CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 21408/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Caltanisetta che aveva confermato la condanna del ricorrente per i reati previsti dagli artt. 640 cod. pen. e 55 d.lgs n. 231 del 2007 2. La persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in data 18 Febbraio 2022 rimetteva la querela nei confronti del ricorrente che, in pari data, regolarmente la accettava. 3. Tenuto conto che la condotta inquadrata nell'art. 55 D.Igs n. 231 del 2007 deve essere considerata una modalità esecutiva della truffa, nella quale deve ritenersi assorbita, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per rimessione di querela. Visto l'articolo 340 comma quarto condanna il querelato al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per rimessione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 2 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]