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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 47179/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che avverso all'ordinanza sopra indicata - con la quale il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., aveva confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva rigettato una richiesta difensiva proposta a norma dell'art. 297 comma 3, cod. proc. pen - il difensore dell'Abbruzzese ha presentato ricorso per cassazione il 13 luglio 2023, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen., decorrente dal 23 giugno 2023, data ultima della notifica di quella ordinanza a quel patrocinatore (essendo stata notificata al suo assistito il giorno precedente); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che avverso all'ordinanza sopra indicata - con la quale il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., aveva confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva rigettato una richiesta difensiva proposta a norma dell'art. 297 comma 3, cod. proc. pen - il difensore dell'Abbruzzese ha presentato ricorso per cassazione il 13 luglio 2023, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen., decorrente dal 23 giugno 2023, data ultima della notifica di quella ordinanza a quel patrocinatore (essendo stata notificata al suo assistito il giorno precedente); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen. Così deciso il
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