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CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 30667/2023

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NANZA sul ricorso 28544-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a , in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione,dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, per procura conferita a margine de l controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio del difensore – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 4 80 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 30 maggio 201 7 (R.G.N. 1555/2014).

R.G.N.28544/2017 Cron.

Rep.

C.C. 19/09/2023 giurisdizione Rapporto di agenzia.

Obblighi contributivi. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 19 settembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 480 del 2017, depositata il 30 maggio 2017, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città, che ha rigettato l’opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso a favore della [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di Euro 71.038,76, correlato al mancato pagamento di contributi e sanzioni persette collaboratori, nel periodo dal primo ottobre 2005 al 30 settembre 2010.

Per quanto risulta ancora d’interesse in questa sede, la Corte territoriale ha condiviso la valutazione espressa dal giudice di prime cure, che ha escluso l’episodica e occasionale collaborazione tipica dei procacciatori d’affari e ha ravvisato un rapportodi agenzia, connotato dalla continuità e della stabilità dell’attività svolta.

A tali conclusioni la pronuncia di primo grado è giunta sulla base del vaglio critico delle deposizioni assunte, del verbale ispettivo, delle lettere d’incarico, dell’ammontare delle remunerazioni percepite, del reale svolgimento del rapporto.

La generica allegazione di un giudicato esterno, «asseritamente costituito dalla sentenza del Tribunale di Como» che ha qualificato come procacciatori d’affari i collaboratori della società, è sprovvista di ogni riscontro e non è comunque opponibile alla [OSCURATO:PERSONA], che di quel giudizio, definito con una sentenza inoppugnabile, non è stataparte. 2.–[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 13 dicembre 2018, impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma, con ricorso notificato il 28 novembre2017 e affidato a tre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. -3 - 3.–[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, notificato il 15 dicembre2017. 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio in base all’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–[OSCURATO:PERSONA], al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente assume che la Corte territoriale abbia violato l’art.2909 cod. civ., nel reputare irrilevanti le sentenze passate in giudicato che accertano, in capo ai collaboratori riqualificati come agenti dalla [OSCURATO:PERSONA], la qualità di procacciatori di affari.

Quanto all’accertamento di tale situazione di fatto, le sentenze in esame farebbero stato anche nei confronti della Fondazione, «avente causa sostanziale ai sensi della norma di cui all’art. 2909 c.c.» (pagina 5 del ricorso per cassazione), e comunque vincolerebbero il giudice, in difetto di elementi di segno diverso. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 1742 cod. civ., in quanto la sentenza impugnata avrebbe affermato l’obbligo di pagare i contributi per tutti i collaboratori indicati nel verbale ispettivo, senza analizzare in modo autonomo la differente posizione di ciascuno di essi e senza decidere la controversia sulla base di «prove specifiche»(pagina 7 del ricorso per cassazione).

Le lettere d’incarico non contemplerebbero alcuni istituti caratteristici del rapporto di agenzia (indennità di mancato preavviso, indennità suppletiva di clientela, indennità di cessazione del rapporto) e varrebbero a configurare tale rapporto come precario, senza alcun vincolo di esclusiva. -4 - 3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta, infine, la falsa applicazione dell’art. 1742 cod. civ., e imputa alla sentenza d’appello di avere ricondotto allo schema dell’agenzia il rapporto con i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di elementi equivoci, come le modalità di svolgimento della prestazione, l’entità delle somme percepite, la frequenza delle fatture. 4.–Il primo motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata (pagina 4), lungi dal pretermettere il giudicato che la parte ricorrente invoca anche in questa sede, osserva, anzitutto, che, del preteso giudicato, non si offre alcuna dimostrazione e non si approfondiscono «le argomentazioni di merito».

Tali notazioni, di per sé idonee a sorreggere la decisione, non sono scalfite in alcun modo dalla parte ricorrente, che, anche nell’odierno giudizio, adombra un giudicato esterno, senza avvalorarlo in alcun modo con i necessari riferimenti testuali, suscettibili di attestarne la ventilata vincolativitàe di ricostruirne in maniera specifica la portata di regola del caso concretoanche per la vicenda di cui oggi si controverte.

La genericità delle argomentazioni svolte in appello permane immutata anche nel presente giudizioe si rivela dirimente, nel senso dell’inammissibilità della censura.

Si può dunque soprassedere alla disamina degli ulteriori profili dibattuti nel motivo ricorso, che attengono all’asserita qualità di Enasarco di “avente causa in senso sostanziale”, dunque vincolata alla stregua dell’art. 2909 cod. civ., e alla necessità di ponderare il giudicato quale accertamento di verità storica. 5.–Inammissibili si rivelano anche la seconda e la terza doglianza, che possono essere esaminate congiuntamente, poiché tendono a contestare, sotto profili tra loro connessi, la qualificazione del rapporto negoziale comeagenzia. -5 - 5.1.–Questa Corte è costante nell’affermare che la qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia dev’essere operata , essenzialmente, in base al criterio della stabilità e alla natura dell’incarico, che nel contratto di agenzia concerne la promozione di affari.

Un’attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell’agenzia, solo se è episodica e occasionale e, conseguentemente, se presenta le caratteristiche del procacciamento di affari(Cass., sez. lav., 12 febbraio 2016, n. 2828).

La stabilità implica che l’incarico sia conferito per una serie indefinita di affari (Cass., sez. lav., 16 ottobre 1998, n. 10265) e segna il discrimine dell’agenzia rispetto alla fattispecie del mandato (Cass., sez. lav., 14 aprile 2023, n. 10046, con riferimento alle ripercussioni di tali differenze sulla sorte del contratto, nell’ipotesi di fallimento del preponente).

Per effetto della conclusione di un contratto di agenzia, tra agente e preponente s’instaura «una non episodica collaborazione professionale autonoma».

Il risultato è a rischio dell’agente, che ha «l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo» (sentenza n. 2828 del 2016, cit., punto

2.1. dei Motivi della decisione).

Diversamente si atteggia il rapporto del procacciatore d’affari, che si sostanzia«nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni».

La prestazione del procacciatore «è occasionale»e dunque « dipende esclusivamente dalla sua iniziativa », attiene «a singoli affari determinati», ha«durata limitata nel tempo» e si traduce nella «mera segnalazione di clienti» o nella « sporadica raccolta di ordini», senza assurgere ad una « attività promozionale stabile di conclusione di contratti» (sentenza n. 2828 del 2016, cit., il già richiamato punto 2.1.). -6 - Ai fini previdenziali, occorre avere riguardo alla «reale natura dei rapporti» (sentenza n. 2828 del 2016, cit., punto

2.4. dei Motivi della decisione). 5.2.– D ei criteri enucleati da questa Corte ha fatto corretta applicazione la sentenza d’appello, che, in linea con la ricostruzione già tratteggiata dal giudice di primo grado, ha ponderato tutti gli elementi rilevanti, inerenti tanto alle pattuizioni negoziali quanto all’effettivo estrinsecarsi dei rapporti tra le parti, e ha riscontrato quella stabilità e quella continuità che rappresentano i tratti distintivi dell’agenzia.

Al convincimento espresso dai giudici del gravame, che hanno confermato integralmente le conclusioni del Tribunale ehanno vaglia t o in modo complessivo e coerente i dati probatori acquisiti al processo, la parte ricorrente, anche nella memoria illustrativa, contrappone un diverso, e più favorevole, inquadramento delle risultanze di causa.

La Corte territoriale ha indicato in modo puntuale le fonti del proprio convincimento: il verbale ispettivo, la documentazione prodotta (lettere d’incarico, fatture emesse), le deposizioni raccolte nel processo, le argomentazioni, logiche ed esaurienti, della sentenza di primo grado, la genericità delle contestazioni articolate dall’odierna ricorrente.

Le critiche veicolate con il secondo e con il terzo mezzo, senza cimentarsi con la molteplicità di elementi passati in rassegna dalla sentenza d’appello e senza confutarne la pregnanza significativa , si limitanoa porre l’accento su taluni dati irrelati, che reputano provvisti di più solida forza persuasiva rispetto a quelli, cospicui e convergenti, scrutinati dai giudici del gravame.

Dietro il simulacro della violazione di legge, le censure tendono a sovvertire l’accertamento compiuto da una “doppia conforme” e restano confinate sul piano di un ’apodittica antitesi alla plausibile ricostruzione delineata dalla sentenza d’appello, all’esito di un -7 - ragionamento perspicuo e immune da vizi logici e dai denunciati errores in iudicando. 5.3.– Merita, dunque, di essere accolta l’eccezione d’inammissibilità sollevata nel controricorso (pagine 7 e 8) e non efficacemente superata dagli argomenti che la ricorrente prospetta nella memoria illustrativa. 6.–Per le ragioni esposte, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, dichiarato inammissibile. 7.–Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 8.– L a declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 28544-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a , in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione,dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, per procura conferita a margine de l controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio del difensore – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 4 80 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 30 maggio 201 7 (R.G.N. 1555/2014). R.G.N.28544/2017 Cron. Rep. C.C. 19/09/2023 giurisdizione Rapporto di agenzia. Obblighi contributivi. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 19 settembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 480 del 2017, depositata il 30 maggio 2017, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città, che ha rigettato l’opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso a favore della [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di Euro 71.038,76, correlato al mancato pagamento di contributi e sanzioni persette collaboratori, nel periodo dal primo ottobre 2005 al 30 settembre 2010. Per quanto risulta ancora d’interesse in questa sede, la Corte territoriale ha condiviso la valutazione espressa dal giudice di prime cure, che ha escluso l’episodica e occasionale collaborazione tipica dei procacciatori d’affari e ha ravvisato un rapportodi agenzia, connotato dalla continuità e della stabilità dell’attività svolta. A tali conclusioni la pronuncia di primo grado è giunta sulla base del vaglio critico delle deposizioni assunte, del verbale ispettivo, delle lettere d’incarico, dell’ammontare delle remunerazioni percepite, del reale svolgimento del rapporto. La generica allegazione di un giudicato esterno, «asseritamente costituito dalla sentenza del Tribunale di Como» che ha qualificato come procacciatori d’affari i collaboratori della società, è sprovvista di ogni riscontro e non è comunque opponibile alla [OSCURATO:PERSONA], che di quel giudizio, definito con una sentenza inoppugnabile, non è stataparte. 2.–[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 13 dicembre 2018, impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma, con ricorso notificato il 28 novembre2017 e affidato a tre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. -3 - 3.–[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, notificato il 15 dicembre2017. 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio in base all’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–[OSCURATO:PERSONA], al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente assume che la Corte territoriale abbia violato l’art.2909 cod. civ., nel reputare irrilevanti le sentenze passate in giudicato che accertano, in capo ai collaboratori riqualificati come agenti dalla [OSCURATO:PERSONA], la qualità di procacciatori di affari. Quanto all’accertamento di tale situazione di fatto, le sentenze in esame farebbero stato anche nei confronti della Fondazione, «avente causa sostanziale ai sensi della norma di cui all’art. 2909 c.c.» (pagina 5 del ricorso per cassazione), e comunque vincolerebbero il giudice, in difetto di elementi di segno diverso. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 1742 cod. civ., in quanto la sentenza impugnata avrebbe affermato l’obbligo di pagare i contributi per tutti i collaboratori indicati nel verbale ispettivo, senza analizzare in modo autonomo la differente posizione di ciascuno di essi e senza decidere la controversia sulla base di «prove specifiche»(pagina 7 del ricorso per cassazione). Le lettere d’incarico non contemplerebbero alcuni istituti caratteristici del rapporto di agenzia (indennità di mancato preavviso, indennità suppletiva di clientela, indennità di cessazione del rapporto) e varrebbero a configurare tale rapporto come precario, senza alcun vincolo di esclusiva. -4 - 3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta, infine, la falsa applicazione dell’art. 1742 cod. civ., e imputa alla sentenza d’appello di avere ricondotto allo schema dell’agenzia il rapporto con i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di elementi equivoci, come le modalità di svolgimento della prestazione, l’entità delle somme percepite, la frequenza delle fatture. 4.