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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11692/2022

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to la seguente: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16811/15 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. ricorrente contro VINICOLA S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA] e Associati-Studio legale Tributario”, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, Roma.

Controricorrenti e ricorrenti incidentali avverso sentenza Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3094/29/2014, depositata il 14/05/2014, non notificata.

F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 16811/2015 Numero sezionale 1010/2022 Numero di raccolta generale 11692/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 e sul ricorso successivo avverso gli atti di diniego, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso avverso l’atto di diniego e procura speciale a margine del ricorso con ricorso incidentale, elettivamente domiciliati presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA] e Associati-Studio legale Tributario”, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, Roma.

Ricorrenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. intimata [OSCURATO:PERSONA]:

1. L'Agenzia delle Entrate impugna, con tre motivi, la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3094/29/2014, depositata il 14/05/2014, con la quale è stato rigettato l'appello dell'Ufficio e l’appello incidentale della società contribuente e dei suoi soci, contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva a sua volta accolto i ricorsi della società - avverso gli avvisi di accertamento emessi ex art. 39 e 40 del d.p.r. 29/09/1973 n. 600 e del d.p.R. n. 633 del 1972 per gli anni dal 2003 al 2006 - e quello dei soci cui l’Ufficio imputava, ex art. 5 t.u.i.r., per trasparenza, i redditi accertati in capo alla società per le stesse annualità di imposta.

3. Resistono con controricorso la società contribuente ed i soci; società e soci presentano, altresì, ricorso incidentale. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 16811/2015 Numero sezionale 1010/2022 Numero di raccolta generale 11692/2022 Data pubblicazione 11/04/2022

4. Nelle more del giudizio la società ed i soci hanno deciso di aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui del decreto-legge 23/10/2018, n. 119, conv. l. 17/12/2018, n. 136 e, conseguentemente, hanno presentato distinte istanze di sospensione, in prevenzione, del processo ai sensi dell’art. 6, comma 10, della citata normativa.

5. In data 19/10/2020, l’Agenzia delle entrate ha presentato istanza di fissazione dell’udienza di discussione a seguito di diniego alle istanze di condono, cui è seguita la comunicazione, via pec, di cancelleria del 13 gennaio 2022 di fissazione, per il giorno 21 marzo 2022, dell’udienza camerale per la trattazione del giudizio.

6. La difesa di parte contribuente ha impugnato, con tre distinti ricorsi, notificati, a mezzo posta, in data 8/3/2011, e depositati in data 10/03/2022, i tre atti di diniego di condono eccependo l'illegittimità dei provvedimenti di diniego di definizione agevolata per nullità delle notifiche effettuate ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, comma 12, del d.l. 23/10/2018 n. 119 e dell'articolo 17 d.lgs. 31/12/1992 n. 546 e, quindi, la decadenza dell’Agenzia delle entrate al potere di diniego di definizione agevolata.

6.1. Con memoria dell’11 marzo 2022, la difesa di parte contribuente ha evidenziato che solo mediante accesso agli atti era venuta a conoscenza del deposito, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’istanza di trattazione e dei tre atti di diniego, ed ha reiterato l’eccezione di nullità della notifica degli atti di diniego e la decadenza dell’Agenzia delle entrate dal relativo potere di diniego. [OSCURATO:PERSONA]:

1. A seguito della notifica dei tre ricorsi successivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso gli atti di diniego di condono (notifica effettuata in data 8 marzo 2022 e di cui, in data 18 marzo 2022, sono pervenute presso la cancelleria di 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 16811/2015 Numero sezionale 1010/2022 Numero di raccolta generale 11692/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 questa Corte le tre cartoline a/r per ciascuno dei ricorsi successivi), ed a seguito del successivo deposito degli stessi (avvenuto in data 10 marzo 2022), non risultano ancora decorsi i termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ. per dar modo all’Agenzia delle entrate di contraddire all’impugnazione del diniego con controricorso.

