CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28811/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. e altri reati in materia di armi e contro il patrimonio, per parte dei quali è stato assolto ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., mentre per altri reati è stato dichiarato il non doversi procedere per difetto di querela o perché estinti per prescrizione. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., per erronea valutazione del giudice della riparazione, il quale, scadendo nel merito della cognizione penale dei fatti, avrebbe omesso di verificare la sussistenza di condotte ostative aventi effetto sinergico rispetto alla detenzione subita. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Nella specie, va richiamata la costante giurisprudenza della Corte regolatrice (cfr. Sez. 4, n. 14631 del 15/12/2016 - dep. 2017, n. m.; Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014 - dep. 2015, Rv. 262396 - 01; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Rv. 258086 - 01) secondo la quale il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non è configurabile in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura astrattamente irrogabile o a quella in concreto inflitta, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per, il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale. 3. Nessuna delle predette condizioni si è verificata nel caso di specie.4. Il periodo sofferto in custodia cautelare (174 giorni) risulta di gran lunga inferiore alla pena massima edittale prevista per una sola delle cinque violazioni dichiarate prescritte, che attengono a plurimi delitti di danneggiamento, furto aggravato tentato e consumato, detenzione e porto di arma comune da sparo. Inoltre, va qui ribadito l'insegnamento secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, in ipotesi di processo avente ad oggetto più imputazioni, allorché il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, la condanna anche per una sola di queste - che sia stata comunque idonea, autonomamente, a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto alla riparazione, irrilevante risultando il proscioglimento dalle altre imputazioni (Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Rv. 279713 - 01; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013 Cc. - dep. 2014, Rv. 258607 - 01). 5. Sotto diverso, ma connesso, profilo, il ricorso neanche si confronta in maniera puntuale con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata che, nel riesaminare i fatti nella prospettiva del giudizio di riparazione, hanno congruamente e logicamente individuato la condotta ostativa gravemente colposa dell'Andreacchio, rappresentata dalla sua vicinanza e finanche dai suggerimenti da costui offerti a soggetti mafiosi come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soggetti che nel giudizio di cognizione sono stati condannati per l'associazione di stampo 'ndranghetista di cui al capo A della rubrica). In tal senso, i giudici territoriali si sono attenuti al consolidato principio per cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale (Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, Rv. 273996 - 01). 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. 7. Il ricorrente non va condannato alla rifusione delle spese in favore del resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla luce delle generiche e inconferenti argomentazioni versate in atti dall'Avvocatura dello Stato, palesemente inefficaci a contrastare i motivi di cui al proposto ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso il 10 maggio 2