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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15193/2026

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posto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. - La Corte d'appello di Lecce sez. dist. di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto di condanna di D'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui é all'art. 73 comm. 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione e € 18.600,00 di multa.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla condanna in violazione del canone del ragionevole dubbio.

3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su doglianze del tutto generiche e privi di confronto specifico con la decisione impugnata.

Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire l'assenza di apparato argomentativo in punto trattamento sanzionatorio, la mancata applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.pen. e la sussistenza di ragionevole dubbio in presenza di doppio conforme accertamento, censure che non si confrontano con la sentenza, a pag. 7, sul trattamento sanzionatorio e circostanze attenuanti generiche.

4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

P.Q.MDEP( 4"1tN A 2 A Pr 2026 Fun opmnu HO Ai zia De :S'un,r‘s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di Lecce sez. dist. di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto di condanna di D'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui é all'art. 73 comm. 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione e € 18.600,00 di multa. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla condanna in violazione del canone del ragionevole dubbio. 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su doglianze del tutto generiche e privi di confronto specifico con la decisione impugnata. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire l'assenza di apparato argomentativo in punto trattamento sanzionatorio, la mancata applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.pen. e la sussistenza di ragionevole dubbio in presenza di doppio conforme accertamento, censure che non si confrontano con la sentenza, a pag. 7, sul trattamento sanzionatorio e circostanze attenuanti generiche. 4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. P.Q.MDEP( 4"1tN A 2 A Pr 2026 Fun opmnu HO Ai zia De :S'un,r‘s
Sentenza Cassazione n. 15193/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris