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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03015/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA-4•2140-.534.44.99-e~aft-it-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza da loro appellata, ha rideterminato la pena ai medesimi applicata per i delitti di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990; 23 legge n. 110 del 1975; e 648, cod. pen.

L'uno lamenta violazione di legge in punto di qualificazione giuridica dei fatti; l'altra, vizi di motivazione, con particolare riferimento al mancato riconoscimento di attenuanti generiche.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo i ricorsi inammissibili, perché proposti per motivi non consentiti.

Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., infatti, è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (per tutte: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila per ciascuno, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il /dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA-4•2140-.534.44.99-e~aft-it-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza da loro appellata, ha rideterminato la pena ai medesimi applicata per i delitti di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990; 23 legge n. 110 del 1975; e 648, cod. pen. L'uno lamenta violazione di legge in punto di qualificazione giuridica dei fatti; l'altra, vizi di motivazione, con particolare riferimento al mancato riconoscimento di attenuanti generiche. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo i ricorsi inammissibili, perché proposti per motivi non consentiti. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., infatti, è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (per tutte: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila per ciascuno, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il /dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estenso
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