CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 1987
Cassazione n. 49226/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/02/1987 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale era stato condannato per il reato di lesioni aggravate; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito hanno correttamente applicato l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., risultando evidente il nesso teleologico tra il reato di lesioni e quello contestato al capo A) dell'originaria rubrica; che, ai fini dell'integrazione dell'aggravante in questione, non sono rilevanti le successive vicende del "reato-fine" (cfr. Sez. 5, n. 34983 del 24/09/2020, Brega, Rv. 280480); - che il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è meramente reiterativo dell'analogo motivo di appello, disatteso nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - che, con la successiva «memoria difensiva-motivi nuovi», il ricorrente ripropone il primo motivo, che rimane inammissibile per le esposte ragioni, nonché deduce il vizio di motivazione per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; che tale ultimo motivo è inammissibile per plurime convergenti ragioni, non essendo correlato agli originari motivi di ricorso, essendo intrinsecamente generico ed essendo unicamente diretto a sollecitare, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estens