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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 21845/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pitasi, del foro di [OSCURATO:PERSONA], difesore di fiducia del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe n. 2026/928 dep. il26/02/2026 con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale di applicazione del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. del 16/07/2024; Che il ricorso — al quale ha fatto seguito memoria ex art. 611 cod. proc. pen. di replica al rilievo di inammissibilità depositata a mezzo pec il 6/5/2026 — deduce violazione di legge e mancanza, coerenza, specificità, completezza e logicità della motivazione per asserita mancanza degli elementi di fatto dai quali ritenere concreta ed attuale la pericolosità del detenuto e la concreta permanenza di collegamenti dello stesso con la criminalità organizzata; 1Che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge (cfr. art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.); Che la motivazione del provvedimento impugnato - con gli specifici riferimenti al ruolo rivestito dal ricorrente, quale [OSCURATO:PERSONA] società dell'articolazione territoriale denominata "[OSCURATO:PERSONA] di Mammola" dell'associazione 'ndranghetista, coadiuvato dal cognato [OSCURATO:PERSONA], come emergente dalle intercettazioni (sulla base delle quali risulta che ogni associato doveva riferire a lui ogni notizia utile di interesse associativo; durante la detenzione dello [OSCURATO:PERSONA], lo stesso ha diretto l'articolazione quale [OSCURATO:PERSONA] ed ha mantenuto e garantito l'ordine pubblico con [OSCURATO:PERSONA]; è emerso che si vanta di avere molte conoscenze in carcere) e come riferito anche dai collaboratori di giustizia; ruolo organizzativo e direttivo con riguardo alle condotte estorsive in danno di imprenditori e operatori economici del territorio controllato, con riguardo ai rapporti con gli altri sodalizi (in particolare quelli attivi nella vicina locride nonché con il clan dei casalesi, cui più volte è stata fornita cocaina) e con riguardo alla gestione dei traffici di stupefacenti - risulta adeguata e coerente quanto alla sussistenza in concreto di collegamenti con l'associazione di appartenenza e della sussistenza e attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, ciò anche considerato, come correttamente evidenziato, che il giudizio deve essere espresso in termini di adeguata valutazione della probabilità che, in mancanza delle restrizioni conseguenti al regime di detenzione differenziato, il detenuto possa riprendere ovvero mantenere i contatti (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01); Che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le censure proposte (reiterate con memoria del 6/5/2026), tese a sollecitare una diversa valutazione degli elementi in atti, sulla base di un dedotto ridimensionamento del modulo organizzativo prefigurato dall'accusa e delle dichiarazioni dei collaboranti, non sono consentite in questa sede, dovendosi ribadire che il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (cfr. Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 210/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495-01); Che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pitasi, del foro di [OSCURATO:PERSONA], difesore di fiducia del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe n. 2026/928 dep. il26/02/2026 con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale di applicazione del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. del 16/07/2024; Che il ricorso — al quale ha fatto seguito memoria ex art. 611 cod. proc. pen. di replica al rilievo di inammissibilità depositata a mezzo pec il 6/5/2026 — deduce violazione di legge e mancanza, coerenza, specificità, completezza e logicità della motivazione per asserita mancanza degli elementi di fatto dai quali ritenere concreta ed attuale la pericolosità del detenuto e la concreta permanenza di collegamenti dello stesso con la criminalità organizzata; 1Che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge (cfr. art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.); Che la motivazione del provvedimento impugnato - con gli specifici riferimenti al ruolo rivestito dal ricorrente, quale [OSCURATO:PERSONA] società dell'articolazione territoriale denominata "[OSCURATO:PERSONA] di Mammola" dell'associazione 'ndranghetista, coadiuvato dal cognato [OSCURATO:PERSONA], come emergente dalle intercettazioni (sulla base delle quali risulta che ogni associato doveva riferire a lui ogni notizia utile di interesse associativo; durante la detenzione dello [OSCURATO:PERSONA], lo stesso ha diretto l'articolazione quale [OSCURATO:PERSONA] ed ha mantenuto e garantito l'ordine pubblico con [OSCURATO:PERSONA]; è emerso che si vanta di avere molte conoscenze in carcere) e come riferito anche dai collaboratori di giustizia; ruolo organizzativo e direttivo con riguardo alle condotte estorsive in danno di imprenditori e operatori economici del territorio controllato, con riguardo ai rapporti con gli altri sodalizi (in particolare quelli attivi nella vicina locride nonché con il clan dei casalesi, cui più volte è stata fornita cocaina) e con riguardo alla gestione dei traffici di stupefacenti - risulta adeguata e coerente quanto alla sussistenza in concreto di collegamenti con l'associazione di appartenenza e della sussistenza e attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, ciò anche considerato, come correttamente evidenziato, che il giudizio deve essere espresso in termini di adeguata valutazione della probabilità che, in mancanza delle restrizioni conseguenti al regime di detenzione differenziato, il detenuto possa riprendere ovvero mantenere i contatti (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01); Che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le censure proposte (reiterate con memoria del 6/5/2026), tese a sollecitare una diversa valutazione degli elementi in atti, sulla base di un dedotto ridimensionamento del modulo organizzativo prefigurato dall'accusa e delle dichiarazioni dei collaboranti, non sono consentite in questa sede, dovendosi ribadire che il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (cfr. Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 210/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495-01); Che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M