CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 28937/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.33416/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587), che larappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 12790/2018depositata il 23/05/2018 , udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento notificatole relativamente all’unità immobiliare iscritta nel [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Salerno (foglio 14, part. 110, 273; sub. 3, 2), con cui l’Agenzia del Territorio ha rettificato la rendita proposta con la procedura DOCFA. 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello. 3.All’esito del ricorso per cassazione, la Suprema Corte, con ordinanza della Sez. 5, n. 12790 del 2018, ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno, accogliendo entrambi i motivi formulati, con cui la contribuente ha censurato la sentenza di merito per aver ritenuto legittimo il ricorso al criterio del costo di costruzione anziché a quello del valore venale, in violazione sia dell’art. 28 del d.P.R. n. 1142 del 1949 sia dell’onere della prova che grava sull’Amministrazione. Nella ordinanza di legittimità citata si legge che “ai sensi dell’art. 28 d.P.R. citato, il valore si determina, quindi, secondo i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe”: “criterio non eledubile per l’assenza di ipotetiche vendite di beni similari, atteso che i giudici di appello avevano a disposizione lo stesso atto di compravendita dell’opificio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (atto di trasferimento trascritto nel ricorso), successivo dunque all’epoca censuraria 1988-1989”. Partendo da tale premessa, la Corte ha, pertanto, concluso che “la sentenza … si è discostata dai principi giuridici enunciati, perché non ha applicato il principio di diritto, costante nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili di categoria D deve basarsi, a norma del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, e del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 34, sulla stima diretta (Cass. 3103/2015; Cass.2017/5600) e, solo nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile, può farsi ricorso al criterio di stima di cui al secondo comma di cui all'art. 28 cit. e non dunque ha accertato - come, in applicazione di tale principio, avrebbe dovuto fare per affermare la correttezza della procedura seguita dall'Ufficio – se sussistevano i presupposti per non seguire il criterio prioritario della una stima diretta degli immobili la cui rendita era stata modificata rispetto alla proposta della contribuente”. 1.L’Agenzia delle Entrate ha impugnato ex art. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, cod.proc.civ. l’ordinanza della Suprema Corte. 2.Fissata l'udienza pubblica del 22 settembre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato le conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il presente ricorso l’Agenzia delle Entrate ha denunciato l’errore di cui all’art. 394 n. 4 cod.proc.civ., rilevando che la Suprema Corte, nell’ordinanza impugnata, affermando che l’Ufficio non ha effettuato la prevista stima diretta, ha commesso un errore di percezione, immediatamente rilevabile in base al raffronto tra la pronuncia e p. 12 del contro-ricorso per cassazione, in ordine ad un fatto che, peraltro, non è mai stato oggetto del dibattito procesduale. 2.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l’inammibilitàdel ricorso. 3.Il ricorso è inammissibile. 4.Come costantemente affermato, l’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Sez. L, n. 8180 del 03/04/2009, Rv. 607980 -01). In particolare non possono costituire vizi revocatori delle sentenze della Suprema Corte, ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., l'errore di diritto sostanziale o processuale o l'errore di giudizio/ di valutazione (così Sez. U, n. 30994 del 27/12/2017, Rv. 646963 – 01 e Sez. U, n. 8984 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 648127 - 02, che hanno sottolineato che, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111, relativi alla ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non è irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione). 5. Nel caso di specie, secondo la ricostruzione dell’ordinanza impugnata, si è proceduto alla rettifica valutando l’immobile in ragione dei costi di costruzione invece che dei prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe: circostanza confermata nel presente ricorso, in cui a p. 4 si legge che “la valutazione, in mancanza di dati storici di riferimento della zona, è stata eseguita facendo ricorso, secondo gli ordinari principi di estimo, alla metodologia del costo di costruzione deprezzato”. Ad avviso del giudice di legittimità, l’errore di diritto commeso dai giudici di merito è consistito nella mancata applicazione del criterio di stima prioritario per gli immobili della categoria in esame, previsto dall’art. 28 del d.P.R. n. 1142 del 1949 (prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe), nonostante la possibilità di fare riferimento all’atto di compravendita dell’unità immobiliare oggetto di valutazione: in ciò è stata ravvisata la omissione della stima diretta. Da tali premesse deriva che la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della decisione impugnata è del tutto corrispondente e sovrapponibile a quella che emerge dal ricorso in esame e dagli atti processuali del giudizio, sicchè non vi è stato alcun errore percettivo. Piuttosto il ricorrente tende a proporre una nozione di stima diretta diversa da quella seguita dal giudice di legittimità, in questo modo, però, asserendo non una svista nella percezione dei fatti, ma un eventuale errore nell’attività interpretativa e valutativa. In altri termini, dall'ordinanza della Cassazione non risulta una svista costituita dall’affermare una circostanza contraria al vero; risulta piuttosto che, ad avviso della Suprema Corte, il giudice di appello non si è attenuto al principio di diritto per cui la stima diretta costituisce il criterio primario ex art. 28 del d.P.R. n. 1142 del 1949. Dalla motivazione della Corte di Cassazione si evince chiaramente che, per stima diretta, è stata intesa quella in base al valore venale del bene (alternativo al criterio del costo di costruzione utilizzato nell'avviso), e che il valore venale del bene poteva essere qui desunto dall'atto di acquisto di alcuni anni prima. Non si tratta, pertanto, di errore di fatto revocatorio, bensì di affermazione di un principio di diritto sulla priorità dei criteri da seguire nella stima di immobili in categoria D. In definitiva, diversamente da quanto sostiene l’Agenzia, non emerge che la Cassazione abbia negato che l'ufficio avesse fatto la stima diretta, avendo invece essa stabilito che la stima diretta andava qui considerata con riguardo al valore venale, prima che al criterio del costo di costruzione. 6.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non essendosi costituita la parte intimata. P.Q.M. La Corte dichia