CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31228/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] I. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l' ordinanza in epigrafe il Tribunale della libertà di Vene2:ia ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indagati per plurimi episodi di spaccio e confermato l'obbligo di dimora disposto dal GIP di Padova il 19.12.2022 .. Nell'ambito di un'ampia indagine i ricorrenti venivano accusati delle gestione di importanti quantitativi di sostanza stupefacente anche per chilogrammi. [OSCURATO:PERSONA] veniva accusato di essere l'abituale fornitore di sostanza stupefacente cocaina e marijuana a favore dei coindagati Caruso e Donola e [OSCURATO:PERSONA] di essere complice del Fattore coadiuvandolo in alcuni casi nella gestione nel trasporto e dell'occultamento della sostanza. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze di custodia cautelare. . Deduce che il Tribunale ha confuso le imputazioni con le esigenze cautelari omettendo la motivazione con riferimento all'art. 273 lett. c) cod.proc pen. il quale esige non solo l'indicazione di specifiche modalità del fatto ma soprattutto profili della personalità non esaminati e impone la valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. 3.11 Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui chiede l'inammissibilità del ricorso. Deduce che "il ricorso, affidato a un unico motivo con il quale si censura l'inosservanza dell'art.297 co. 3 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, è inammissibile, in quanto reiterativo di analoga censura svolta in sede di riesame, rigettata dal tribunale di Venezia con argomentazioni immuni dai prospettati vizi di legittimità, con le quali è omesso qualsiasi specifico confronto. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata fa corretta applicazione dell'art. 274 co. 1 lett. c) c.p.p., che àncora la sussistenza delle esigenze cautelari all'esistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato, posto che formula una valutazione di attualità del pericolo basata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (gravato da precedenti per reati contro il patrimonio), valutata anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede (pag. 10 ord. impugnata), coerentemente ai principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità ( ex multis, Cass. pen., Sez. IL n. 47891/2016; Sez. 5 - , n. 1154 del 11/11/2021 Cc. (dep. 13/01/2022) Rv. 282769 - 01) Le argomentazioni che sorreggono la scelta della misura appaiono non inficiate da manifesta illogicità e rispettose del disposto dell'art. 280 c.p.p." [OSCURATO:PERSONA] 1. IL ricorso è inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi.2. Il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze. Nel caso di specie il motivo di ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione dell'ordinanza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La mancanza di specificità dei motivi, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come intrinseca indeterminatezza delle doglianze, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, fondante, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c), l'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, 29/03/2000,n5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2.1. Nel caso in esame, il ricorrente propone doglianze generiche, che sollecitano in astratto, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi posti a fondamento della decisione, e all'attualità e adeguatezza della misura cautelare, sulla base dell'insussistenza del pericolo di recidivanza alla luce di quanto avvenuto in un procedimento connesso in cui il Gip ha revocato la misura cautelare il 13.09.202:2, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., si tratta di censure sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, (:essimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente lamenta una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla attualità delle esigenze cautelari e all'adeguatezza in considerazione del fatto che il per altri reati connessi, afferenti ad episodi di spaccio era stato revocata la misura cautelare. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. Nel caso di specie l'indagato non contesta la gravità indiziaria con riferimento all'ipotesi delittuose contestate ma reitera la richiesta di una misura coercitiva meno afflittiva riproponendo le stesse doglianze già vagliate dal Tribunale del riesame. In particolare nel provvedimento impugnato si evidenzia a fol 10 che la particolare rilevanza del ruolo del Gobbi è concretamente dimostrata dal fatto che questi aveva libero accesso alla ditta Bf utilizzata per lo stabile occultamento della droga, con accesso a informazioni di rilievo per il gruppo criminale; oltre ai precedenti penali che giustificano il pericolo di recidivanza attuale non solo perchè dalla commissione dei fatti per cui è processi non è decorso un arco temporale ampio ma anche perché gli illeciti si sono protratti al lungo rivelando una capacità a delinquere radicata e persistente (fol 10 e 11) 2.2. Alla luce di tali canoni ermeneutici deve escludersi che nel caso in esame si sia verificata violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. avendo il Tribunale del riesame di Venezia con ampia e approfondita motivazione, in modo logico e senza irragionevolezze, posto in rilievo tutti gli elementi idonei a palesare il più che concreto, fondato ed attuale pericolo che gli indagati possano commettere altri gravi delitti della stessa specie oltre che l'adeguatezza della misura custodiale disposta dell'obbligo di dimora 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e d