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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 35563/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannata all'esito di giudizio abbreviato alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 16.666,66 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990, contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui al comma 5 del predetto art. 73, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e della conforme sentenza di primo grado che consenta di rilevare l'errore materiale sul numero delle dosi; Osservato che tale motivo è altresì manifestamente infondato poiché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato e della conforme sentenza di primo grado; Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannata all'esito di giudizio abbreviato alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 16.666,66 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990, contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui al comma 5 del predetto art. 73, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e della conforme sentenza di primo grado che consenta di rilevare l'errore materiale sul numero delle dosi; Osservato che tale motivo è altresì manifestamente infondato poiché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato e della conforme sentenza di primo grado; Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 35563/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris