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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 novembre 2021

Cassazione n. 04438/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 9 dicembre 2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di usura aggravata.

2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale con riguardo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta, attraverso l'escussione dei testi (il fratello della persona offesa e i due soggetti che avevano emesso i titoli di credito rinvenuti nella disponibilità dell'imputato) sollecitata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.; la Corte territoriale aveva ritenuto superflua la prova testimoniale relativa all'esame del congiunto della vittima, omettendo del tutto di esaminare la richiesta riguardante gli altri testimoni indicati.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.62 bis cod. pen. e vizio della motivazione, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato esclusivamente sul comportamento processuale caratterizzato dalla costante negazione degli addebiti, senza considerare gli elementi positivi rappresentati dall'assenza di precedenti e dall'età dell'imputato. 2.2 Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, fondato esclusivamente sulle dichiarazioni della p.o., non correttamente valutate soprattutto in relazione alla circostanza indicata della restituzione delle somme ricevute dall'imputato mediante la consegna di assegni emessi da terzi soggetti, prassi anomala e che non garantiva il creditore quanto alla riscossione delle somme portate dai titoli, al contrario indicativa dell'esistenza di autonomi rapporti tra l'imputato e i soggetti che avevano emesso quei titoli.

3. In data 22 novembre 2021 il difensore del ricorrente ha inviato a mezzo pec motivi nuovi a sostegno del ricorso, riproduttivi delle censure formulate con il ricorso.

4. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Come risulta dalla lettura della sentenza di primo grado (v. pagg. 6 e 7), i dati documentali (acquisiti in sede di perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'imputato) avevano fornito preciso riscontro alle dichiarazioni della persona offesa in ordine ai titoli di credito e alle relative somme versate dall'imputato, per le annotazioni che riconducevano con certezza alla persona offesa; di qui, l'evidente superfluità della prova testimoniale sollecitata dall'appellante mediante l'escussione degli emittenti di quegli assegni, che non imponeva una dettagliata e specifica motivazione rispetto alla dedotta richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275114 - 0; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893 - 0).

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato: le dedotte circostanze positive, in parte indimostrate (avendo il giudice di primo grado fatto riferimento all'esistenza di precedenti condanne), sono state considerate ma ritenute inidonee a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo insussistenti specifici elementi positivi valutabili a favore dell'imputato, a fronte dei dati negativi già considerati dalla decisione di primo grado (le precedenti condanne, la gravità della condotta, l'entità delle somme erogate, le minacce rivolte alla persona offesa).

1.3. Il terzo motivo è reiterativo delle censure sollevate con l'atto di appello, senza adeguato confronto con la puntuale motivazione della Corte d'appello che ha elencato tutti i riscontri documentali che coincidevano con le dichiarazioni della persona offesa (in ordine alle somme e ai titoli di credito consegnati all'imputato a garanzia della restituzione del prestito di denaro), oltre che gli argomenti logici e fattuali che collegavano quelle operazioni alla persona della vittima, pur se effettuate consegnando assegni emessi da terzi soggetti.

1.4. Quanto ai motivi nuovi, ne va rilevata la palese tardività della formulazione, in violazione dell'art. 611 cod. proc. pen. 2.

All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021 re Estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 9 dicembre 2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di usura aggravata. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale con riguardo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta, attraverso l'escussione dei testi (il fratello della persona offesa e i due soggetti che avevano emesso i titoli di credito rinvenuti nella disponibilità dell'imputato) sollecitata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.; la Corte territoriale aveva ritenuto superflua la prova testimoniale relativa all'esame del congiunto della vittima, omettendo del tutto di esaminare la richiesta riguardante gli altri testimoni indicati. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.62 bis cod. pen. e vizio della motivazione, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato esclusivamente sul comportamento processuale caratterizzato dalla costante negazione degli addebiti, senza considerare gli elementi positivi rappresentati dall'assenza di precedenti e dall'età dell'imputato. 2.2 Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, fondato esclusivamente sulle dichiarazioni della p.o., non correttamente valutate soprattutto in relazione alla circostanza indicata della restituzione delle somme ricevute dall'imputato mediante la consegna di assegni emessi da terzi soggetti, prassi anomala e che non garantiva il creditore quanto alla riscossione delle somme portate dai titoli, al contrario indicativa dell'esistenza di autonomi rapporti tra l'imputato e i soggetti che avevano emesso quei titoli. 3. In data 22 novembre 2021 il difensore del ricorrente ha inviato a mezzo pec motivi nuovi a sostegno del ricorso, riproduttivi delle censure formulate con il ricorso. 4. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come risulta dalla lettura della sentenza di primo grado (v. pagg. 6 e 7), i dati documentali (acquisiti in sede di perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'imputato) avevano fornito preciso riscontro alle dichiarazioni della persona offesa in ordine ai titoli di credito e alle relative somme versate dall'imputato, per le annotazioni che riconducevano con certezza alla persona offesa; di qui, l'evidente superfluità della prova testimoniale sollecitata dall'appellante mediante l'escussione degli emittenti di quegli assegni, che non imponeva una dettagliata e specifica motivazione rispetto alla dedotta richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275114 - 0; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893 - 0). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato: le dedotte circostanze positive, in parte indimostrate (avendo il giudice di primo grado fatto riferimento all'esistenza di precedenti condanne), sono state considerate ma ritenute inidonee a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo insussistenti specifici elementi positivi valutabili a favore dell'imputato, a fronte dei dati negativi già considerati dalla decisione di primo grado (le precedenti condanne, la gravità della condotta, l'entità delle somme erogate, le minacce rivolte alla persona offesa). 1.3. Il terzo motivo è reiterativo delle censure sollevate con l'atto di appello, senza adeguato confronto con la puntuale motivazione della Corte d'appello che ha elencato tutti i riscontri documentali che coincidevano con le dichiarazioni della persona offesa (in ordine alle somme e ai titoli di credito consegnati all'imputato a garanzia della restituzione del prestito di denaro), oltre che gli argomenti logici e fattuali che collegavano quelle operazioni alla persona della vittima, pur se effettuate consegnando assegni emessi da terzi soggetti. 1.4. Quanto ai motivi nuovi, ne va rilevata la palese tardività della formulazione, in violazione dell'art. 611 cod. proc. pen. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 re Estensore Il
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