CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17694/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bria;-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 984/2022 del 22 settembre2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSODomenica Postù ha ricevuto la notifica del verbale 10/7089 degli Agenti dellaPolizia Penitenziaria, avente ad oggetto la contestazione della violazione dell’art.148, commi 10 e 16, del CDS perché, quale proprietaria della vettura ATVVtargata [OSCURATO:TARGA], aveva effettuato, il 28 marzo 2018, una manovra di sorpassoin corrispondenza di una curva su strada a doppia circolazione per entrambi isensi di marcia, oltrepassando la linea longitudinale di mezzeria continua.Numero registro generale 8067/2023Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 17694/2026Domenica Postù ha proposto opposizione al Prefetto di [OSCURATO:PERSONA], cheData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]l’ha rigettata, e ha impugnato, quindi, l’ordinanza davanti al Giudice di pace diPalmi, che ha rigettato il ricorso con sentenza n. 2694/2019.Ha proposto appello che il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 2694/2019,ha respinto, evidenziando che il termine ex art. 204 del CDS era stato rispettato,non rilevando la data di protocollazione, ma quella di emanazione dell’ordinanza.L’interessata ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.La P.A. intimata non ha svolto difese.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità del procedimento edella sentenza in quanto il giudice di appello avrebbe assegnato i termini dell’art.190 c.p.c. senza una richiesta delle parti. Peraltro, detti termini sarebbero statiinammissibili nelle controversie assoggettate al rito del lavoro.La censura è infondata.L’assegnazione alle parti del termine per lo scambio delle comparseconclusionali in controversia regolata da rito speciale non è causa di nullità dellasentenza, in mancanza della previsione di tale sanzione da parte della legge, enon costituendo alcun impedimento al diritto di difesa e al contraddittorio, salvoche sia dimostrato che la decisione sia fondata soltanto su argomentazionidifensive contenute in tali scritti.Nella specie, la ricorrente non ha allegato alcun pregiudizio al suo diritto didifesa patito in conseguenza dell’errore processuale.2) Con il secondo motivo la ricorrente afferma la nullità del procedimento edella sentenza ai sensi dell’art. 416 c.p.c. in quanto il giudice non avrebbe potutoriaprire i termini per consentire la costituzione tempestiva della parte resistente.La censura è inammissibile.La ricorrente non ha indicato il nocumento che avrebbe patito in concreto,dovendosi tenere conto che la costituzione tardiva del resistente è consentita,che non è stato dedotto il verificarsi di decadenze non osservate e che la partevittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese processuale pure in ipotesi dicostituzione non tempestiva (Cass., Sez. 6-1, n. 1057 del 21 gennaio 2021).Numero registro generale 8067/2023Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 17694/2026Peraltro, si sottolinea la sostanziale irrilevanza, ai fini che interessano, dellaData pubblicazione 03/06/2026tematica della costituzione della P.A., avendo la S.C. affermato che, in tema diprocedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione delcodice della strada, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge n. 689 del 1981 (oggi,art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2011), non è necessaria la formale costituzionein giudizio dinanzi al giudice della [OSCURATO:PERSONA], essendo sufficienteil deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento dell’autoritàemittente (Cass., Sez. 2, n. 16772 del 13 giugno 2023).3) Con il terzo, il quarto e il quinto motivo, che possono essere trattatiinsieme, stante la stretta connessione, la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 204 CDS, del d.P.R. n. 445 del 2000, del d.lgs. n. 82 del2005, della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 2700 c.c., oltre che il viziomotivazionale. Sostiene che l’ordinanza opposta non sarebbe stata adottata alladata di sottoscrizione del 5 novembre 2018, come ritenuto dal tribunale, ma aquella di protocollazione del 22 novembre 2018. Ciò avrebbe comportato latardività dell’ordinanza per violazione dei termini ex art. 204, comma 1 bis, delCDS e, quindi, l’accoglimento del ricorso. Afferma, inoltre, che la notifica avrebbeeffetti sostanziali nella vicenda e che il Registro del Protocollo avrebbe specifichefunzioni certificatorie, che costituirebbero condizioni di efficacia degli atti dellaP.A. Infine, sarebbe stato erroneo il riferimento all’art. 2700 c.c.La censura è infondata.Innanzitutto, la ricorrente non contesta che il provvedimento sia statosottoscritto ed emanato il 5 novembre 2018, ma ne postdata la venuta adesistenza, ai fini della decorrenza dei temini ex art. 204, comma 1 bis, CDS, altempo della protocollazione, ossia il 22 novembre 2018. Al riguardo, si evidenziache ella non considera la specifica funzione, di rilievo nella presente vicenda,svolta dalla protocollazione di un atto amministrativo destinato ad avererilevanza esterna e di rilievo nella specie, ossia quella di dimostrarne concertezza la data e la provenienza in via generale e inoppugnabile verso i terzi.Se tale è la funzione che qui interessa, emerge l’irrilevanza della censura, attesoche la ricorrente non dubita della data di adozione dell’atto, firmato il 5novembre 2018 e, dunque, non chiede di dare prevalenza al momento dellaNumero registro generale 8067/2023Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 17694/2026protocollazione al fine di accertare un differente giorno di sottoscrizione. A ciò siData pubblicazione 03/06/2026aggiunge che la giurisprudenza di questa Suprema Corte è giunta a conclusionidifformi da quelle della ricorrente (Cass., Sez. 2, n. 8288 del 12 aprile 2011).Infatti, si è affermato (Cass., Sez. 2, n. 15171 del 9 giugno 2008; Cass., Sez. 2,n. 9420 del 21 aprile 2009) che, in tema di applicazione delle sanzioniamministrative per violazioni delle norme sulla circolazione stradale, il terminefinale entro cui il prefetto deve provvedere sul ricorso in via amministrativadell’interessato è da intendersi, sia in caso di rigetto del ricorso che di suoaccoglimento, come riferito alla data in cui il prefetto provvede. Taleinterpretazione si desume oltre che con chiarezza dalla lettera della disposizione- secondo cui “il Prefetto adotta” o “il Prefetto emette” - anche dalle indicazioni,contenute nella normativa medesima, circa gli atti successivi al provvedimentoprefettizio, autonomi e distinti da questo, da compiersi in sequenza temporaleal fine di portare a conoscenza dell’interessato il provvedimento in questione (inparticolare, notifica dell’ordinanza di rigetto oppure comunicazione diarchiviazione all’ufficio accertatore al fine di darne notizia all’interessato).Coerentemente, riguardo al termine di adozione dell’ordinanza-ingiunzione daparte del Prefetto, deve aversi riguardo alla data di adozione del provvedimentoe non già a quello della notifica, poiché quest’ultima costituisce attività ulteriorenon necessaria ai fini della giuridica esistenza e della validità dell’attoamministrativo (eseguibile finché il procedimento non sia prescritto), essendoposta a tutela dei diritti del destinatario e del relativo tempestivo esercizio(Cass., Sez. 2, n. 10038 del 13 maggio 2005). Infatti, il provvedimento delPrefetto, che decide sul ricorso avverso sanzioni amministrative per violazioni alCodice della Strada, viene a giuridica esistenza al momento dell’adozione,secondo le regole generali dei procedimenti amministrativi e quelle previste dallaspeciale procedura applicabile (art. 204 CDS). Nella specie, quindi, deveconcludersi che la data richiamata dalla ricorrente concerne il momento in cui ilprovvedimento del Prefetto, già venuto in essere, è stato reso ostensibile, e nonquello di adozione, ed è, allora, irrilevante ai fini in questione, perché attinente(come il procedimento di notifica) alla fase successiva alla sua adozione. Neconsegue anche l’irrilevanza della censura concernente l’art. 2700 c.c.Numero registro generale 8067/2023Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 17694/2026Data pubblicazione 03/06/20264) Con il sesto motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 3, comma 4, legge n. 241 del 1990 e il vizio di motivazionein quanto il verbale di contestazione sotteso all’ordinanza opposta non avrebbecontenuto l’indicazione del termine per l’impugnazione e dell’autorità da adire.La censura è infondata.L’omessa o erronea indicazione, nell’ordinanza ingiunzione o, come nellaspecie, nel verbale di contestazione, del termine per proporre l’opposizione edell’autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi dell’art. 3, comma 4,della legge n. 241 del 1990, non determinano di per sé invalidità dell’atto, mapossono, al più, dare luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza daldiritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni mancanti o sbagliate nonconsentano l’adeguata identificazione dell’Autorità a cui ricorrere e laconoscenza dei termini relativi (per argomentazioni Cass., Sez. 2, n. 1740 del27 gennaio 2020, che si riferisce all’ordinanza ingiunzione e alla cartella dipagamento, enunciando, però, un principio generale). Nella presente vicenda, laricorrente ha opposto senza incontrare ostacoli l’ordinanza ingiunzione, con laconseguenza che la doglianza è priva di pregio.5) Con il settimo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 132 c.p.c. per omessa valutazione dei motivi di appello edi un fatto decisivo in quanto il giudice di pace non avrebbe esaminato il secondo,il terzo e il quarto motivo di opposizione, ma il tribunale, invece di tenere contodi ciò, si sarebbe pronunciato nel merito.La censura è inammissibile.Infatti, ove il giudice d’appello decida censure non scrutinate in primo gradoe dedotte con l’impugnazione, difetta l’interesse a fare valere come motivo diricorso per cassazione la nullità della sentenza di primo grado in quanto nondichiarata dal giudice d’appello, perché l’eventuale rinvio ad altro giudiced’appello porterebbe allo stesso risultato già conseguito con la pronuncia su tuttii motivi di impugnazione (cfr. Cass., Sez. 3, n. 5659 del 9 marzo 2010). Nellaspecie, il Tribunale di Palmi ha affrontato le questioni asseritamente non valutatein primo grado e, dunque, la ricorrente non può prospettare i vizi elencati.Numero registro generale 8067/2023Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 17694/2026Data pubblicazione 03/06/20266) Il ricorso è rigettato.Non vi sono statuizioni sulle spese, non avendo parte intimata svolto difese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M- rigetta il ricorso;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 20 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa