CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27922/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Potenza haconfermato la sentenza d i condanna emessa ne i con f ront i d iXXXXXXXXXXXXXXXdal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Materaper il reato di cui agli articoli 56, 575, 61 n. 1 cod. pen, nonché per i reati di cuiagli artt. 81 cod. pen., artt. 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967, art 61 n. 2, art.697 cod. pen, applicandogli la pena di anni 8 di reclusione.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX,per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], limitatamente allaconferma della condanna relativa al reato di tentato omicidio, deducendol’erronea qualificazione dei fatti ai sensi degli artt. 56, 575 cod. pen., anziché aisensi delle disposizioni di cui agli artt. 582 e 585, primo comma, cod. pen.In particolare, la difesa deduce che la decisione della Corte di appello si èfondata su un errato presupposto fattuale concernente la posizione della manodella persona offesa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX all’interno dell’auto; rileva,inoltre, la illogicità della sentenza relativamente alla direzione del colpo esploso;deduce, poi, che fu sparato un solo colpo di pistola, nonostante l’armasemiautomatica disponesse di più colpi e si trattasse di colpo non indirizzatoverso parti vitali, pur trovandosi l’autore a pochi centimetri di distanza,provocando a quest’ultimo soltanto una lesione all’avambraccio, con unaprognosi di quindici giorni.Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha illogicamente motivato lasussistenza dell’animus necandi sulla base dell’estrema vicinanza dell’arma alcorpo della vittima all’atto dell’esplosione del colpo, laddove tale comportamentoè indicativo dell’assenza della volontà omicidiaria, proprio in ragione dellaminima distanza.Deduce ancora la difesa che la qualificazione dei fatti come tentato omicidiosi è fondata sulla potenzialità dell’arma utilizzata ponendosi in contraddizione conl’affermazione contenuta nella sentenza secondo cui XXXXXXXXX ebbe laprontezza di allontanarsi così sottraendosi alla esplosione di altri colpi, perché seil ricorrente avesse voluto ucciderlo, egli avrebbe potuto esplodere altri colpi diarma da fuoco.Infine si deduce l’illogicità della motivazione sulla ritenuta idoneità deglidi grave alterazione da ibriachezza, che gli impedì di essere del tutto preciso neldirigere il colpo.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ElisabettaCeniccola, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. In data 28 marzo 2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civileXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiestoil rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, con il quale si lamenta la mancata derubricazione del reato ditentato omicidio in quello di lesioni aggravate dall’uso dell’arma, è inammissibile.In primo luogo va rilevato le censure articolate con il motivo di ricorsoriproducono e reiterano gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai qualila Corte di appello di Potenza ha dato adeguate e argomentate risposte,esaustive in fatto e corrette in diritto, con le quali il ricorrente non si èconfrontato criticamente, limitandosi in maniera generica a lamentare unapresunta ma inesistente carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01).Inoltre, il ricorrente prospetta una diversa valutazione delle risultanzeprobatorie sollecitando una non consentita sottoposizione di questioni di fatto algiudice di legittimità. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza diquesta Corte, infatti,gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione enell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti nel processo attengonointeramente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se nonquando risulti viziato – come non è nel caso in esame - il discorso giustificativosulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili insede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitaresoltanto una rivalutazione del materiale probatorio ( Sez. 5, n. 34149 del11/06/2019, E., Rv. 276566 - 01 non mass. sul punto; in senso conforme, Sez.5, n 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n.49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063).Va, poi, considerato che il ricorso, a confutazione della ricostruzione fattualequale tentato omicidio operata dalla Corte di appello, riporta soloframmentariamente le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, così daimpedire che questa Corte possa valutarne la portata probatoria nella loroglobalità, dovendosi altresì constatare la violazione del principio diautosufficienza, trattandosi di dichiarazione non allegate al ricorso, ciò chesarebbe stato necessario avendo la difesa fondato la illogicità della motivazioneanche sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa.Va infatti ribadito il principio secondo cui il ricorso per cassazione, per difettodi motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deveessere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione deiverbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, alfine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrenteed il contenuto complessivo della dichiarazione. (Sez. 3, n. 19957 del21/09/2016, dep. 2017, Saccomanno, Rv. 269801 - 01).2. Tanto precisato deve, dunque, rilevarsi che le censure difensive non sirapportano alla puntuale motivazione della sentenza di appello che haconfermato la qualificazione giuridica dei fatti come tentato omicidio attribuendorilievo all’ arma utilizzata, una pistola; all’estrema vicinanza della pistola rispettoal corpo della vittima; alla direzione del colpo esploso dall’alto verso il basso edin direzione della busto della vittima; alla circostanza che la vittima non è statagesto istintivo consistito nell’alzare l’avambraccio inizialmente poggiato sulbracciolo destro, poi trapassato dal proiettile; alla frase minacciosa “io ti sparo intesta” pronunciata dall’imputato, ritenuta coerente con l'azione aggressiva; allelesioni all’avambraccio compatibili con la descrizione dei fatti contenuta insentenza.In ordine alla dedotta inidoneità dell’azione va, poi, rilevato che i Giudicidella Corte d’appello, con argomentazione logicamente coerente e pienamenteaderente alle risultanze istruttorie, hanno evidenziato come la circostanza che lavittima non fosse stata attinta alla testa, pur costituendo quest’ultima il bersaglioespressamente indicato dal ricorrente, non assuma alcun rilievo ai fini dellaqualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio. Tale evenienza èstata, infatti, ricondotta allo stato di ubriachezza in cui versava il ricorrente,condizione che ne aveva compromesso la capacità di dirigere il colpo con lanecessaria precisione.Il ricorrente, pertanto, si è limitato a contestare in termini generici lasussistenza del requisito dell’idoneità dell’azione, senza confrontarsiadeguatamente con la puntuale motivazione resa dalla Corte territoriale, laquale, oltre a chiarire le ragioni per cui il colpo non raggiunse la testa dellavittima – individuate, appunto, nello stato di ubriachezza del ricorrente – haaltresì osservato che la mancata efficacia letale dell’azione fu determinatadall’intervento difensivo della persona offesa, la quale aveva istintivamentefrapposto l’avambraccio a protezione delle parti vitali del corpo. Nel contesto ditale complessivo quadro fattuale correttamente si inserisce, quindi,l’osservazione dei Giudici di appello in ordine alla irrilevanza, ai fini dellaqualificazione giuridica dei fatti, della sottrazione da parte della vittima adulteriori colpi per essersi data alla fuga.La sentenza impugnata ha, dunque, fatto corretta applicazione del principioaffermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di delittotentato, l'accertamento della idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudicedi merito secondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazioneche si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base allecondizioni prevedibili del caso. (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv.277032 - 02; Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, Ciancio, Rv. 256991 - 01).Inoltre, quanto al profilo soggettivo, va rilevato che a fronte dell'esaustivoimpianto motivazionale, le deduzioni difensive circa la posizione dell’avambracciodella vittima tenuta all’interno dell’abitacolo, la direzione dello sparo, verso iltorace e non verso la testa come minacciato prima di impugnare l’arma, nonchél’avere esploso un solo colpo, non rivestono efficacia scardinante la valutazioneoperata dai giudici di merito in ordine alla sussistenza dell’animus necandi, che siè basata sulla valutazione complessiva dei dati oggettivi e dichiarativi acquisiti.In conclusione, le argomentazioni difensive non offrono elementi tali daminare la logicità delle argomentazioni dei Giudici di appello che, in assenza diesplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento dellasussistenza dell'"animus necandi" hanno attribuito valore determinanteall'idoneità dell'azione, che è stata apprezzata in concreto, con una prognosiformulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "exante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioniumanamente prevedibili del caso. (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019,Comelli, Rv. 275012 - 01).3. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso è pertanto inammissibile.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.