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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2023

Cassazione n. 26842/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Pistoia ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale e l'ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che la persona offesa, tramite il suo procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 20 marzo 2023 ha dichiarato di voler rimettere la querela e l'imputato, tramite il suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di accettare detta remissione, cosicché il reato ascritto all'imputato si è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio; - che ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese processuali devono essere poste a carico del querelato; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Pistoia ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale e l'ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che la persona offesa, tramite il suo procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 20 marzo 2023 ha dichiarato di voler rimettere la querela e l'imputato, tramite il suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di accettare detta remissione, cosicché il reato ascritto all'imputato si è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio; - che ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese processuali devono essere poste a carico del querelato; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 26842/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris