CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15692/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Torino, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., art. 73, commi 1 e 4 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in quanto illecitamente deteneva sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di Kg. 5,639. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 274 e 275, co. 2 bis, cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.), deducendo che il tribunale del riesame, in punto di esigenze cautelari, si è soffermato unicamente sulla sussistenza di precedenti penali a carico dell'indagato non tenendo conto che si riferiscono a fatti di reato commessi negli anni 2009-2010. Con il secondo, denuncia la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza gravata a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., laddove il Tribunale ha ritenuto non idonea la misura degli arresti domiciliari. Evidenzia che l'alloggio che renderebbe impraticabile la misura degli arresti domiciliari non è quello di domiciliazione dell'indagato ma una diversa abitazione, nella disponibilità dell'Asri, in cui lo stesso non abitava. Al contrario ha invocato la concessione degli arresti domiciliari in altra abitazione ove lo stesso è domiciliato insieme alla compagna. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure sono manifestamente infondate per le ragioni che si andranno ad illustrare. 2. Giova premettere che il presente procedimento trae origine dall'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a fatti concernenti gli stupefacenti; nell'occasione gli operanti vedevano l'odierno ricorrente uscire da un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 138, in Torino. Effettuata la perquisizione all'interno dello stesso, rinvenivano, sopra ed all'interno di una lavatrice collocata in un locale attiguo all'ingresso destinato a ripostigli,o sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di gr. 5,639 suddivisa in n. 64 panetti e occultati nel vano contatore n. 5 pacchi sigillati contenenti la somma totale di Euro 454.790,00 in contanti suddivisi in banconote di vario taglio oltre a 6 telefoni cellulari ed un rilevatore di microspie, più precisamente 5 apparecchi rinvenuti nell'abitazione ed 1 cellulare ed il rilevatore nell'autovettura di Ainine. Durante tale operazione sopraggiungeva [OSCURATO:PERSONA], il quale veniva trovato in possesso della chiave di accesso al locale ripostiglio in cui era conservata la droga, chiave che peraltro era occultata nel suo portafogli. Il prevenuto dichiarava di essere domiciliato presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 138, specificando che la proprietaria era tale [OSCURATO:PERSONA], moglie di Ainine, ma che di fatto da oltre un mese non viveva in detto alloggio avendo trovato una diversa sistemazione abitativa presso l'abitazione della sua compagna [OSCURATO:PERSONA], sita in [OSCURATO:PERSONA] n. 24. A fronte di tali elementi, l'Asri veniva tratto in arresto e, ritenuto il quadro di gravità indiziaria nonché le esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite, non fronteggiabili con misure mero afflittive, gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, la censura riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari non è stata oggetto del giudizio di riesame come risulta dall'esame dell'istanza stessa nonché dal testo dell'ordinanza impugnata (pag. 3) di talché in quanto trattasi di motivo nuovo, non dedotto nel precedente giudizio di impugnazione lo stesso è inammissibile (Sez. 3, n, 41786 del 26/10/21, Gabbianelli, Rv. 282460; conf. Sez. 5, n. 42838 del 27/2/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261243). 2. Il secondo motivo di ricorso è del pari manifestamente infondato Ed invero, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che l'invocata misura degli arresti domiciliari non sia idonea non già in ragione della specifica abitazione indicata, ma tenuto conto invece che l'attività criminosa contestata non necessita dell'allontanamento dalla propria dimora "ben potendo essere reiterata anche in regime di custodia domiciliare, proprio come nella fattispecie concreta.." risultando quindi "irrilevante la possibilità di adozione del particolare strumento di controllo di cui all'art. 275 bis c.p.p.". Non è ammissibile per le ragioni già esposte in ordine al primo motivo, la censura riguardante la omessa valutazione della pena concretamente irrogabile in quanto non proposta in sede di riesame. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.Essendo l'imputato in custodia cautelare in carcere per il reato interessato dal presente ricorso, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. p