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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34141/2026

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NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte di appello di Bari udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 ottobre 2025 la Corte di appello di Bari ha confermato quella con cui il Tribunale di Trani, il 5 marzo 2024, all'esito di giudizio ordinario, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena finale di anni uno di reclusione, oltre aspese processualj, in quanto ritenuto responsabile del reato, ascrittogli, di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen., violazione erronea applicazione di legge -art. 5 d.lgs 74/2000- e correlato vizio di motivazione, asseritamente assente, in ordine alla necessaria ricorrenza del dolo, specifico, di evasione.

La Corte ha escluso ogni rilevanza ai fini dell'accertamento del dolo e della buona fede dell'imputato di circostanze che su tanto incidevano inequivocabilmente, e, specificamente, 1)dell'inesigibilità -accertata con sentenza del Tribunale di Trani del 2018 allegata all'atto di appello- del credito di euro 680.000 nei confronti dei coniugi Finannore-Grado; 2)della notifica, del 28 dicembre 2012, dell'atto di precetto del precedente 27 dicembre 2012, scaturente da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Trani il 18 dicembre 2012, imputato a sopravvenienza passiva dal [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Invoca pertanto l'annullamento con rinvio o, eventualmente senza rinvio, ove dovesse intendersi maturata la prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorso, che ha per oggetto la mancata considerazione della inesigibilità delle poste che l'imputato ha ritenuto tali, consta di due pagine intere in cui si riportano pronunce di questa Corte; la motivazione della corte di merito impugnata; censura, infine, la mancata motivazione sul dolo, specifico, di evasione.

2. In disparte la compiuta indagine, con positiva verifica, della consistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato contestato, desumibile dalle due, conformi, sentenze di merito, e, dunque, anche del dolo dell'imputato, che ha totalmente omesso di presentare la dichiarazione annuale a fini IRES e IVA, pur essendo senza dubbio consapevole dell'aver prodotto redditi imponibili negli anni di imposta di riferimento, della obbligatorietà della presentazione, dell'inidoneità della condotta tenuta ad impedire il recupero dell'imposta da parte dell'ente previdenziale, si rileva, preliminarmente, che il motivo sì come svolto non risulta tra quelli formulati in appello secondo la sintesi operatane in sentenza, che la difesa non contesta, né allega alcunchè che possa far inferire qualcosa di diverso da quanto rilevato dalla Corte di appello.

22.1. È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (v., ex multis, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01).

Va infatti evitato il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 19194 del 06/05/2025, Bergamini, non massimata; Sez. 4, n. 19005 del 27/03/2025, L., non massímata; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577).

3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte di appello di Bari udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 ottobre 2025 la Corte di appello di Bari ha confermato quella con cui il Tribunale di Trani, il 5 marzo 2024, all'esito di giudizio ordinario, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena finale di anni uno di reclusione, oltre aspese processualj, in quanto ritenuto responsabile del reato, ascrittogli, di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen., violazione erronea applicazione di legge -art. 5 d.lgs 74/2000- e correlato vizio di motivazione, asseritamente assente, in ordine alla necessaria ricorrenza del dolo, specifico, di evasione. La Corte ha escluso ogni rilevanza ai fini dell'accertamento del dolo e della buona fede dell'imputato di circostanze che su tanto incidevano inequivocabilmente, e, specificamente, 1)dell'inesigibilità -accertata con sentenza del Tribunale di Trani del 2018 allegata all'atto di appello- del credito di euro 680.000 nei confronti dei coniugi Finannore-Grado; 2)della notifica, del 28 dicembre 2012, dell'atto di precetto del precedente 27 dicembre 2012, scaturente da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Trani il 18 dicembre 2012, imputato a sopravvenienza passiva dal [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Invoca pertanto l'annullamento con rinvio o, eventualmente senza rinvio, ove dovesse intendersi maturata la prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorso, che ha per oggetto la mancata considerazione della inesigibilità delle poste che l'imputato ha ritenuto tali, consta di due pagine intere in cui si riportano pronunce di questa Corte; la motivazione della corte di merito impugnata; censura, infine, la mancata motivazione sul dolo, specifico, di evasione. 2. In disparte la compiuta indagine, con positiva verifica, della consistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato contestato, desumibile dalle due, conformi, sentenze di merito, e, dunque, anche del dolo dell'imputato, che ha totalmente omesso di presentare la dichiarazione annuale a fini IRES e IVA, pur essendo senza dubbio consapevole dell'aver prodotto redditi imponibili negli anni di imposta di riferimento, della obbligatorietà della presentazione, dell'inidoneità della condotta tenuta ad impedire il recupero dell'imposta da parte dell'ente previdenziale, si rileva, preliminarmente, che il motivo sì come svolto non risulta tra quelli formulati in appello secondo la sintesi operatane in sentenza, che la difesa non contesta, né allega alcunchè che possa far inferire qualcosa di diverso da quanto rilevato dalla Corte di appello. 22.1. È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (v., ex multis, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01). Va infatti evitato il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 19194 del 06/05/2025, Bergamini, non massimata; Sez. 4, n. 19005 del 27/03/2025, L., non massímata; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577). 3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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