CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 luglio 2021
Cassazione n. 00700/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 26 novembre 2020 il Tribunale di Palermo, pronunciando quale giudice dell'esecuzione del rinvio da questa Corte, che con sentenza Sez. 1 n. 50466 del 19 luglio 2018 aveva annullato precedente ordinanza dello stesso Tribunale per omesso esame delle domande dell'istante, ha dichiarato inammissibile l'istanza inoltrata da [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Genova in data 20 novembre 2015, con la quale l'interessato aveva richiesto, per un verso, la correzione della sentenza della Corte di Assise di appello di Genova del 27 novembre 2008, in relazione alle parole "sedicente [OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]", per altro verso, la revoca, ai sensi dell'art. 669, comma 8, cod.proc.pen., della stessa sentenza di condanna, limitatamente al reato di cui al capo B) (ex art. 495 cod.pen.), alla luce della sentenza di assoluzione successivamente resa dal Tribunale di Cosenza riguardante il fatto di false dichiarazioni circa la propria identità personale commesso in data 13 ottobre 2010. 2. Per la cassazione del menzionato provvedimento ricorre Antonov tramite il difensore e denuncia, con due motivi: I. la violazione dell'art. 166 cod.proc.pen. e la consequenziale violazione del principio del contraddittorio, per essersi il giudizio svolto senza alcun avviso al tutore dell'interessato, ancorché nell'istanza si fosse dato atto della sottoposizione a tutela del richiedente e agli atti fosse presente il provvedimento del Tribunale di Milano del 25 luglio 2019 che l'aveva disposta in relazione al suo stato di infermità di mente; II. la violazione dell'art. 178, lett. c), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 666 e 127 cod.proc.pen. e 221, comma 9, D.L. n. 34 del 2020, quanto al rigetto delle richieste del condannato e del suo difensore di partecipare al procedimento attraverso il collegamento mediante la piattaforma Teams, in particolare all'udienza del 21 luglio 2020. 3. Con requisitoria in data 16 luglio 2021, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.1. Quanto affermato in ricorso, circa il fatto che il giudice dell'esecuzione sarebbe stato reiteratamente informato - già con l'istanza inoltrata al Tribunale di Genova e, successivamente, dal difensore in udienza - della nomina all'Antonov di un rappresentante legale non trova riscontro agli atti del procedimento e, comunque, non è stato adeguatamente documentato dal ricorrente, che pure vi sarebbe stato tenuto alla stregua del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. 1.2. La postulata esistenza di un rappresentante legale dell'Antonov, ossia, come anticipato, di un tutore nominatogli dal tribunale a seguito della sua interdizione per infermità di mente, comporta che il ricorso risulti proposto da soggetto non legittimato, ossia da un difensore non nominato dal tutore dell'istante. All'impugnativa, infatti, presentata in data 26 febbraio 2021, non è allegato l'atto di nomina da parte del tutore, che secondo quanto rappresentato dal deducente, risultava investito della relativa funzione a far data dal 25 luglio 2019; donde, dalla carenza della necessaria legittimazione da parte del difensore consegue l'inammissibilità del ricorso a ragione del rapporto processuale non costituito ritualmente. 2. Per le superiori ragioni, assorbito il secondo motivo, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così d