CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 39138/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANO7fJato avviso alle partii -- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 10/03/2021, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 11/10/2018 appellata da [OSCURATO:PERSONA], preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia ai motivi di appello, applicava al sunnominato la pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa in relazione ai reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di rapina aggravata (capo 1) e ricettazione (capo 2). L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo 2 (primo motivo); -vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti (secondo motivo). Il ricorso, in relazione ad entrambi i motivi proposti, è inammissibile in quanto al di fuori dal perimetro legittimante il controllo di legittimità. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (cfr., Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Rv. 273755) alla qualificazione giuridica del fatto e alla misura della pena, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'estens