CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 27279/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di L'aquila ha confermato quella di condanna del Tribunale cittadino per il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in L'Aquila, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ritenuto che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Ga/te/li, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, le censure propongono nuovamente temi motivatamente disattesi in sede di gravame sia in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, che al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., rispetto alla quale tuttavia i giudici territoriali, contrariamente a quanto asserito a difesa, hanno adeguatamente giustificato il bisogno di pena alla stregua di elementi certamente rilevanti ai fini del relativo giudizio (entità del reddito non dichiarato); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La psident [OSCURATO:PERSONA] erranti --v(---GGL e t /767