CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47981/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio nonché omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in ordine al reato di cui all'ad 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, che il giudice di merito non ha riconosciuto pur in presenza di più elementi attenuatori della gravità del fatto (quantità, rudimentalità e occasionalità dello spaccio); Considerato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie il giudice del merito ha osservato che la condotta illecita, pur avendo ad oggetto un quantitativo modesto, è stata attuata all'interno di un istituto penitenziario, considerando inoltre che la pena è stata determinata in misura solo di poco superiore al minimo edittale sebbene il ricorrente sia gravato da precedenti penali dei quali non si è tenuto conto neppure ai fini della contestazione della recidiva; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25.11.