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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31885/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 15113/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti ; contro [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti ( controricorrent e ) ; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, difeso come in atti (controricorrente); [OSCURATO:SOCIETA]. + ALTRI, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA],in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leggee, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in Euro 2.000,00 (duemila), oltre alle spese prenotate a debito.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 15113/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti ; contro [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti ( controricorrent e ) ; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, difeso come in atti (controricorrente); [OSCURATO:SOCIETA]. + ALTRI, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA],in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leggee, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in Euro 2.000,00 (duemila), oltre alle spese prenotate a debito. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.
Sentenza Cassazione n. 31885/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris