CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 29470/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 23/12/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso articolato, con cui si contestal’eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed ècomunque manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato dellagiurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare lapena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella speciel’onere argomentativo del giudice, anche per quanto riguarda la contestatarideterminazione della pena per il delitto tentato, è adeguatamente assoltoveda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente