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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 32688/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Asti aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 617-bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere stensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Asti aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 617-bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere stensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32688/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris