CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 27958/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
B. SORVEGLIANZA di Campobassoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette e conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Presidente del Tribunale disorveglianza di Campobasso, investito dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] di revoca del provvedimento in data 23 settembre 2025 con cuierano state dichiarate inammissibili le richieste di affidamento in prova ai servizisociali, detenzione domiciliare e semilibertà, ha dichiarato non luogo aprovvedere.A ragione della decisione osserva che non è previsto dall’ordinamentol’istituto della revoca di un’ordinanza divenuta definitiva e che il difensore puòlegittimamente formulare nuova istanza di benefici penitenziari divenutiammissibili.2. Ricorre per cassazione Putignano, per il tramite del difensore di fiducia,articolando due motivi.2.1. Con il primo deduce violazione dell’ art. 69 e seg. ord. pen. nonchédell’art. 666 cod. proc. pen.Lamenta che l’ordinanza impugnata ha posto a fondamento della decisione ilprincipio in forza del quale non sono revocabili i provvedimenti definitivi. Alcontrario la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che iprovvedimenti della magistratura di sorveglianza sono sempre revocabili emodificabili, anche se divenuti definitivi, quando sopravvengono nuovi elementi-oo emergono errori di fatto.Il Tribunale avrebbe dovuto, pertanto, decidere nel merito, prendendo attodella sopravvenienza del provvedimento, in data 23 febbraio 2026, con cui ilTribunale di Larino, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rideterminato lapena inflittagli con la sentenza, in data 5 maggio 2024, escludendo l’operativitàdella recidiva erroneamente considerata sussistente in sede di cognizione,nonostante le pene precedenti fossero state dichiarate estinte per esito positivodell’affidamento in prova.2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione apparente sulrilievo che il Tribunale non ha esaminato gli elementi nuovi dedotti dalla difesané l’eccepito errore di fatto del provvedimento oggetto della richiesta di revoca,limitandosi ad affermazioni apodittiche priva di fondamento normativo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOGli illustrati motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamentein ragione della connessione logica delle questioni poste, non sono fondati.1. Come evidenziato dal ricorrente l'ordinamento permette, attesa lagenerale revocabilità dei provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza- anche in mancanza di una espressa previsione normativa - la possibilità dichiederne la revoca quando risulti, successivamente alla loro adozione, unadiversa situazione di fatto rispetto a quella assunta a presupposto del precedenteprovvedimento, ancorché divenuto definitivo.(cfr. Sez. 1, n. 15552 del05/02/2020 Zinzi, Rv. 279056 – 01).2. Tale condivisibile principio non può trovare applicazione nel caso dispecie.Putignano non ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di revocare ilpregresso provvedimento, previa verifica dell’inesistenza/esistenza di unpresupposto di fatto, posto a fondamento della decisione.Infatti, la rivalutazione sulla condizione ostativa della “recidiva ex art. 99comma 4, cod. proc. pen”. prevista dall’art 54-quater, comma 7-bis, Ord. pen. aseguito della sopravvenienza di un nuovo provvedimento giurisdizionale, quellocon cui il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena, eliminando l'aumentocorrelato alla ritenuta recidiva calcolato in una soltanto delle sentenzeirrevocabili, non implica la mera constatazione circa l'esistenza o meno di unadiversa situazione di fatto legittimante la revoca di un provvedimento divenutodefinitivo, e, soprattutto non è in alcun modo effettuabile in assenza di un nuovoordine di esecuzione in cui sia ricostruita in modo preciso ed attualizzato laposizione giuridica del condannato.3. Tanto posto,, il Presidente del Tribunale di sorveglianza, nell’esercizio deipoteri previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 24433 del29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970 - 01), ha, nella sostanza ed a prescinderedall’espressione formale utilizzata nel dispositivo, ritenuto manifestamenteinfondata l’istanza avanzata dal ricorrente perché aveva ad oggetto la revoca diun’ordinanza irrevocabile al di fuori dei casi in cui tale rimedio è consentito,chiarendo, altresì, che il risultato avuto di ira poteva essere raggiunto utilizzandolo strumento di una nuova istanza che avrebbe comportato l’attualizzazione deglielementi necessari ai fini della decisione.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essererigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente