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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 02958/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'attribuzione all'imputato della falsificazione della carta di circolazione del veicolo de quo - non contiene compiute censure di legittimità ma propone un'alternativa lettura del materiale probatorio, già disattesa dalla Corte territoriale con un'argomentazione congrua e logica (che ha valorizzato il comportamento del ricorrente alla presenza degli operanti: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui, sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, si adduce la mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato e si prospetta la sussistenza dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 100, comma 12, cod. strada - contiene censure di mero fatto (nella parte in cui deduce la mancanza della prova), peraltro in maniera del tutto assertiva e senza confrontarsi con quanto argomentato dalla Corte di merito (che ha attribuito all'imputato la contraffazione alla luce del già richiamato comportamento da lui tenuto), e contiene un richiamo inconferente all'art. 100, comma 12, cit. (che sanziona la condotta di chi circola su un veicolo munito di targa non propria o contraffatta); ritenuto che il terzo motivo di ricorso - con cui si deducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato nonché generico e versato in fatto, dal momento che nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), come avvenuto nella specie (dato che la Corte di appello ha valorizzato la condotta del ricorrente, volta a sottrarsi al controllo di polizia), e il ricorso ha addotto irritualmente e in maniera assertiva distinti elementi, secondo la difesa, meritevoli di favorevole apprezzamento, il che esime da ogni ulteriore considerazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'attribuzione all'imputato della falsificazione della carta di circolazione del veicolo de quo - non contiene compiute censure di legittimità ma propone un'alternativa lettura del materiale probatorio, già disattesa dalla Corte territoriale con un'argomentazione congrua e logica (che ha valorizzato il comportamento del ricorrente alla presenza degli operanti: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui, sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, si adduce la mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato e si prospetta la sussistenza dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 100, comma 12, cod. strada - contiene censure di mero fatto (nella parte in cui deduce la mancanza della prova), peraltro in maniera del tutto assertiva e senza confrontarsi con quanto argomentato dalla Corte di merito (che ha attribuito all'imputato la contraffazione alla luce del già richiamato comportamento da lui tenuto), e contiene un richiamo inconferente all'art. 100, comma 12, cit. (che sanziona la condotta di chi circola su un veicolo munito di targa non propria o contraffatta); ritenuto che il terzo motivo di ricorso - con cui si deducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato nonché generico e versato in fatto, dal momento che nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), come avvenuto nella specie (dato che la Corte di appello ha valorizzato la condotta del ricorrente, volta a sottrarsi al controllo di polizia), e il ricorso ha addotto irritualmente e in maniera assertiva distinti elementi, secondo la difesa, meritevoli di favorevole apprezzamento, il che esime da ogni ulteriore considerazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estenso
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