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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 febbraio 2024

Cassazione n. 13399/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Potenza, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale che ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere limitatamente al capo 1 dell'imputazione (art. 74 d.P.R. 309/90).

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, lamentando quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari.

Deduce la carenza motivazionale della misura sul punto relativo all'analisi soggettiva ed individuale in ordine alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, in assenza di vaglio soggettivo ed individualizzato nei confronti del prevenuto, nonostante il suo arresto avvenuto il 4.11.2020, data dalla quale il medesimo non risulta aver avuto alcun contatto con il sodalizio criminoso oggetto di indagine.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al criterio di scelta della misura adottata.

Deduce che l'ordinanza impugnata non fa alcun richiamo al distacco dell'indagato dal contesto delinquenziale, omettendo di considerare il cosiddetto "tempo silente", che avrebbe dovuto essere valutato anche in relazione alla scelta della misura.

L'affermazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari risulta meramente apodittica, tenuto conto dell'assenza di contatti fra il Picerni e gli altri indagati negli ultimi tre anni.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Successivamente, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso, trasmesso dall' avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, difensore di fiducia e procuratore speciale del ricorrente, per ragioni che non sono state specificate nell'atto stesso.

Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione.

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n. 186/2000) al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene congruo determinare in cinquecento euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 7 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Potenza, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale che ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere limitatamente al capo 1 dell'imputazione (art. 74 d.P.R. 309/90). 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari. Deduce la carenza motivazionale della misura sul punto relativo all'analisi soggettiva ed individuale in ordine alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, in assenza di vaglio soggettivo ed individualizzato nei confronti del prevenuto, nonostante il suo arresto avvenuto il 4.11.2020, data dalla quale il medesimo non risulta aver avuto alcun contatto con il sodalizio criminoso oggetto di indagine. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al criterio di scelta della misura adottata. Deduce che l'ordinanza impugnata non fa alcun richiamo al distacco dell'indagato dal contesto delinquenziale, omettendo di considerare il cosiddetto "tempo silente", che avrebbe dovuto essere valutato anche in relazione alla scelta della misura. L'affermazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari risulta meramente apodittica, tenuto conto dell'assenza di contatti fra il Picerni e gli altri indagati negli ultimi tre anni. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Successivamente, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso, trasmesso dall' avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, difensore di fiducia e procuratore speciale del ricorrente, per ragioni che non sono state specificate nell'atto stesso. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n. 186/2000) al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene congruo determinare in cinquecento euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 7 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] e
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