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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 12739/2025

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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 648-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro HERA – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – nonché contro ATERSIR (AGENZIA TERRITORIALE DELL’[OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] E RIFIUTI), rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D’ARGILE, REGIONE EMILIA – ROMAGNA; - intimati – avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 4690/2024, pubblicata il 27 maggio 2024; F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 648/2025 Numero sezionale 41/2025 Numero di raccolta generale 12739/2025 rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso Data pubblicazione 13/05/2025 ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 27 marzo 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 5.800,00, per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Roma, 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 648-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro HERA – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – nonché contro ATERSIR (AGENZIA TERRITORIALE DELL’[OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] E RIFIUTI), rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D’ARGILE, REGIONE EMILIA – ROMAGNA; - intimati – avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 4690/2024, pubblicata il 27 maggio 2024; F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 648/2025 Numero sezionale 41/2025 Numero di raccolta generale 12739/2025 rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso Data pubblicazione 13/05/2025 ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 27 marzo 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 5.800,00, per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2
Sentenza Cassazione n. 12739/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris