CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 14766/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34932/2018R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATEin persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv ocatura generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale notarile dell’11 dicembre 2018 allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, VIA DELL’ELETTRONICA, N. 20 -controricorrente - IRPEG RIMBORSIavverso la sentenza del la Commissione tributaria regionale della Sicilian. 1930/01/2018, depositata il 9 maggio 2018 ; udita la relazione della causa svoltanella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò il diniego tacito di rimborso di un credito d’imposta Irpeg relativo all’anno 1988. Detto credito era stato indicato nella dichiarazione dei redditi della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Palma di Montechiaro, poi fusa per incorporazione nella società [OSCURATO:PERSONA] e Artigiana di Palma di Montechiaro (quindi denominata [OSCURATO:SOCIETA].), della quale, in seguito, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuto [OSCURATO:SOCIETA]) aveva acquisito l’azienda. L’istante evidenziò che il diritto alla restituzione, non ancora prescrittosi, derivava dal mancato rimborso del credito alle società sue danti causa, risultando da ultimo esposto nella dichiarazione relativa all’anno 1992. La C.T.P. accolse il ricorso. 2. Il successivo appello dell’Amministrazione fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia con la sentenza indicata in epigrafe. I giudici del gravame osservarono in pr emessa che il diritto vantato dalla contribuente non traeva origine da una cessione di credito erariale – circostanza sulla quale si fondavano le difese dell’Ufficio – bensì su una cessione d’azienda, circostanza che determinava la continuità fiscale fra isoggetti interessati. Ciò premesso, rilevarono che l’ammontare del credito era noto all’Amministrazione, per essere stato esposto nelle dichiarazioni dei redditi presentate e nei documenti dalla stessa riscontrabili, e che la relativa titolarità risultava pienamente accertata a seguito di contenzioso definito con sentenza resa dalla stessa Commissione il 19 marzo 2015. 3. Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un unico motivo. Resiste la società intimata con controricorso, illustrato da successiva memoria. Considerato che: 1. Il motivo unico di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. L’Agenzia ricorrente premette di aver sempre eccepito che il credito erariale vantato ex adverso non era mai venuto ad esistenza; essa, infatti, pur non avendo esercitato tempestivamente il proprio potere accertativo, aveva mantenuto la facoltà di contestare i presupposti per il rimborso, nei termini affermati da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 5069 del 2016. Assume, pertanto, che la C.T.R. avrebbe dovuto onerare la contribuente della prova del credito vantato, che doveva essere fornita mediante la documentazione dei versamenti effettuati (o delle ritenute subite) in eccesso, onde consentirle le necessarie verifiche. 2. Il motivonon è fondato. Dolendosi della ritenuta sussistenza del credito vantato dalla contribuente, l’Amministrazione richiama il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale spetta a chi invoca il riconoscimento di un credito d’imposta la dimostrazione di tuttii fatti che lo costituiscono,e per la quale «non è sufficiente l’esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo» ( v. ex multis Cass. n. 5288/2020; Cass. n . 27580/2018 ; Cass. n.23042/2015; Cass. n. 18427/2012).La ricorrente assume pertanto violata la regola codicistica che fonda il riparto dell’onere probatorio. 2.1. Occorre tuttavia al riguardo rilevare, nel senso già affermato da questa Corte anche in un caso perfettamente sovrapponibile alla presente fattispecie (Cass. n. 39135/2021), che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, e non anche quando, a seguito di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. Tale è, per l’appunto, l’evenienza verificatasi nella specie, poiché i giudici d’appello hanno ritenuto dimostrato il credito affermato dalla società contribuente sulla base di una pluralità dielementi – la sua esposizione a bilancio, la sussistenza di documentazione e l’esistenza di un accertamento a seguito di contenzioso con l’Amministrazione, poi definito – in termini che si conformano al criterio di riparto enunciato dall’art. 2697 cod. civ. e designano, pertanto, l’infondatezza del motivo, articolato con riferimento al parametro della violazione di legge. 3. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Poiché la parte soccombente è un’Amministrazione ammessa al patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato, non ricorrono i presupposti per la condanna della stessa al pagamento, in misura doppia, del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 10.300,00, oltre € 200,00 a titolo di rimborso forfetario e il 15% per spes