–Il primo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata (pagina 4), lungi dal pretermettere il giudicato che la parte ricorrente invoca anche in questa sede, osserva, anzitutto, che, del preteso giudicato, non si offre alcuna dimostrazione e non si approfondiscono «le argomentazioni di merito». Tali notazioni, di per sé idonee a sorreggere la decisione, non sono scalfite in alcun modo dalla parte ricorrente, che, anche nell’odierno giudizio, adombra un giudicato esterno, senza avvalorarlo in alcun modo con i necessari riferimenti testuali, suscettibili di attestarne la ventilata vincolativitàe di ricostruirne in maniera specifica la portata di regola del caso concretoanche per la vicenda di cui oggi si controverte. La genericità delle argomentazioni svolte in appello permane immutata anche nel presente giudizioe si rivela dirimente, nel senso dell’inammissibilità della censura. Si può dunque soprassedere alla disamina degli ulteriori profili dibattuti nel motivo ricorso, che attengono all’asserita qualità di Enasarco di “avente causa in senso sostanziale”, dunque vincolata alla stregua dell’art. 2909 cod. civ., e alla necessità di ponderare il giudicato quale accertamento di verità storica. 5.–Inammissibili si rivelano anche la seconda e la terza doglianza, che possono essere esaminate congiuntamente, poiché tendono a contestare, sotto profili tra loro connessi, la qualificazione del rapporto negoziale comeagenzia. -5 - 5.1.–Questa Corte è costante nell’affermare che la qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia dev’essere operata , essenzialmente, in base al criterio della stabilità e alla natura dell’incarico, che nel contratto di agenzia concerne la promozione di affari. Un’attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell’agenzia, solo se è episodica e occasionale e, conseguentemente, se presenta le caratteristiche del procacciamento di affari(Cass., sez. lav., 12 febbraio 2016, n. 2828). La stabilità implica che l’incarico sia conferito per una serie indefinita di affari (Cass., sez. lav., 16 ottobre 1998, n. 10265) e segna il discrimine dell’agenzia rispetto alla fattispecie del mandato (Cass., sez. lav., 14 aprile 2023, n. 10046, con riferimento alle ripercussioni di tali differenze sulla sorte del contratto, nell’ipotesi di fallimento del preponente). Per effetto della conclusione di un contratto di agenzia, tra agente e preponente s’instaura «una non episodica collaborazione professionale autonoma». Il risultato è a rischio dell’agente, che ha «l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo» (sentenza n. 2828 del 2016, cit., punto 2.1. dei Motivi della decisione). Diversamente si atteggia il rapporto del procacciatore d’affari, che si sostanzia«nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni». La prestazione del procacciatore «è occasionale»e dunque « dipende esclusivamente dalla sua iniziativa », attiene «a singoli affari determinati», ha«durata limitata nel tempo» e si traduce nella «mera segnalazione di clienti» o nella « sporadica raccolta di ordini», senza assurgere ad una « attività promozionale stabile di conclusione di contratti» (sentenza n. 2828 del 2016, cit., il già richiamato punto 2.1.). -6 - Ai fini previdenziali, occorre avere riguardo alla «reale natura dei rapporti» (sentenza n. 2828 del 2016, cit., punto 2.4. dei Motivi della decisione). 5.2.– D ei criteri enucleati da questa Corte ha fatto corretta applicazione la sentenza d’appello, che, in linea con la ricostruzione già tratteggiata dal giudice di primo grado, ha ponderato tutti gli elementi rilevanti, inerenti tanto alle pattuizioni negoziali quanto all’effettivo estrinsecarsi dei rapporti tra le parti, e ha riscontrato quella stabilità e quella continuità che rappresentano i tratti distintivi dell’agenzia. Al convincimento espresso dai giudici del gravame, che hanno confermato integralmente le conclusioni del Tribunale ehanno vaglia t o in modo complessivo e coerente i dati probatori acquisiti al processo, la parte ricorrente, anche nella memoria illustrativa, contrappone un diverso, e più favorevole, inquadramento delle risultanze di causa. La Corte territoriale ha indicato in modo puntuale le fonti del proprio convincimento: il verbale ispettivo, la documentazione prodotta (lettere d’incarico, fatture emesse), le deposizioni raccolte nel processo, le argomentazioni, logiche ed esaurienti, della sentenza di primo grado, la genericità delle contestazioni articolate dall’odierna ricorrente. Le critiche veicolate con il secondo e con il terzo mezzo, senza cimentarsi con la molteplicità di elementi passati in rassegna dalla sentenza d’appello e senza confutarne la pregnanza significativa , si limitanoa porre l’accento su taluni dati irrelati, che reputano provvisti di più solida forza persuasiva rispetto a quelli, cospicui e convergenti, scrutinati dai giudici del gravame. Dietro il simulacro della violazione di legge, le censure tendono a sovvertire l’accertamento compiuto da una “doppia conforme” e restano confinate sul piano di un ’apodittica antitesi alla plausibile ricostruzione delineata dalla sentenza d’appello, all’esito di un -7 - ragionamento perspicuo e immune da vizi logici e dai denunciati errores in iudicando. 5.3.– Merita, dunque, di essere accolta l’eccezione d’inammissibilità sollevata nel controricorso (pagine 7 e 8) e non efficacemente superata dagli argomenti che la ricorrente prospetta nella memoria illustrativa. 6.–Per le ragioni esposte, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, dichiarato inammissibile. 7.–Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 8.– L a declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa
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