CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 ottobre 1969
Cassazione n. 34405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/10/1969 avverso l'ordinanza del 20/12/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, con cui veniva rigettata l'istanza di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna e della conseguente ingiunzione a demolire emessa in data 10.09.2019 dalla Procura della Repubblica di Velletri. 2. La ricorrente deduce con un primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione, sul rilievo che il giudice di merito si sarebbe discostato dalla consolidata giurisprudenza del Tribunale di Velletri in ordine alla sospensione dell'ordine di demolizione in caso di pendenza di giudizio amministrativo innanzi al Tar o al Consiglio di Stato (in ordine a una richiesta di sanatoria avanzata dall'autore dell'abuso o dal proprietario delle opere oggetto dell'ordine di demolizione). Rileva infatti di aver impugnato innanzi al giudice amministrativo il provvedimento di silenzio-rifiuto emesso da parte dell'Ufficio tecnico del Comune a seguito di istanza di sanatoria presentata dalla stessa ricorrente. Cita a conforto la giurisprudenza del T.A.R. Lazio n. 6230/08 in tema di silenzio rifiuto sulla istanza ai sensi dell'art. 36 del D.p.r. n. 380 del 2001. 3. Con un secondo motivo la ricorrente lamenta omessa valutazione della copiosa documentazione allegata all'istanza di revoca o di sospensione, con la quale si chiedeva l'accertamento della conformità del manufatto alla disciplina urbanistica vigente all'epoca della sua realizzazione ai fini della concessione del permesso di costruire in sanatoria, posto che l'ufficio amministrativo non aveva assunto alcun tipo di determinazione in proposito. 4. Rileva inoltre che il giudice di merito si è limitato a prendere atto del provvedimento di diniego di nulla osta alla sanatoria delle opere emesso dall'Ente parco [OSCURATO:PERSONA], pur essendo pendente un giudizio amministrativo innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. n.10413/2021, che ne dichiarava la legittimità, senza esaminare la documentazione prodotta e senza esprimere una autonoma valutazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 1.1. La ricorrente lamenta sostanzialmente la mancata sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, essendo pendenti due procedimenti innanzi al giudice amministrativo, l'uno avente ad oggetto il silenzio rifiuto del Comune maturato a seguito di presentazione di istanza di concessione edilizia, e l'altro avente ad oggetto il diniego di nulla osta emesso dall'ente preposto alla tutela del vincolo paesaggistico. In ordine alla richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, si osserva tuttavia che l'obbligo da parte del giudice penale di disporre la sospensione del procedimento cessa con l'inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di sanatoria e con il formarsi del silenzio - rifiuto da parte della P.A. competente, pur permanendo il potere dell'autorità amministrativa di rilasciare anche tardivamente, oltre detto termine, la concessione in sanatoria ove accerti l'esistenza dei relativi presupposti (Sez.3, n.17954 del 26/02/2008, Rv. 240233). Decorso detto termine, non sussiste alcun obbligo di sospensione del procedimento penale in pendenza del giudizio amministrativo. Del tutto inconferenti risultano quindi i riferimenti alla procedura di sanatoria attivata dall'imputato e per la quale è pendente giudizio innanzi al giudice amministrativo. 1.2. In ordine alla doglianza relativa all'omessa valutazione da parte del giudice di merito della documentazione prodotta al fine di ottenere in sede giudiziaria l'accertamento della conformità del manufatto alla disciplina urbanistica vigente all'epoca della sua realizzazione ai fini della concessione del permesso di costruire in sanatoria, costituisce ius receptum che l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna sia suscettibile di revoca soltanto quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Rv. 260972 - 01). 1.3. Ebbene, nel caso in disamina, il giudice a quo ha ritenuto che non sussistano elementi che lascino desumere un esito positivo del giudizio di impugnazione avente ad oggetto il diniego di sanatoria, in considerazione del fatto che gli abusi realizzati vertono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e quindi sono insanabili. Ha ritenuto infatti che la presenza del vincolo paesaggistico costituisca un insormontabile ostacolo al rilascio di un eventuale permesso di costruire in sanatoria, che sarebbe comunque subordinato al conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004, che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio. Infatti secondo l'orientamento pacificamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, le nuove opere realizzate in assenza di concessione e su area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici, non possono ottenere la sanatoria prevista dall'art. 32 D.L. 30 settembre 2003, n. 326, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, e pertanto è corretta la decisione del giudice di merito che, verificata preliminarmente la sussistenza di tale condizione ostativa, non accoglie l'istanza di sospensione del processo presentata dalla parte privata ai sensi dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Sez. 3, n. 38113 del 03/10/2006, Rv. 235033).Anche la seconda e la terza doglianza sono manifestamente infondate, avendo il giudice con motivazione congrua ed esente da vizi logici ritenuto che l'ordine di d molizione fo4e legittimo e non dovesse essere revocato 1 2A ( 149- è .'4 "A e htl C eb -10. 22 " '%1 lo ( 4 .t Dr; o . 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c