2. Si dispone, dunque, il rinvio della presente causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso, in data 21 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16811/15 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. ricorrente contro VINICOLA S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA] e Associati-Studio legale Tributario”, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, Roma. Controricorrenti e ricorrenti incidentali avverso sentenza Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3094/29/2014, depositata il 14/05/2014, non notificata. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 16811/2015 Numero sezionale 1010/2022 Numero di raccolta generale 11692/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 e sul ricorso successivo avverso gli atti di diniego, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso avverso l’atto di diniego e procura speciale a margine del ricorso con ricorso incidentale, elettivamente domiciliati presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA] e Associati-Studio legale Tributario”, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, Roma. Ricorrenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. intimata [OSCURATO:PERSONA]: 1. L'Agenzia delle Entrate impugna, con tre motivi, la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3094/29/2014, depositata il 14/05/2014, con la quale è stato rigettato l'appello dell'Ufficio e l’appello incidentale della società contribuente e dei suoi soci, contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva a sua volta accolto i ricorsi della società - avverso gli avvisi di accertamento emessi ex art. 39 e 40 del d.p.r. 29/09/1973 n. 600 e del d.p.R. n. 633 del 1972 per gli anni dal 2003 al 2006 - e quello dei soci cui l’Ufficio imputava, ex art. 5 t.u.i.r., per trasparenza, i redditi accertati in capo alla società per le stesse annualità di imposta. 3. Resistono con controricorso la società contribuente ed i soci; società e soci presentano, altresì, ricorso incidentale. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 16811/2015 Numero sezionale 1010/2022 Numero di raccolta generale 11692/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 4. Nelle more del giudizio la società ed i soci hanno deciso di aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui del decreto-legge 23/10/2018, n. 119, conv. l. 17/12/2018, n. 136 e, conseguentemente, hanno presentato distinte istanze di sospensione, in prevenzione, del processo ai sensi dell’art. 6, comma 10, della citata normativa. 5. In data 19/10/2020, l’Agenzia delle entrate ha presentato istanza di fissazione dell’udienza di discussione a seguito di diniego alle istanze di condono, cui è seguita la comunicazione, via pec, di cancelleria del 13 gennaio 2022 di fissazione, per il giorno 21 marzo 2022, dell’udienza camerale per la trattazione del giudizio. 6. La difesa di parte contribuente ha impugnato, con tre distinti ricorsi, notificati, a mezzo posta, in data 8/3/2011, e depositati in data 10/03/2022, i tre atti di diniego di condono eccependo l'illegittimità dei provvedimenti di diniego di definizione agevolata per nullità delle notifiche effettuate ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, comma 12, del d.l. 23/10/2018 n. 119 e dell'articolo 17 d.lgs. 31/12/1992 n. 546 e, quindi, la decadenza dell’Agenzia delle entrate al potere di diniego di definizione agevolata. 6.1. Con memoria dell’11 marzo 2022, la difesa di parte contribuente ha evidenziato che solo mediante accesso agli atti era venuta a conoscenza del deposito, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’istanza di trattazione e dei tre atti di diniego, ed ha reiterato l’eccezione di nullità della notifica degli atti di diniego e la decadenza dell’Agenzia delle entrate dal relativo potere di diniego. [OSCURATO:PERSONA]: 1. A seguito della notifica dei tre ricorsi successivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso gli atti di diniego di condono (notifica effettuata in data 8 marzo 2022 e di cui, in data 18 marzo 2022, sono pervenute presso la cancelleria di 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 16811/2015 Numero sezionale 1010/2022 Numero di raccolta generale 11692/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 questa Corte le tre cartoline a/r per ciascuno dei ricorsi successivi), ed a seguito del successivo deposito degli stessi (avvenuto in data 10 marzo 2022), non risultano ancora decorsi i termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ. per dar modo all’Agenzia delle entrate di contraddire all’impugnazione del diniego con controricorso. 2. Si dispone, dunque, il rinvio della presente causa a nuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo. Così deciso, in data 21 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D
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