità probatoria perseguita dal provvedimento ablativo, ritiene che tali requisiti debbano essere calibrati in relazione alla posizione del soggetto nei cui confronti viene eseguito il sequestro. 3. Si tratta di un'interpretazione errata, essendo smentita dal dato normativo, come costantemente interpretato da questa Corte di legittimità. 4. Invero, sin dai primi anni di applicazione del vigente codice di rito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio, mai smentito, secondo cui, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il Tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 29/01/1997, Bassi, Rv. 206657). 5. Da queste premesse, si è coerentemente affermato che, in tema di riesame del sequestro, l'accertamento sulla sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti al fine di verificare se essi consentono - in una prospettiva di ragionevole probabilità - di inquadrare l'ipotesi formulata dall'accusa in quella tipica (Sez. 3, n. 36538 del 11/06/2002, dep. 04/11/2002, Pianelli, Rv. 223075), con la conseguenza che il giudice del riesame, chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato dal pubblico ministero, fungi dall'essere tenuto ad accettare comunque la prospettazione dell'accusa, ha il potere-dovere di escluderla, quando essa appaia giuridicamente infondata (Sez. 1, n. 15914 del 16/02/2007, dep. 19/04/2007, Borgonovo, Rv. 236367). Per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio è perciò sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato, anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, dep. 24/06/2019, Chianese, Rv. 276727). 6. Questa conclusione è stata nuovamente ribadita dalle Sezioni Unite, laddove, pur chiamate a pronunciarsi sull'onere di motivazione del provvedimento di sequestro probatorio nel caso in cui esso abbia per oggetto il corpo del reato, nell'ambito di una più ampia riflessione sull'istituto hanno affermato che tale decreto deve dare conto "del reato per cui si procede, sia pure attraverso estremi essenziali di tempo, luogo e fatto", il che "è evidentemente elemento-presupposto richiesto proprio in funzione della valutazione del collegamento tra bene e accertamento del fatto stesso" (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, dep. 27/07/2018, Botticelli, Rv. 273548, in motivazione par. 4.1), senza, quindi, che sia specificata la condotta ascritta al singolo indagato.7. Nella vicenda in esame, come anticipato, il Tribunale, pur ravvisando la sussistenza del fumus dei reati ipotizzati, avendo ampiamente dato atto degli elementi indiziari in relazione all'esistenza di un articolato sodalizio criminoso dedito, mediante il sistematico utilizzo di società cartiere, alle cd. frodi carosello sull'I.v.a. intracomunitaria, i cui meccanismi operativi sono stati lungamente illustrati (p. 1-3 del provvedimento impugnato), nondimeno ha negato la sussistenza del fumus non perché i fatti non siano riconducibili nelle fattispecie di reato ipotizzate dal pubblico ministero a carico del [OSCURATO:PERSONA] (artt. 416 e 648-ter cod. pen. e artt. 110 cod. pen., 3 e 8 d.lgs. n; 74 del 2000), ma per la mancata specificazione delle condotte ascritte all'indagato: : il che, come si è detto, esula dai compiti del Tribunale del riesame, il cui sindacato è limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. Ed è proprio questo l'errore in cui è incorso il Tribunale: l'aver confuso il fumus del reato con il fumus del concorso del reato, ciò che non è richiesto, essendo sufficiente che sia ipotizzabile il fumus commissi delicti e che sussista la pertinenzialità del bene oggetto di apprensione rispetto all'ipotesi di reato formulata dal pubblico ministero. Nella vicenda in esame, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] risult essere il legale rappresentate di una delle principali società beneficiarie del sofisticato schema ideato al fine di evadere l'I.v.a. e le accise sui prodotti alcoolici commercializzati da detta società, sicché non è revocabile in dubbio la sussistenza di un nesso di pertinenzialità tra i beni indicati nel provvedimento di sequestro (ossia fatture, note, contratti relativi alle operazioni commerciali compiute dalla società "cartiere", da eventuali società di diritto estero in rapporti commerciali con loro ovvero da società italiane legate a loro da rapporti di identica natura, nonché bilanci, note di variazione e documegtazione similare relativa agli anni di imposta finora scaduti o prossima alla scadenza, nonché dispositivi elettronici in grado di ospitare l'archiviazione di tale documentazione; cfr. p. 3 dell'ordinanza impugnata) e le ipotesi di reato formulate dall'organo della pubblica accusa, nesso in relazione al quale il Tribunale non muove alcun rilievo. 8. Considerazioni del tutto analoghe valgono per la motivazione della finalità probatoria perseguita dal provvedimento ablativo, ritenuta insufficiente dal Tribunale perché, stante la mancata individuazione del collegamento tra i fatti e la singola posizione soggettiva del [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento di sequestro non esplicita "le ragioni dell'applicazione del vincolo ablatorio in funzione dell'accertamento dei fatti astrattamente ipotizzati a carico dell'istante" (p. 5).9. Si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, nel solco della propria giurisprudenza (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711, e, in precedenza, Sez. U, n. 10 del 18/06/1991, Raccah, Rv. 187861) hanno riaffermato il principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 - dep. 27/07/2018, PM in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548). Secondo le Sezioni Unite, la motivazione del provvedimento ablativo e del decreto di convalida, per quanto succinta e pur potendosi ammettere anche l'utilizzo di formule estremamente sintetiche e persino di formule prestampate, deve ineludibilnnente esplicitare la sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine, ossia delle esigenze probatorie a fondamento del sequestro da valutare, evidentemente, in relazione al fumus del reato ipotizzato dal pubblico ministero, senza che assumano rilevanza gli elementi a carico del soggetto nei cui confronti viene eseguito il sequestro, che, peraltro, può anche essere un terzo estraneo al reato. 10. Nel caso in esame, la motivazione del decreto di sequestro è la seguente: "ricercare fonti di riscontro oggettivo agli elementi indiziari finora acquisiti nel corso delle indagini (con particolare riferimento ad ogni evidenza probatoria che attesti l'operatività o la sua assenza delle società riconducibili all'indagato, la natura delle operazioni commerciali da loro concluse, l'evasione del carico di imposta su loro gravante ed il compimento di atti in pregiudizio del debito di imposta)". Si tratta di una motivazione non apparente ed adeguata, in quanto dà conto, in maniera sufficientemente specifica, delle esigenze probatorie perseguite dal provvedimento di sequestro con riferimento alle concrete ipotesi di reato formulate dal pubblico ministero dinanzi indicate. 11. Per i motivi sin qui indicati, l'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Foggia. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo g