Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 659/2011
ECLI:EU:C:2011:551
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑279/08 P
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]
«Impugnazione — Aiuto di Stato — Art. 87, n. 1, CE — Sistema di scambio dei diritti di emissione per gli ossidi di azoto — Qualificazione della misura nazionale come aiuto di Stato — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune — Nozione di “selettività” — Vantaggio finanziato mediante risorse di Stato — Tutela dell’ambiente — Obbligo di motivazione — Ricevibilità»
Massime della sentenza
1.
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Decisione che qualifica
una misura notificata come aiuto di Stato e la dichiara compatibile con il mercato comune — Inclusione
(Artt. 87 CE, 88 CE e 230 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999)
2.
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento
(Art. 87, n. 1, CE)
3.
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento
(Art. 87, n. 1, CE)
4.
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] — Nozione — Valutazione secondo il criterio delle condizioni normali di mercato
(Art. 87, n. 1, CE)
5.
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] — Nozione — Aiuti provenienti da risorse statali
(Art. 87, n. 1, CE)
6.
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che qualifica una misura come aiuto di Stato — Obbligo di motivazione
— Portata
(Artt. 87, n. 1, CE e 296 TFUE)
1.
Se la [OSCURATO:PERSONA] constata, a seguito dell’esame preliminare, che la misura notificata, nei limiti in cui rientra nell’ambito
di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, non desta dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune, adotta una decisione
di non sollevare obiezioni ai sensi dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999, relativo all’applicazione dell’art. 88 CE.
Una siffatta decisione comporta, in particolare, l’applicazione della procedura prevista, per i regimi di aiuto esistenti,
da detto regolamento, in particolare dai suoi artt. 17‑19 e dal suo art. 21, che impone allo Stato membro l’obbligo di presentare
una relazione annuale su tutti i regimi di aiuto esistenti.
Pertanto, un’errata qualificazione di una misura come aiuto di Stato ha conseguenze giuridiche per lo Stato membro notificante,
in quanto tale misura è soggetta ad una costante sorveglianza da parte della [OSCURATO:PERSONA] e a un periodico controllo da parte
di questa, con la conseguenza che tale Stato membro fruisce di un ristretto margine di manovra nell’attuazione della misura
notificata.
Da ciò necessariamente consegue che una decisione fondata sui nn. 1 e 3 dell’art. 87 CE, la quale, pur qualificando la misura
di cui trattasi come aiuto di Stato, la dichiara compatibile con il mercato comune, dev’essere considerata atto impugnabile
ai sensi dell’art. 230 CE. Una siffatta decisione di compatibilità ai sensi dell’art. 87, nn. 1 e 3, CE ha inoltre carattere
definitivo e non costituisce una misura preparatoria.
(v. punti 40-42)
2.
Al fine di provare che una misura qualificabile come aiuto di Stato si applica in modo selettivo a talune imprese o a talune
produzioni, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che essa introduce differenziazioni tra imprese che, rispetto all’obiettivo
della misura controversa, versano in una situazione di fatto e di diritto analoga.
A questo proposito, qualora la [OSCURATO:PERSONA], nella propria decisione, constati che determinate imprese che beneficiano di una
misura qualificata come aiuto di Stato rientrano in un gruppo specifico di grandi imprese industriali attive nel commercio
tra [OSCURATO:PERSONA] membri e beneficiano di un vantaggio che non è disponibile per altre imprese, consistente nel fatto di poter monetizzare
il valore economico delle riduzioni di emissioni che esse producono, convertendole in diritti di emissione negoziabili, o,
se del caso, di evitare il rischio di dover pagare ammende quando superino il limite di emissioni di ossidi di azoto fissato
dalle autorità nazionali, acquistando siffatti diritti di emissione presso altre imprese rientranti nell’ambito della misura
statale controversa, mentre le altre imprese non hanno tali possibilità, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a dettagliare ulteriormente
la sua decisione. Nel caso di un programma di aiuti, essa può limitarsi a studiare le caratteristiche del programma di cui
trattasi per valutare, nella motivazione della sua decisione, se, in base alle modalità previste da tale programma, questo
assicuri un vantaggio sensibile ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti e sia tale da giovare essenzialmente a imprese
che partecipano agli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri.
(v. punti 62-63, 65)
3.
L’art. 87, n. 1, CE non opera distinzioni fra provvedimenti di intervento statale a seconda delle cause o degli scopi, ma
li definisce con riferimento agli effetti. Anche se la tutela dell’ambiente costituisce uno degli obiettivi essenziali della
Comunità europea, la necessità di prendere in considerazione tale obiettivo non giustifica l’esclusione di misure selettive
dall’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, poiché la considerazione degli obiettivi ambientali può comunque intervenire
utilmente all’atto della valutazione della compatibilità della misura di aiuto di Stato con il mercato comune conformemente
all’art. 87, n. 3, CE.
In particolare, nel caso di una misura che istituisce un sistema di scambio di diritti di emissione di ossidi di azoto comportante
una differenziazione tra imprese fondata su un criterio quantitativo, quale il criterio della capacità termica totale installata
dalle imprese, le considerevoli emissioni di ossidi di azoto delle imprese rientranti nella misura interessata e un parametro
specifico di riduzione che su tali imprese grava non sono sufficienti a sottrarre tale misura alla qualificazione come misure
selettive ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, dato che la differenziazione tra le imprese non può considerarsi inerente ad un
sistema inteso a ridurre l’inquinamento di origine industriale e, quindi, giustificata già soltanto per considerazioni di
ordine ecologico. Poiché un simile criterio di distinzione non trova giustificazione né nella natura né nella struttura generale
della misura di cui trattasi, esso non può privare la stessa del suo carattere di aiuto di Stato.
A tale riguardo, spetta allo Stato membro che ha introdotto una siffatta differenziazione tra imprese dimostrare che essa
sia effettivamente giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema di cui trattasi.
(v. punti 75-78)
4.
Sono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente
determinate imprese, o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni
normali di mercato.
Così è nel caso di un sistema in cui solamente talune imprese hanno la possibilità di monetizzare il valore economico delle
riduzioni di emissioni di ossidi di azoto che esse producono, convertendole in diritti di emissione negoziabili, o, se del
caso, di evitare il rischio di dover pagare ammende quando superino il limite di emissioni di ossidi di azoto fissato dalle
autorità nazionali, acquistando siffatti diritti di emissione presso altre imprese rientranti nell’ambito della misura statale
controversa, dato che la negoziabilità dei diritti di emissione di ossidi di azoto dipende innanzitutto dal fatto che lo Stato,
da un lato, autorizza la vendita di tali diritti e, dall’altro lato, consente alle imprese che hanno emesso un surplus di
ossidi di azoto di acquistare presso altre imprese i diritti di emissione mancanti, consentendo così la creazione di un mercato
per tali diritti.
La negoziabilità di tali diritti non può essere considerata una contropartita, al prezzo del mercato, degli sforzi fatti dalle
imprese rientranti nella misura controversa per limitare le loro emissioni di ossidi di azoto, poiché i costi di riduzione
di dette emissioni rientrano tra gli oneri che normalmente gravano sul bilancio dell’impresa.
Peraltro, la facoltà, per tali imprese, di scegliere tra i costi di acquisizione dei diritti di emissione e i costi legati
alle misure intese a ridurre le emissioni di ossidi di azoto costituisce per esse un vantaggio. Inoltre, la facoltà, per le
imprese considerate dalla misura controversa, di negoziare tutti i diritti di emissione, e non soltanto i crediti ottenuti
a fine anno dalla differenza positiva tra l’emissione autorizzata e l’emissione prodottasi, costituisce un vantaggio supplementare
per tali imprese. Infatti, queste ultime possono disporre di liquidità vendendo i diritti di emissione prima della realizzazione
delle condizioni per la loro definitiva attribuzione, indipendentemente dal fatto che sia loro applicabile un limite massimo
e che le imprese che superano il parametro di emissione prescritto debbano compensare l’eccedenza l’anno successivo.
(v. punti 87-91)
5.
Perché un vantaggio possa essere qualificato come aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, esso deve, da un lato, essere concesso
direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essere imputabile allo Stato.
Così è nel caso di una misura statale che mette gratuitamente a disposizione di talune imprese i diritti di emissione di ossidi
di azoto invece di venderli o di metterli all’asta e istituisce un regime che prevede la possibilità di negoziare tali diritti
sul mercato, anche se sono legati ad un limite massimo, concedendo nel contempo alle imprese rientranti nella misura controversa
la possibilità di acquistare diritti di emissione per evitare il pagamento di ammende. La negoziabilità di diritti di emissione
di ossidi di azoto rappresenta un vantaggio concesso dal legislatore nazionale a determinate imprese, che può comportare un
onere supplementare per i pubblici poteri sotto forma, in particolare, di esonero dall’obbligo di pagamento di ammende o di
altre sanzioni pecuniarie. Inoltre, dato che questo sistema ha per conseguenza la creazione, senza concreta contropartita
data allo Stato, di diritti di emissione che, in ragione della loro negoziabilità, hanno un valore economico, lo Stato, attribuendo
a tali diritti di emissione un carattere di beni immateriali negoziabili e mettendoli gratuitamente a disposizione delle imprese
interessate invece di venderli o di metterli all’asta, rinuncia a risorse pubbliche.
Inoltre, la circostanza che una siffatta misura consenta alle imprese di compensare tra loro le eccedenze e le mancanze rispetto
al parametro imposto e che tale misura crei un quadro normativo per limitare il rilascio di emissioni di ossidi di azoto in
modo redditizio per le imprese dai grandi impianti dimostra che le imprese rientranti nella misura controversa dispongono
di un’alternativa rispetto all’imposizione di un’ammenda da parte dello Stato.
(v. punti 103, 106-108)
6.
Applicato alla qualificazione di una misura come aiuto di Stato, l’obbligo di motivazione esige che siano indicate le ragioni
per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la misura di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1,
CE. A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a dimostrare un’incidenza effettiva degli aiuti sugli scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA]
membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se detti aiuti siano idonei a incidere su
tali scambi e a falsare la concorrenza. Quindi, qualora dalle circostanze nelle quali l’aiuto è stato concesso emerga che
esso è atto a incidere sugli scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA]
è tenuta ad indicare queste circostanze nella motivazione della propria decisione.
(v. punto 131)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
8 settembre 2011 (
*
)
«Impugnazione – Aiuto di Stato – Art. 87, n. 1, CE – Sistema di scambi di diritti di emissione per gli ossidi di azoto – Qualificazione della misura nazionale come aiuto di Stato – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune – Nozione di “selettività” – Vantaggio finanziato mediante risorse di Stato – Tutela dell’ambiente – Obbligo di motivazione – Ricevibilità»
Nel procedimento C‑279/08 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 23 giugno 2008,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata dai sigg. C. [OSCURATO:PERSONA], K. Gross e H. van Vliet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]
, rappresentato dalla sig.ra C.M. Wissels e dal sig. D.J.M.de Grave, in qualità di agenti,
ricorrente in primo grado,
sostenuto da:
Repubblica francese
, rappresentata dal sig. G. de Bergues, dalla sig.ra A.‑L. Vendrolini, dai sigg. J. Gstalter e B. Cabouat, in qualità di agenti,
Repubblica di Slovenia
, rappresentata dalla sig.ra V. Klemenc, in qualità di agente,
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord
, rappresentato dalle sig.re E. Jenkinson, S. Behzadi-Spencer, dal sig. S. Ossowski e dalla sig.ra H. Walker, in qualità di
agenti, assistite dal sig. K. Bacon, barrister,
intervenienti in sede d’impugnazione,
Repubblica federale di Germania
, rappresentata dai sigg. M. Lumma, B. Klein e T. Henze, in qualità di agenti,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász, G. Arestis (relatore)
e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 ottobre 2010,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 dicembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la presente impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza 10 aprile 2008, causa
T‑233/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑00591; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale
di primo grado delle Comunità europee ha annullato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 24 giugno 2003, C (2003)1761 def., relativa
all’aiuto di Stato N 35/2003 riguardante un sistema di scambio di diritti di emissione per gli ossidi d’azoto notificato dal
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione controversa»).
2
Con impugnazione incidentale il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nella parte in
cui il primo motivo sollevato da tale Stato, relativo all’assenza di vantaggi finanziati mediante risorse di Stato, è stato
respinto.
3
Con la sua impugnazione incidentale la Repubblica federale di Germania chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata.
Contesto normativo
4
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, fissa limiti nazionali di emissione di alcuni
inquinanti atmosferici (GU L 309, pag. 22). [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 27 novembre 2002 ed informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].
5
A norma dell’art. 4 di tale direttiva gli [OSCURATO:PERSONA] membri riducono entro il 2010 le loro emissioni nazionali di ossidi di azoto
(in prosieguo: i «NO
x
») a quantitativi che non superano il limite massimo annuo di emissione indicato nell’allegato I della predetta direttiva.
Tale limite per il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è fissato in 260 chilotonnellate.
Fatti
6
I punti 8‑20 della sentenza impugnata, riprodotti qui di seguito, espongono il contesto di merito all’origine della controversia:
«8 Con lettera 23 gennaio 2003 le autorità olandesi notificavano alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, un sistema
di scambio di diritti di emissione per gli NO
x
(in prosieguo: la “misura controversa”). Esse chiedevano alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare una decisione che constatasse l’inesistenza
di un aiuto, ai sensi dell’art. 4, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione
dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).
9 Il 24 giugno 2003 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la [decisione controversa].
10 Nella [decisione controversa] la [OSCURATO:PERSONA] descrive anzitutto, al punto 1, la misura controversa. Nell’ambito del limite
nazionale olandese di emissione di NO
x
fissato dalla direttiva 2001/81, le autorità olandesi hanno stabilito un obiettivo di 55 chilotonnellate di emissione di
NO
x
nel 2010 per i loro grandi impianti industriali, vale a dire per circa 250 imprese.
11 Al punto 1.2 della [decisione controversa] la [OSCURATO:PERSONA] espone il funzionamento di tale sistema: una legge nazionale stabilisce,
per ogni impianto industriale, un parametro relativo di emissione di NO
x
da rispettare. L’impresa può rispettare il parametro di emissione così prescritto o adottando misure di riduzione delle emissioni
di NO
x
nel proprio impianto, o acquistando diritti di emissione da altre imprese, oppure combinando le due opzioni. Le riduzioni
delle emissioni, in forma di crediti di NO
x
, sono proposte sul mercato di scambio dei diritti di emissione da parte degli impianti le cui emissioni sono inferiori al
parametro prescritto.
12 L’emissione annuale complessiva di NO
x
di un impianto, corretta dagli eventuali crediti di NO
x
venduti o acquistati, deve corrispondere al livello di emissione autorizzato per il detto impianto. L’emissione annuale autorizzata,
in valore assoluto, è calcolata in base al parametro di emissione relativo e alla quantità di energia utilizzata dal detto
impianto.
13 Alla fine di ogni anno le autorità olandesi verificano se gli impianti hanno rispettato il parametro di emissione prescritto.
Ogni anno possono essere acquistati, risparmiati o dati in prestito crediti di NO
x
per periodi futuri. Se un impianto supera il parametro di emissione prescritto, esso deve compensare l’eccedenza l’anno successivo.
Questa eccedenza da compensare è aumentata inoltre del 25% per scoraggiare ogni superamento del parametro. Se un impianto
non riesce a rispettare il suo parametro di emissione, le autorità olandesi gli infliggono un’ammenda effettiva, proporzionata
e dissuasiva.
14 Infine, nel contesto della misura controversa, le imprese non devono acquistare diritti di emissione per poter produrre. Esse
si devono limitare a rispettare il parametro di emissione.
15 Al punto 1.3 della [decisione controversa] la [OSCURATO:PERSONA] descrive il metodo di calcolo del parametro di emissione, poi, al
punto 1.4 di quest’ultima, le differenze tra i sistemi del tipo “cap-and-trade” e i sistemi del tipo “dynamic cap”, tra i
quali rientra la misura controversa. Essa spiega che, secondo le autorità olandesi, la misura controversa differisce dall’altra
variante dei sistemi di diritti negoziabili, del tipo “cap-and-trade”, nell’ambito della quale vengono assegnate alle imprese
quote di emissione. Le nuove imprese o quelle che vogliono accrescere le loro attività devono anzitutto acquistare la quantità
necessaria di quote. Nell’ambito della misura controversa tali imprese non hanno quest’obbligo, ma devono semplicemente rispettare
il loro parametro di emissione, che dipende dal loro consumo di energia e viene adeguato in funzione di quest’ultimo.
16 Successivamente, ai punti 1.5 e 1.6 della [decisione controversa], la [OSCURATO:PERSONA] precisa che la misura controversa sarà applicata
a tutte le imprese industriali che possiedano una potenza installata superiore a 20 megawatt termici (in prosieguo: “MWth”),
conformemente alla normativa comunitaria. Le autorità olandesi continueranno ad applicare i valori limite di emissione stabiliti
dalle diverse direttive comunitarie in vigore.
17 Nell’ambito della sua valutazione della misura controversa (punto 3 della [decisione controversa]) la [OSCURATO:PERSONA] richiama
in primo luogo la sua prassi decisionale relativa ai regimi di scambio di diritti di emissione e distingue due tipi di sistemi,
come di seguito indicato:
“1) I sistemi nei quali i permessi di emissione o di inquinamento negoziabili sono considerati attivi immateriali rappresentanti
un valore commerciale che lo Stato avrebbe altresì potuto vendere o aggiudicare, con la conseguenza di un mancato guadagno
(o di una perdita di risorse statali) e la configurazione di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, [CE];
2) i sistemi in cui i permessi di emissione o di inquinamento negoziabili sono considerati come prova ufficiale del fatto che
una determinata produzione non potrà essere venduta o aggiudicata al beneficiario del permesso, in modo che non si configuri
un mancato guadagno, e quindi nessuna risorsa statale controversa, il che a sua volta esclude la configurabilità di un aiuto
di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, [CE]”.
18 Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] espone le ragioni che l’hanno condotta a ravvisare un aiuto di Stato nella misura controversa,
vale a dire, in sostanza, nella concessione gratuita da parte dello Stato di crediti di NO
x
ad un gruppo specifico di imprese che esercitano il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri. Secondo la [decisione controversa] le autorità
olandesi avevano la possibilità di vendere o aggiudicare i diritti di emissione. Offrendo gratuitamente crediti di NO
x
come attivi immateriali, lo Stato membro subirebbe quindi un danno nella forma di un mancato guadagno. [OSCURATO:PERSONA] ne
deduce che tale regime riguardi risorse statali ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Il rafforzamento della posizione delle imprese
interessate inciderebbe sul commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri.
19 Infine, al punto 3.3 della [decisione controversa] la [OSCURATO:PERSONA] esamina la compatibilità della misura controversa con il
mercato comune.
20 Concludendo, al punto 4 della [decisione controversa] la [OSCURATO:PERSONA] constata che la misura controversa dà luogo ad un aiuto
di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, aggiungendo che tale aiuto è compatibile con il mercato comune in conformità all’art. 87,
n. 3, CE e all’art. 61, n. 3, lett. c), dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). [OSCURATO:PERSONA] invita le autorità
olandesi a trasmetterle annualmente una relazione riguardante l’esecuzione della misura controversa e a notificarle preventivamente
qualsiasi modifica delle condizioni alle quali l’aiuto è concesso».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
7
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 5 settembre 2003, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha proposto
ricorso avverso la decisione controversa (causa C‑388/03).
8
Con ordinanza 17 febbraio 2004 il presidente della Corte ha ammesso la Repubblica federale di Germania a intervenire nel procedimento
a sostegno del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA].
9
Con ordinanza 8 giugno 2004 la Corte ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale in applicazione della decisione del Consiglio
26 aprile 2004, 2004/407/CE, Euratom, che modifica gli articoli 51 e 54 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia
(GU L 132, pag. 5).
10
Con lettera 13 dicembre 2004 il Tribunale ha invitato il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania a presentare
le loro osservazioni sulle conclusioni da trarre dall’ordinanza della Corte 28 gennaio 2004, causa C‑164/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1177), circa la ricevibilità del ricorso. Tali paesi hanno depositato le loro osservazioni il 14 e, rispettivamente,
il 12 gennaio 2005.
11
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la misura controversa configuri un aiuto ai
sensi dell’art. 87, n. 1, CE, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
12
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, respingerlo, e
– condannare il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
13
[OSCURATO:PERSONA] sosteneva che il ricorso proposto avverso la decisione controversa era irricevibile. Tale decisione, che qualifica
la misura di cui trattasi come aiuto di Stato compatibile con il mercato comune, non sarebbe impugnabile, perché non inciderebbe
sugli interessi del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA].
14
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso ricevibile concludendo, al punto 42 della sentenza impugnata, che la predetta decisione
produceva in modo certo effetti giuridici obbligatori. In primo luogo, ha concluso che la qualificazione come aiuto di Stato
ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere alla valutazione della compatibilità di tale misura con il mercato comune. In
secondo luogo, tale qualificazione avrebbe comportato l’applicazione del procedimento previsto per i regimi di aiuto esistenti
dal regolamento n. 659/1999 e, in particolare, quello degli artt. 17‑19 e 21 di tale regolamento, il quale impone allo Stato
membro l’obbligo di comunicare un rapporto annuale sull’insieme dei regimi di aiuto esistenti. In terzo luogo, tale qualificazione
poteva altresì avere un’influenza sulla concessione di un nuovo aiuto, in forza delle norme relative al cumulo di aiuti di
origini diverse, previste in particolare dal punto 74 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente
(GU 2001, C 37, pag. 3).
15
A sostegno delle proprie conclusioni, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha invocato due motivi che vertono, l’uno, sulla violazione
dell’art. 87 CE e, l’altro, sulla violazione dell’obbligo di motivazione.
16
Per quanto riguarda il primo motivo, che si suddivide in due parti, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], sostenuto dalla Repubblica federale
di Germania, sostiene che la misura controversa non costituisce un vantaggio finanziato mediante risorse di Stato e che la
condizione di selettività posta dall’art. 87 CE non è soddisfatta nei confronti delle imprese beneficiarie di tale misura.
17
Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo, vertente sull’assenza di vantaggi finanziati mediante risorse di Stato,
il Tribunale rileva che la misura controversa non è fondata su diritti di emissione attribuiti direttamente dallo Stato. Tuttavia,
la negoziabilità di tali diritti conferirebbe loro un valore sul mercato che sarebbe vendibile dalle imprese in qualsiasi
momento. Inoltre, acquistando diritti di emissione, le imprese si sottrarrebbero ad un’ammenda. I diritti di emissione, assimilati
ad attivi immateriali, sarebbero stati messi gratuitamente a disposizione delle imprese interessate, mentre avrebbero potuto
essere venduti o messi all’asta. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] avrebbe così rinunciato a percepire risorse di Stato. Di conseguenza,
la misura di cui trattasi costituirebbe un vantaggio concesso alle imprese interessate mediante risorse di Stato.
18
Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, vertente sull’assenza di selettività, il Tribunale ha concluso che,
globalmente considerata, la misura controversa non favoriva talune imprese o talune produzioni, ai sensi dell’art. 87, n. 1,
CE.
19
In primo luogo, il criterio di applicazione della misura, che è la capacità termica totale degli impianti industriali, costituirebbe
un criterio obiettivo. Secondo il Tribunale, poiché la misura controversa verte sulle imprese maggiormente inquinanti, tale
criterio obiettivo è conforme allo scopo perseguito, cioè la tutela dell’ambiente, e alla logica interna del sistema.
20
In secondo luogo, viene constatato che la situazione fattuale e giuridica delle imprese assoggettate a tale limite specifico
di emissioni di NO
x
non può essere giudicata comparabile a quella delle imprese alle quali tale limite non si applica. Ai grandi impianti industriali
che ricadono sotto tale specifico regime verrebbe imposto, a pena di ammenda, un parametro di emissione o un rigoroso livello
standard di prestazione che verrebbe progressivamente ridotto fino al 2010. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato l’esistenza
di un regime generale che s’imporrebbe ad imprese in una situazione fattuale e giuridica analoga a quella degli impianti soggetti
alla misura controversa, ma che non offrirebbe il vantaggio rappresentato dalla negoziabilità dei diritti di emissione di
NO
x
. La misura controversa non derogherebbe dunque a nessun regime generale. Ciò considerato, la misura controversa non favorirebbe
talune imprese o talune produzioni, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Poiché il criterio della selettività non è di conseguenza
soddisfatto, la suddetta misura non potrebbe essere qualificata come aiuto di Stato.
21
Il Tribunale non ha pertanto dovuto pronunciarsi sul secondo motivo in quanto a seguito dell’esame del primo motivo ha annullato
la decisione impugnata.
Procedimento dinanzi alla Corte
22
Con ordinanza del presidente della Corte 23 dicembre 2008, la Repubblica di Slovenia nonché il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sono stati autorizzati ad intervenire a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA].
23
Con ordinanza del presidente della Corte 8 maggio 2009, la Repubblica francese è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle
conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] nel corso della fase orale del procedimento, qualora questa dovesse aver luogo.
Conclusioni delle parti
24
Con la presente impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di:
– annullare la sentenza impugnata;
– dichiarare irricevibile il ricorso d’annullamento;
– in subordine, respingere il ricorso di annullamento, e
– condannare il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale ed alla Corte.
25
Nella comparsa di risposta, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione;
– annullare, su impugnazione incidentale, la sentenza impugnata nella parte in cui disattende il primo motivo sollevato da tale
Stato, relativo all’assenza di vantaggio finanziato mediante risorse di Stato, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento di primo grado e della presente impugnazione.
26
Nella sua comparsa di risposta, la Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia:
– in via principale:
– respingere l’impugnazione;
– annullare, su impugnazione incidentale, la sentenza impugnata, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese;
– in subordine, qualora la Corte dovesse ritenere irricevibile l’impugnazione incidentale:
– respingere l’impugnazione;
– qualora la Corte dovesse accogliere l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], annullare totalmente la sentenza impugnata, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
27
Nella memoria di intervento, la Repubblica di Slovenia chiede alla Corte di:
– respingere l’impugnazione, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
28
Nella memoria di intervento, il [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento di primo grado e della presente impugnazione.
Sull’impugnazione
29
[OSCURATO:PERSONA] ha sollevato due motivi a sostegno dell’impugnazione. Con il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 230 CE,
relativo alla legittimazione ad agire di uno Stato membro la cui misura di aiuto è approvata. Con il secondo motivo, sollevato
in subordine, la [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell’art. 87, n. 1, CE, circa le nozioni di «talune imprese» o di «talune
produzioni» contemplate in tale disposizione.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
30
Il primo motivo si articola su due parti. Con la prima parte la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la precisa formulazione del dispositivo
della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di cui è chiesto l’annullamento non è determinante. Inoltre, al punto 47 della sentenza
impugnata, il Tribunale darebbe un’erronea presentazione del dispositivo della decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata nella
causa che ha dato luogo alla sopra citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, il punto 47 della sentenza impugnata
comporterebbe uno snaturamento dei fatti e sarebbe pertanto fondato su un errato criterio di ricevibilità. Comunque, la distinzione
operata dal Tribunale, al punto 47 della sentenza impugnata, tra la decisione in considerazione nella sopra citata ordinanza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e la decisione impugnata non sarebbe pertinente.
31
Con la seconda parte del primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’affermazione secondo cui la qualificazione della misura
controversa come aiuto di Stato ha prodotto talune conseguenze giuridiche sarebbe inesatta. Infatti, è costante giurisprudenza
che la nozione di aiuto di Stato è una nozione obiettiva. La misura di Stato controversa o rientrerebbe nell’ambito di applicazione
dell’art. 87, n. 1, CE o ne sarebbe esclusa. Non si dovrebbe considerare che le conseguenze della decisione controversa per
lo Stato membro interessato, descritte dal Tribunale al punto 41 della sentenza impugnata (comunicazione di relazioni, divieto
del cumulo di aiuti), derivino dalla presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA], esse dipendono solo dalla questione se la misura
controversa rientri nell’ambito dell’art. 87, n. 1, CE. Per quanto riguarda le limitazioni del cumulo di aiuti, sollevate
dal Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che queste si applicherebbero se la misura controversa costituisse un aiuto, a prescindere
dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia o no indicato nella decisione controversa che così era nel caso di specie.
32
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rispondendo alla prima parte del primo motivo, rileva che la decisione controversa diverge sostanzialmente
da quella che ha dato luogo alla citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Nella specie, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto
di controllare la legittimità della misura controversa con riferimento agli artt. 87 CE e 88 CE. Al contrario, tale Stato
membro ha espressamente chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di non qualificare la predetta misura come aiuto di Stato. Il ricorso di
cui qui trattasi verte esplicitamente sul dispositivo della decisione controversa, al contrario di quello che ha dato luogo
alla sopra citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
33
Per quanto riguarda la tesi relativa alla seconda parte del primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che solo la
qualificazione di una misura nazionale come aiuto di Stato può consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di esaminare la compatibilità della
misura con il mercato comune. [OSCURATO:PERSONA] dispone a tal riguardo di competenza esclusiva. La suddetta qualificazione obbligherebbe
uno Stato membro a rispettare gli obblighi derivanti dal regolamento n. 659/1999. Inoltre, la qualificazione, da parte della
[OSCURATO:PERSONA], di una misura nazionale come aiuto di Stato produce anche conseguenze circa il procedimento dinanzi ai giudici
nazionali per quanto riguarda le analoghe misure nazionali.
34
Peraltro, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica di Slovenia e il [OSCURATO:PERSONA] sostengono
egualmente che la decisione controversa è un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE.
Giudizio della Corte
35
Nell’ambito del primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta, in primo luogo, la conclusione alla quale il Tribunale è pervenuto
al punto 47 della sentenza impugnata, secondo cui la presente fattispecie dev’essere distinta dalla causa che ha dato luogo
alla sopra citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. In quest’ultima causa, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti chiesto
nel ricorso l’annullamento della decisione di cui trattavasi «nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] conclude[va] che i contributi
assegnati alle autorità portuali (…) costitui[va]no aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE», mentre tale conclusione
non figurava nel dispositivo della predetta decisione.
36
A questo proposito, risulta dal punto 20 della suddetta ordinanza che, nella notifica del regime di aiuti di cui trattavasi
in quella causa, lo Stato membro aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare la legittimità della misura con riferimento agli
artt. 87 CE e 88 CE, con la conseguenza che la predetta decisione, adottata ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, da un lato, e
ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, dall’altro, non poteva modificare in modo grave e manifesto la situazione giuridica
del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha altresì concluso, ai punti 21‑24 di questa medesima ordinanza, che il dispositivo della
decisione di cui trattavasi non costituiva assolutamente una presa di posizione sul carattere di impresa delle autorità portuali
né sulla natura economica dell’insieme delle attività di queste ultime, che tale decisione non pregiudicava assolutamente
la qualificazione, con riferimento all’art. 87, n. 1, CE, di eventuali altri contributi concessi alle autorità portuali e
che la parte contestata della motivazione della predetta decisione non aveva prodotto effetti giuridici obbligatori tali da
incidere sugli interessi del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA].
37
Nella fattispecie qui in esame, per contro, dal punto 8 della sentenza impugnata risulta che le autorità olandesi, in applicazione
dell’art. 88, n. 3, CE, hanno notificato alla [OSCURATO:PERSONA] la misura controversa chiedendo a tale istituzione di adottare
una decisione con la quale si constati l’assenza di aiuto ai sensi dell’art. 4, n. 2, del regolamento n. 659/1999. Nel ricorso
dinanzi al Tribunale il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] contesta esplicitamente, da un lato, il rigetto della sua domanda di non qualificare
la misura controversa come aiuto di Stato e, dall’altro lato, la motivazione con la quale la decisione controversa respinge
tale domanda. Inoltre, dalla decisione controversa, come pure dalla sentenza impugnata, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato
la misura in oggetto come aiuto di Stato prima di dichiararla compatibile con il mercato comune.
38
Ciò considerato, il Tribunale non è incorso in errore di diritto nel distinguere il caso di specie, vertente sulla domanda
esplicita dello Stato membro interessato affinché la [OSCURATO:PERSONA] constati che una misura è adottata conformemente all’art. 4,
n. 2, del regolamento n. 659/1999, da quello che costituiva l’oggetto della causa che ha dato luogo alla citata ordinanza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
39
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta il punto 41 della sentenza impugnata nel senso che la qualificazione della misura
controversa come aiuto di Stato ha comportato conseguenze giuridiche nei confronti dello Stato membro interessato. Essa sostiene
che la nozione di aiuto di Stato è una nozione obiettiva e che le conseguenze descritte dal Tribunale non dipendono da tale
qualificazione, ma dalla questione se la misura di cui trattasi rientri nell’ambito dell’art. 87, n. 1, CE.
40
A questo proposito si deve ricordare che, se la [OSCURATO:PERSONA] constata, a seguito dell’esame preliminare, che la misura notificata,
nei limiti in cui rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, non desta dubbi circa la sua compatibilità con
il mercato comune, adotta una decisione di non sollevare obiezioni ai sensi dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999
(sentenza 24 maggio 2011, causa C‑83/09 P, [OSCURATO:PERSONA]/Kronoply e Kronotex, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 44).
Giustamente il Tribunale, al punto 41 della sentenza impugnata, ha rilevato che una siffatta decisione comporta, in particolare,
l’applicazione della procedura prevista per i regimi di aiuto esistenti dal regolamento n. 659/1999, in particolare dai suoi
artt. 17‑19 e dal suo art. 21, che impone allo Stato membro l’obbligo di presentare una relazione annuale su tutti i regimi
di aiuto esistenti.
41
Come osservato nei paragrafi 24 e 27 delle conclusioni dell’avvocato generale, un’errata qualificazione di una misura come
aiuto di Stato ha conseguenze giuridiche per lo Stato membro notificante in quanto tale misura è soggetta ad una costante
sorveglianza da parte della [OSCURATO:PERSONA] e a un periodico controllo da parte di questa, con la conseguenza che tale Stato membro
fruisce di un ristretto margine di manovra nell’attuazione della misura notificata.
42
Da ciò necessariamente consegue che una decisione fondata sui nn. 1 e 3 dell’art. 87 CE, la quale, pur qualificando la misura
di cui trattasi come aiuto di Stato, la dichiara compatibile con il mercato comune, dev’essere considerata atto impugnabile
ai sensi dell’art. 230 CE. Una siffatta decisione di compatibilità ai sensi dell’art. 87, nn. 1 e 3, CE ha inoltre carattere
definitivo e non costituisce una misura preparatoria.
43
Alla luce di quanto sopra, il primo motivo d’impugnazione va respinto.
Sul secondo motivo
44
[OSCURATO:PERSONA] afferma, in sostanza, che l’analisi del Tribunale sulla selettività della decisione controversa è inficiata
da errore di diritto. Con il secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta, da un lato, la motivazione della sentenza impugnata
secondo cui la misura controversa non favorisce talune imprese o talune produzioni ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE e, dall’altro
lato, la conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale, secondo la quale la predetta misura, anche se avesse favorito talune
imprese o talune produzioni, non avrebbe costituito un aiuto di Stato poiché era destinata a proteggere l’ambiente e trovava
la sua giustificazione nella natura o nella struttura generale del sistema nel quale si iscrive.
Sulla prima parte del secondo motivo
– Argomenti delle parti
45
Con la prima parte del secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il fatto che il criterio di applicazione della misura controversa
sia, secondo il Tribunale, un criterio obiettivo e non un criterio geografico o settoriale è privo di pertinenza. A questo
proposito la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, nell’ambito di un primo argomento, che il fatto che tutti i grandi impianti siano assoggettati
al limite di emissione è inoperante, poiché tale limite è soltanto idoneo ad accertare che gli aiuti controversi rientrino
in un regime di aiuti e non di un aiuto individuale. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la misura controversa, che riguarda un gruppo
ristretto di imprese, cioè circa 250, costituisce una misura selettiva.
46
Nell’ambito di un secondo argomento, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha applicato un criterio erroneo nel constatare
la selettività della misura controversa e ha, a torto, imposto alla [OSCURATO:PERSONA] un onere della prova non corretto ed impossibile.
Essa avrebbe così dovuto produrre elementi che dimostrino che tutte le altre imprese olandesi erano soggette ai medesimi obblighi
ai quali sono soggette le 250 imprese considerate. [OSCURATO:PERSONA] a questo proposito espone che, anche se nessun’altra impresa
olandese fosse tenuta alla minima limitazione in materia di emissioni di NO
x
, la misura controversa continuerebbe a costituire un aiuto di Stato. Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto imporre
a queste 250 imprese una misura «tradizionale» di tipo coercitivo, senza dare loro la facoltà di scambiare diritti di emissione
di NO
x
. Per contro, il numero di imprese alle quali tale Stato membro offre un siffatto vantaggio è ristretto, poiché nella specie
sono interessate soltanto 250 imprese che dispongono di una potenza installata superiore ai 20 MW th. La misura sarebbe, di
conseguenza, selettiva.
47
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] replica che la motivazione con la quale il Tribunale ha constatato che la misura controversa è obiettiva,
senza portata geografico-settoriale, non può essere rimessa in discussione in fase di impugnazione per far annullare la constatazione
da parte del Tribunale della non selettività della misura. L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pertanto irricevibile. Il
Tribunale menzionerebbe questo punto unicamente a titolo di constatazione di fatto e non come un fondamento essenziale della
sua valutazione circa la selettività di siffatta misura. Per quanto riguarda il confronto tra le imprese olandesi che non
rientrano sotto il regime di cui trattasi e le 250 imprese che possono negoziare diritti di emissione di NO
x
, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] espone che queste ultime imprese, poiché dispongono di grandi impianti industriali, sono soggette
a obblighi supplementari. Tali obblighi supplementari avrebbero l’effetto di segnare una differenza sostanziale in materia
di emissioni di NO
x
tra tali imprese e le altre.
48
Secondo la Repubblica federale di Germania, è chiaro che il criterio dell’obiettività è, per il Tribunale, una condizione
necessaria, ma non sufficiente, per risolvere in senso negativo la questione della selettività di una misura. L’effetto della
misura sarebbe il criterio decisivo di valutazione. La Corte considererebbe una misura selettiva solo quando è selettiva nei
fatti nonostante sia stata posta in atto secondo criteri obiettivi. Tale constatazione risulterebbe altresì dalle sentenze
citate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale nella specie ha giudicato che le 250 imprese che partecipano a sistemi di scambi di
diritti di emissione non si sono trovate in una situazione comparabile in diritto o in fatto a quella delle altre imprese.
La Repubblica federale di Germania sostiene che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che altre imprese, in una situazione analoga
a quella delle imprese interessate dalla misura controversa, sono soggette alle medesime regole per le emissioni di NO
x
, ma sono escluse dal sistema di scambi di diritti di emissione. Ciò che sarebbe decisivo sarebbe unicamente la questione
se la misura controversa costituisca un’eccezione rispetto ad una regola più generale.
49
Secondo la Repubblica di Slovenia, il criterio di cui si deve tener conto per valutare la selettività di una misura è se questa
si applichi a tutte le imprese che si trovano in una situazione analoga. Tale Stato membro considera che il regime di cui
trattasi ha come obiettivo la protezione dell’ambiente e per raggiungere tale obiettivo tiene conto delle caratteristiche
concrete dei grandi inquinatori. Alle imprese inquinanti verrebbero imposti vincoli finanziari più ingenti che alle altre
e la loro situazione giuridica sarebbe trattata differentemente.
– Giudizio della Corte
50
Secondo costante giurisprudenza, la circostanza che il numero di imprese che possono aspirare al beneficio di una misura sia
assai rilevante, o che tali imprese appartengano a settori di attività diversi, non è sufficiente per far venir meno il carattere
selettivo della misura medesima e, quindi, per escludere la sua qualificazione come aiuto di Stato (sentenze 17 giugno 1999,
causa C‑75/97, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3671, punto 32; 8 novembre 2001, causa C‑143/99, Adria‑[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
& [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8365, punto 48, nonché 13 febbraio 2003, causa C‑409/00, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1487,
punto 48). Nel caso in cui la misura di cui trattasi sia retta da criteri oggettivi di applicazione orizzontale, neppure tale
circostanza rimette in discussione il suo carattere selettivo, perché sarebbe solo idonea a dimostrare che gli aiuti controversi
rientrano in un regime di aiuti e non di un aiuto individuale (v., in tal senso, sentenza Spagna/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 49).
51
Infatti, l’art. 87, n. 1, CE definisce gli interventi statali in funzione dei loro effetti e, quindi, indipendentemente dalle
tecniche impiegate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per mettere in atto i loro interventi (v. sentenza 22 dicembre 2008, causa C‑487/06 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10505, punto 89).
52
Del resto, ai punti 84‑86 della sentenza impugnata, il Tribunale, richiamando i punti 34 e 41 della citata sentenza Adria‑[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], conferma, giustamente, che una misura di Stato costituisce un aiuto solo
se è tale da favorire talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione di fatto
e di diritto analoga sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dalla misura di cui trattasi.
53
Al punto 88 della sentenza impugnata, il Tribunale constata che «il criterio di applicazione della misura controversa è quindi
oggettivo, senza alcuna considerazione di carattere geografico o settoriale. Dal momento che la misura controversa riguarda
le imprese più inquinanti, questo criterio oggettivo è inoltre conforme allo scopo perseguito, vale a dire la tutela dell’ambiente,
e alla logica interna del sistema».
54
Tuttavia, al punto 89 della sentenza impugnata, il Tribunale ha altresì osservato che «soltanto alle imprese rientranti in
tale regime è imposto, a pena di ammenda, un parametro di emissione o un rigoroso livello standard di prestazione ([OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il “PSR”) che sarà progressivamente ridotto sino al 2010». Ha quindi proseguito, ai punti 91
e segg., la sua analisi spiegando in sostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato, nella decisione controversa, che imprese
diverse da quelle interessate dalla misura controversa sono assoggettate a oneri equivalenti a quelli che da tale misura derivano,
con la conseguenza che tali altre imprese potevano essere considerate trovarsi in una situazione analoga a quella delle imprese
interessate dalla misura controversa. Sulla base dell’insieme di tali considerazioni, al punto 96 della sentenza impugnata
il Tribunale ha concluso che la misura controversa non favorisce talune imprese.
55
Pertanto, da una lettura d’insieme dei punti 84‑96 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale non ha concluso, come
sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], che l’applicazione del criterio obiettivo della capacità termica totale installata superiore
ai 20 MWth delle imprese interessate sia sufficiente a disattendere la tesi della [OSCURATO:PERSONA] circa il carattere selettivo
della misura controversa. Infatti, il Tribunale rileva che tale misura si applica alle grandi imprese senza altra considerazione
geografica o settoriale. Tali constatazioni di fatto operate dal Tribunale circa il carattere obiettivo della misura rafforzano
l’iter logico che esso segue secondo cui la misura controversa non è selettiva, dato che, se una misura fosse applicata sulla
base di criteri soggettivi, sarebbe selettiva per definizione. Occorre precisare che il Tribunale non si avvale esclusivamente
di tali constatazioni per concludere che detta misura non è selettiva.
56
Di conseguenza, il Tribunale non ha constatato, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], che la misura controversa
non aveva carattere selettivo ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, per il semplice fatto che la misura era retta da un criterio
obiettivo.
57
Ciò considerato, il primo argomento della prima parte del secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] va respinto.
58
Nell’ambito del secondo argomento della prima parte del secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] rimette in discussione le considerazioni
operate dal Tribunale ai punti 89‑96 della sentenza impugnata e, in sostanza, afferma che il Tribunale applicherebbe un criterio
errato secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fornire elementi che dimostrassero che tutte le altre imprese nello
Stato membro interessato erano assoggettate ai medesimi obblighi risultanti dalla misura controversa. Secondo la [OSCURATO:PERSONA],
il Tribunale le avrebbe imposto un onere della prova eccessivo e superfluo in quanto dalla decisione controversa e dalla sentenza
controversa risulta chiaramente che tutte le imprese dei [OSCURATO:PERSONA] sono assoggettate a restrizioni in materia di emissioni
di NO
x
. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] non ha mai sollevato l’argomento dell’assenza di selettività della misura
controversa, per il motivo che le altre imprese non sarebbero assoggettate a obblighi identici o analoghi.
59
In limine si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto
della Corte di giustizia risulta che quest’ultima non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare
le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano
state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere
e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli
elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione, salvo il caso dello snaturamento di tali elementi, non costituisce
pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte (v. sentenze 18 marzo 2010, causa C‑419/08 P,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2259, punti 30 e 31, nonché 2 settembre 2010, causa C‑399/08 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7831, punto 63).
60
Tuttavia, per quanto riguarda le regole di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova, in forza
della soprammenzionata giurisprudenza, la Corte è competente a esaminare, nell’ambito dell’impugnazione, se spetti alla [OSCURATO:PERSONA]
dimostrare il carattere selettivo della misura controversa.
61
Infatti, secondo una costante giurisprudenza, la qualificazione come aiuto richiede che sussistano tutti i presupposti previsti
dall’art. 87, n. 1, CE (sentenza 15 luglio 2004, causa C‑345/02, Pearle e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7139, punto 32 e giurisprudenza
ivi citata). Come rilevato al punto 52 della presente sentenza, il Tribunale ha giustamente considerato che un vantaggio economico
concesso da uno Stato membro riveste carattere di aiuto solo se è tale da favorire talune imprese o talune produzioni.
62
Quindi, al fine di provare che la misura controversa si applica in modo selettivo a talune imprese o a talune produzioni,
spetta alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che essa introduce differenziazioni tra imprese che, rispetto all’obiettivo della misura
controversa, versano in una situazione di fatto e di diritto analoga. Tuttavia, va altresì ricordato che la nozione di aiuto
di Stato non riguarda misure che introducono una distinzione tra imprese in materia di oneri quando tale distinzione risulta
dalla natura o dalla struttura del sistema di oneri in questione (sentenza 29 aprile 2004, causa C‑159/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4461, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). Spetta allo Stato membro che ha introdotto una siffatta differenziazione
tra imprese in materia di oneri dimostrare che essa sia effettivamente giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema
di cui trattasi (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 43).
63
Si deve a questo proposito constatare, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 3.1 della decisione controversa, che le imprese
che partecipano ad un sistema «dynamic cap» rientrano in un gruppo specifico di grandi imprese industriali attive nel commercio
tra [OSCURATO:PERSONA] membri e beneficiano di un vantaggio che non è disponibile per altre imprese. Tali imprese beneficiano, infatti,
di un vantaggio consistente nel fatto di poter monetizzare il valore economico delle riduzioni di emissioni che esse producono,
convertendole in diritti di emissione negoziabili, o, se del caso, di evitare il rischio di dover pagare ammende quando superino
il limite di emissioni di No
x
per unità di energia fissato dalle autorità nazionali, acquistando siffatti diritti di emissione presso altre imprese rientranti
nell’ambito della misura controversa (v., a tale proposito, i punti 92‑96 della presente sentenza), mentre le altre imprese
non hanno tali possibilità, il che è sufficiente, in linea di principio, a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto
una differenziazione tra imprese in materia di oneri, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 61 della presente sentenza.
64
Infatti, non è controverso tra le parti, come dalle stesse confermato nel corso dell’udienza, che ciascuna impresa le cui
attività producano emissioni di NO
x
debba conformarsi agli obblighi in materia di limitazione o di riduzione di tali emissioni, a prescindere dal fatto che rientri
o no nella misura di cui trattasi. Al fine di ottemperare agli obblighi che così incombono loro in forza della normativa nazionale,
soltanto le imprese rientranti nella misura controversa dispongono delle possibilità descritte al punto precedente, il che
costituisce per esse un vantaggio di cui altre imprese che si trovano in analoga situazione non beneficiano.
65
Si deve a questo proposito rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a dettagliare ulteriormente la sua decisione. Nel caso
di un programma di aiuti, può limitarsi a studiare le caratteristiche del programma di cui trattasi per valutare, nella motivazione
della sua decisione, se, in base alle modalità previste da tale programma, questo assicuri un vantaggio sensibile ai beneficiari
rispetto ai loro concorrenti e sia tale da giovare essenzialmente a imprese che partecipano agli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri (v.
sentenza 7 marzo 2002, causa C‑310/99, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2289, punto 89).
66
Da ciò consegue che il Tribunale, giudicando, ai punti 92 e 93 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito
alcun elemento preciso che dimostri che le due categorie di imprese menzionate al punto 64 della presente sentenza erano soggette
ad obblighi di analoga natura e che pertanto si trovavano in situazioni analoghe, è incorso in errore di diritto circa l’onere
della prova che gravava sulla [OSCURATO:PERSONA].
67
Nella specie, è sufficiente rilevare che la decisione controversa indica chiaramente, e applica al caso di specie, il criterio
di selettività che una misura deve integrare per costituire un aiuto di Stato. [OSCURATO:PERSONA] ha invocato l’esistenza, nello
Stato membro interessato, di leggi relative alla gestione dell’ambiente e all’inquinamento atmosferico che non implicano la
misura di cui trattasi. Essa ha del resto tenuto conto del fatto che imprese olandesi, diverse dai 250 grandi impianti rientranti
nella misura di cui trattasi, sono parimenti soggette a taluni requisiti per quanto riguarda le emissioni di NO
x.
68
Da quanto sopra consegue che la prima parte del secondo motivo va accolta.
Sulla seconda parte del secondo motivo
– Argomenti delle parti
69
Nell’ambito della seconda parte del secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che né l’obiettivo di tutela dell’ambiente della
misura controversa né la natura o la struttura generale del sistema nel quale tale misura si inscrive portano a negare a tale
misura il carattere di aiuto di Stato.
70
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] invoca la giurisprudenza della Corte secondo cui, per stabilire se la misura di Stato costituisce
un aiuto, il n. 1 dell’art. 87 CE non fa distinzione a seconda delle cause o degli obiettivi degli interventi di Stato, ma
li definisce in funzione dei loro effetti. [OSCURATO:PERSONA] precisa che, nel caso in cui fosse possibile invocare l’obiettivo
della tutela dell’ambiente, ciò pregiudicherebbe il compito della [OSCURATO:PERSONA] consistente nell’esaminare se l’aiuto non alteri
le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.
71
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di aver considerato la misura controversa giustificata in ragione della
natura o della struttura generale del sistema nel quale essa si inscrive. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale interpretazione è errata,
dato che il Tribunale ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato l’esistenza di un sistema generale che dimostri che
la misura controversa favoriva talune imprese ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che spetta
allo Stato membro dimostrare che una siffatta misura è giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema nel
quale essa rientra. Nella specie, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dato una siffatta dimostrazione.
72
[OSCURATO:PERSONA], richiamando la sentenza 6 settembre 2006, causa C‑88/03, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7115), sostiene
che non risulta dalla natura e dalla struttura generale di un sistema più ampio che disponga restrizioni delle emissione di
No
x
che la negoziabilità dei diritti di emissioni di No
x
debba essere concessa alle imprese rientranti nella misura controversa. Alla stregua della Corte nella citata sentenza Adria-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] considera che le riduzioni delle emissioni di No
x
sono benefiche per l’ambiente senza distinguere l’origine di tali riduzioni, cioè la capacità termica inferiore o superiore
ai 20 MWth degli impianti.
73
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] replica che tale motivo si fonda su un’errata interpretazione della sentenza impugnata. A suo avviso,
il Tribunale non sostiene che lo scopo della tutela dell’ambiente privi la misura controversa del suo carattere di aiuto di
Stato. Sottolinea che tali constatazioni erano state fatte in subordine. Ad ogni modo, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] considera
che il Tribunale ha giustamente constatato che, anche nell’ipotesi in cui si trattasse di un sistema generale, la distinzione
posta tra le imprese è giustificata, dato che si basa soltanto sulla quantità di emissioni di NO
x
e sul parametro specifico di riduzione che grava sulle imprese dalle notevoli emissioni. Il criterio della misura controversa,
cioè la quantità di emissioni, troverebbe giustificazione nella natura e nella struttura di un regime generale inteso a ridurre
l’inquinamento atmosferico.
– Giudizio della Corte
74
Al punto 99 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che «la determinazione delle imprese beneficiarie trova
la sua giustificazione nella natura e nella struttura generale del sistema a causa delle loro rilevanti emissioni di NO
x
e del parametro specifico di riduzione che grava su di esse» e che «considerazioni di carattere ecologico giustificano la
distinzione tra le imprese che emettono elevate quantità di NO
x
e le altre imprese». Inoltre, il Tribunale ha constatato che «questo criterio oggettivo è inoltre conforme allo scopo perseguito,
vale a dire la tutela dell’ambiente, e alla logica interna del sistema».
75
Secondo una consolidata giurisprudenza, l’art. 87, n. 1, CE non opera distinzioni fra provvedimenti di intervento statale
a seconda delle cause o degli scopi, ma li definisce con riferimento agli effetti. Anche se la tutela dell’ambiente costituisce
uno degli obiettivi essenziali della Comunità europea, la necessità di prendere in considerazione tale obiettivo non giustifica
l’esclusione di misure selettive dall’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, poiché la considerazione degli obiettivi
ambientali può comunque intervenire utilmente all’atto della valutazione della compatibilità della misura di aiuto di Stato
con il mercato comune conformemente all’art. 87, n. 3, CE (citate sentenze Spagna/[OSCURATO:PERSONA], punto 46, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punto 92).
76
Nella specie, le considerevoli emissioni di NO
x
delle imprese rientranti nella misura controversa e il parametro specifico di riduzione che su tali imprese grava non sono
sufficienti a sottrarre tale misura alla qualificazione come misure selettive ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Infatti, come
osservato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, una siffatta differenziazione tra le imprese, fondata
su un criterio quantitativo, cioè il criterio della capacità termica totale installata superiore a 20 MWth, non può considerarsi
inerente ad un sistema inteso a ridurre l’inquinamento di origine industriale e, quindi, giustificata già soltanto per considerazioni
di ordine ecologico.
77
Si deve peraltro ricordare che spetta allo Stato membro che ha introdotto una siffatta differenziazione tra imprese dimostrare
che essa sia effettivamente giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 43).
78
Ciò considerato, il criterio di distinzione utilizzato dalla normativa nazionale qui in considerazione, cioè la capacità termica
superiore a 20 MWth degli impianti, non trova giustificazione né nella natura né nella struttura generale di quest’ultima,
con la conseguenza che esso non può privare la misura controversa del suo carattere di aiuto di Stato.
79
Alla luce di quanto sopra considerato, il secondo motivo va accolto anche nella sua seconda parte e, pertanto, nel suo insieme.
Sulle impugnazioni incidentali
80
In quanto la Corte accoglie nel merito l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], vanno esaminate le impugnazioni incidentali depositate
dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania.
81
Questi due [OSCURATO:PERSONA] membri sollevano un motivo identico vertente sull’errore di diritto nel quale sarebbe incorso il Tribunale
nel ritenere che la misura controversa deve essere considerata un vantaggio finanziato mediante risorse di Stato ai sensi
dell’art. 87, n. 1, CE.
82
Questo motivo si articola su due parti che vertono, da un lato, sul ragionamento del Tribunale figurante ai punti 63‑74 della
sentenza impugnata, secondo cui la negoziabilità dei diritti di emissione prevista dalla misura controversa costituisce un
vantaggio per le imprese soggette al parametro di emissione di NO
x,
e, dall’altro lato, sul ragionamento seguito dal Tribunale ai punti 74‑77 di tale sentenza circa il fatto che la misura controversa
costituisce un vantaggio concesso alle imprese interessate mediante risorse di Stato.
Sulla prima parte del motivo unico
Argomenti delle parti
83
Per quanto riguarda la prima parte del motivo unico, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] rileva che la misura controversa parte dalla
fissazione di un parametro di emissione supplementare da prendere in considerazione da parte di talune imprese. La quantità
di crediti negoziabili non sarebbe quindi fissata anticipatamente e dipenderebbe interamente dalla riduzione supplementare
che le imprese avranno potuto realizzare rispetto al parametro. Esso sottolinea che, in caso di superamento del parametro
prescritto, l’ammenda è una sanzione complementare che non costituisce un’alternativa alla fornitura dei crediti di emissione
mancanti. Inoltre, secondo il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la constatazione operata dal Tribunale, al punto 70 della sentenza impugnata,
secondo cui ogni impresa rientrante in tale regime può, in qualsiasi momento, vendere tali diritti è errata.
84
Secondo la Repubblica federale di Germania, le imprese interessate possono ottenere un vantaggio finanziario nel senso di
un diritto negoziabile solo in ragione degli sforzi che esse fanno per ridurre le loro emissioni, il che costituisce una contropartita
di valore adeguato per i certificati negoziabili. A questo proposito, tale Stato membro ricorda gli effetti negativi della
misura controversa per le imprese che non sono in grado di rispettare i quantitativi di emissioni autorizzati. Su un’emissione
che eccede il valore limite incidono i costi per l’acquisto di diritti di emissione, che sono determinati dall’intermediazione
del mercato, o un’ammenda. Le imprese possono ottenere un diritto negoziabile e il vantaggio economico ad esso connesso solo
quando riescono a ridurre le loro quote di emissioni al di sotto del limite autorizzato.
85
Secondo la Repubblica federale di Germania, gli sforzi delle imprese in vista della diminuzione delle loro emissioni costituiscono
la contropartita di tale bene negoziabile e il valore stesso di tale bene non sarebbe, per definizione, un vantaggio. Del
resto, la nozione di crediti di diritti di emissione, come «opzione per l’avvenire», non incide sull’obbligo delle imprese
di rispettare gli obiettivi in materia di emissioni e non è, per definizione, sempre vantaggiosa.
Giudizio della Corte
86
Si deve ricordare che l’art. 87, n. 1, CE definisce gli aiuti di Stato come aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] o mediante risorse
statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza,
nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. La nozione di aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione
è più generale di quella di sovvenzione, perché comprende non solo prestazioni positive come le sovvenzioni stesse, ma anche
interventi che, sotto forme diverse, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, per ciò
stesso, senza essere sovvenzioni nel senso stretto della parola, sono della stessa natura e producono identici effetti. Tra
i vantaggi indiretti che producono i medesimi effetti delle sovvenzioni figura la fornitura di beni o servizi a condizioni
preferenziali (v. sentenze 14 settembre 2004, causa C‑276/02, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8091, punto 24, nonché 1° luglio
2008, cause riunite C‑341/06 P e C‑342/06 P, Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/UFEX e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4777, punto 123).
87
Inoltre, secondo la giurisprudenza, sono ugualmente considerati aiuti gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti
a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese, o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa
beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (v. sentenza 24 luglio 2003, causa C‑280/00, [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7747, punto 84 nonché la giurisprudenza ivi citata).
88
Alla luce della citata giurisprudenza, si deve constatare che la negoziabilità dei diritti di emissione di NO
x
dipende innanzitutto dal fatto che lo Stato, da un lato, autorizza la vendita di tali diritti e, dall’altro lato, consente
alle imprese che hanno emesso un surplus di NO
x
di acquistare presso altre imprese i diritti di emissione mancanti, consentendo così la creazione di un mercato per tali diritti
(v. altresì punti 64, 65 e 87‑96 della presente sentenza). Tale constatazione risulta ugualmente dal punto 70 della sentenza
impugnata, in cui il Tribunale ha giustamente concluso che, rendendo tali diritti di emissione negoziabili, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] conferiva loro un valore di mercato.
89
Per quanto riguarda gli argomenti secondo cui la negoziabilità di tali diritti costituisce una contropartita, al prezzo del
mercato, degli sforzi fatti dalle imprese rientranti nella misura controversa per limitare le loro emissioni di NO
x
, tali argomenti debbono essere disattesi conformemente alla giurisprudenza citata al punto 86 della presente sentenza in
ragione del fatto che i costi di riduzione di dette emissioni rientrano tra gli oneri che normalmente gravano sul bilancio
dell’impresa.
90
Per quanto riguarda gli argomenti secondo cui la negoziabilità di tali diritti non può essere considerata un vantaggio concreto
per le imprese interessate in ragione dell’imprevedibilità del mercato, si deve constatare che la facoltà, per tali imprese,
di scegliere tra i costi di acquisizione dei diritti di emissione e i costi legati alle misure intese a ridurre le emissioni
di NO
x
costituisce per esse un vantaggio. Inoltre, la facoltà, per le imprese considerate dalla misura controversa, di negoziare
tutti i diritti di emissione, e non soltanto i crediti ottenuti a fine anno dalla differenza positiva tra l’emissione autorizzata
e l’emissione prodottasi, costituisce un vantaggio supplementare per tali imprese. Infatti, queste ultime possono disporre
di liquidità vendendo i diritti di emissione prima della realizzazione delle condizioni per la loro definitiva attribuzione,
indipendentemente dal fatto che sia loro applicabile un limite massimo e che le imprese che superano il parametro di emissione
prescritto debbano compensare l’eccedenza l’anno successivo.
91
Di conseguenza, la misura controversa, poiché implica la negoziabilità di tali diritti di emissione, deve essere considerata
un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto nelle normali condizioni di mercato.
92
Del resto, la conclusione figurante al punto 73 della sentenza impugnata, secondo cui la misura controversa consente alle
imprese che hanno emesso NO
x
in quantitativi maggiori di quelli fissati dal parametro di emissione e il cui saldo è pertanto negativo a fine anno di evitare
un’ammenda acquistando diritti di emissione da quelle imprese che hanno determinato un’eccedenza di emissione, è contestata
dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA].
93
A questo proposito il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in caso di superamento del parametro prescritto, l’ammenda è una
sanzione supplementare, che non costituisce un’alternativa alla fornitura dei crediti di emissione mancanti.
94
Nella specie è giocoforza constatare che gli argomenti svolti dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] non rimettono in discussione in modo
preciso e adeguato la conclusione del Tribunale secondo cui la misura controversa conferiva alle imprese interessate la facoltà
di acquistare crediti di emissione sul mercato prima della fine dell’anno, dato che i limiti di emissione sono annuali. Una
tale conclusione implica che talune imprese, prima che le autorità nazionali verifichino il rispetto del limite massimo applicabile,
si attribuiscono la facoltà di acquistare i diritti di emissione mancanti, evitando così il superamento del parametro di emissione
e di dover quindi pagare un’ammenda.
95
Da ciò consegue che l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], che rimette in discussione la constatazione, operata dal Tribunale
al punto 73 della sentenza impugnata, secondo cui le imprese possono evitare il pagamento di un’ammenda acquistando diritti
di emissione, non può essere accolto.
96
Ciò considerato, la prima parte del motivo unico, con cui si deducono l’interpretazione e l’applicazione erronee della nozione
di vantaggio ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, va respinta.
Sulla seconda parte del motivo unico
Argomenti delle parti
97
Per quanto riguarda la seconda parte del motivo unico, vertente sulla nozione di finanziamento mediante risorse di Stato,
il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] confuta le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale ai punti 75 e 77 della sentenza impugnata. In
particolare, tale Stato ritiene che il Tribunale abbia operato un’erronea interpretazione della nozione di finanziamento mediante
risorse di Stato, quale applicata dalla Corte nella sentenza 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2099).
Per quanto riguarda la misura controversa, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] considera che sarebbe determinante constatare che non
si è avuto alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse di Stato a seguito della ripartizione dell’onere finanziario
supplementare tra le imprese. Dato che il parametro di emissione prescritto è un onere supplementare per le imprese in considerazione,
la misura controversa, consistente in una «compensazione», serve unicamente a consentire alle imprese interessate di ripartire
tra loro stesse gli oneri supplementari derivanti da tale parametro.
98
Secondo il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], l’ammenda connessa al superamento del parametro prescritto è una sanzione supplementare
che non costituisce un’alternativa alla fornitura dei crediti di emissione mancanti. Il solo fatto che il valore dei crediti
dipenda dalla normativa non significherebbe che sia integrata la condizione di finanziamento di tali crediti mediante risorse
di Stato. Nella controreplica tale Stato membro precisa che il fatto che taluni introiti sotto forma di ammenda sfuggano allo
Stato nel caso in cui le imprese osservino i loro obblighi non può costituire un elemento pertinente con riferimento alla
normativa relativa agli aiuti di Stato. Aggiunge che, se un altro sistema di scambio di diritti di emissione sia tale da produrre
introiti per lo Stato membro, ciò non è sufficiente a dimostrare che tale Stato perda risorse ai sensi dell’art. 87 CE dal
momento che esso non ha optato per un siffatto sistema alternativo.
99
La Repubblica federale di Germania contesta altresì la constatazione operata dal Tribunale secondo cui il sistema di scambi
di diritti di emissione qui in esame costituisce un vantaggio concesso alle imprese interessate mediante risorse di Stato.
Nel modello olandese, tutte le imprese debbono rispettare i medesimi obblighi relativi a un limite da non superare. La questione
se certificati siano sul mercato e per quale importo dipende dal modo in cui le imprese soddisfano i loro obblighi nel settore
delle emissioni. Le imprese creano esse stesse i propri attivi. Un’impresa, se supera il valore limite, viene ad essere gravata
dai costi di acquisto dei diritti di emissione che sono fissati tramite l’intermediazione del mercato o da un’ammenda. Le
imprese possono ottenere un diritto negoziabile e il vantaggio economico ad esso legato solo quanto riescono a ridurre le
loro quote di emissione al fine di non eccedere il limite autorizzato.
100
Inoltre, secondo la Repubblica federale di Germania, l’equiparazione dell’attribuzione gratuita dei diritti di emissione alla
vendita dei beni da parte della pubblica autorità non è pertinente con riferimento al principio applicabile, cioè quello dell’investitore
privato operante secondo le leggi del mercato. Con il sistema di scambi di diritti di emissione, lo Stato fissa un quadro
normativo.
101
Tale Stato membro sostiene, da un lato, che il prezzo di vendita non può essere prevedibile e, dall’altro lato, che la possibilità
di fare ricorso alla vendita anticipata non costituisce un vantaggio definitivo. Sostiene che la circostanza che non vengano
riscosse le ammende è semplicemente dovuta al fatto che l’impresa non supera i limiti massimi. L’acquisto di diritti di emissione
da imprese «overachievers» avviene mediante i mezzi propri dell’impresa e costituisce, dal punto di vista economico, un equivalente
della facoltà di ridurre essa stessa le proprie emissioni al di sotto del limite autorizzato. Non vi è alcuna rinuncia da
parte dello Stato a percepire risorse.
Giudizio della Corte
102
Al punto 75 della sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che, mettendo gratuitamente a disposizione delle imprese interessate
i diritti di emissione di NO
x
invece di venderli o di metterli all’asta, e istituendo un regime che prevede la possibilità di negoziare tali diritti sul
mercato, anche se sono legati ad un limite massimo, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha conferito ai detti diritti la natura di attivi
immateriali e ha rinunciato a percepire risorse di Stato.
103
Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, perché un vantaggio possa essere qualificato come aiuto ai sensi dell’art. 87,
n. 1, CE, esso deve, da un lato, essere concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essere
imputabile allo Stato (sentenza 16 maggio 2002, causa C‑482/99, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4397, punto 24 e giurisprudenza
ivi citata).
104
A questo proposito occorre rilevare come, secondo una costante giurisprudenza, non in tutti i casi sia necessario dimostrare
che vi sia stato un trasferimento di risorse statali perché il vantaggio concesso ad una o più imprese possa essere considerato
come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (v. sentenza Francia/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 36).
105
Peraltro, la distinzione stabilita da questa disposizione tra «gli aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA]» e gli aiuti concessi «mediante
risorse statali» non significa che tutti i vantaggi concessi da uno Stato costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati
mediante risorse di Stato, ma è solo intesa a ricomprendere in tale nozione i vantaggi che sono concessi direttamente dallo
Stato nonché quelli concessi per il tramite di enti pubblici o privati designati o istituiti da tale Stato (sentenze PreussenElektra,
cit., punto 58, e 5 marzo 2009, causa C‑222/07, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1407, punto 43)
106
Nella specie, un siffatto vantaggio concesso dal legislatore nazionale, cioè la negoziabilità dei diritti di emissione di
NO
x
, potrebbe comportare un onere supplementare per i pubblici poteri sotto forma, in particolare, di esonero dall’obbligo di
pagamento di ammende o di altre sanzioni pecuniarie (v., in tal senso, sentenza 17 giugno 1999, causa C‑295/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3735,
punto 42). Infatti, istituendo il sistema «dynamic cap», il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha dato alle imprese rientranti nella misura
di cui trattasi la possibilità di acquistare diritti di emissione per evitare il pagamento di ammende. Inoltre, questo sistema
ha per conseguenza la creazione, senza concreta contropartita data allo Stato, di diritti di emissione che in ragione della
loro negoziabilità hanno un valore economico. È giocoforza costatare che lo Stato membro avrebbe potuto vendere tali diritti,
se del caso all’asta, se avesse strutturato tale regime altrimenti (v., a questo proposito, i punti 63, 64 e 86‑96 della presente
sentenza).
107
Pertanto, la constatazione operata dal Tribunale al punto 75 della sentenza impugnata, secondo la quale le imprese interessate
possono liberamente vendere i loro diritti di emissione anche se sono legati ad un limite massimo, non viene rimessa in discussione
dagli argomenti presentati. Come ritenuto dall’avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, lo Stato membro, attribuendo
a tali diritti di emissione un carattere di beni immateriali negoziabili e mettendoli gratuitamente a disposizione delle imprese
interessate invece di venderli o di metterli all’asta, rinuncia infatti a risorse pubbliche.
108
Inoltre, la circostanza che una siffatta misura consenta alle imprese di compensare tra loro le eccedenze e le mancanze rispetto
al parametro imposto e che tale misura crei un quadro normativo per limitare il rilascio di emissioni di NO
x
in modo redditizio per le imprese dai grandi impianti dimostra che le imprese rientranti nella misura controversa dispongono
di un’alternativa rispetto all’imposizione di un’ammenda da parte dello Stato.
109
Per quanto riguarda gli argomenti che invocano la citata sentenza PreussenElektra, il Tribunale ha giustamente distinto tale
sentenza dal caso di specie. In forza di tale sentenza, una normativa di uno Stato membro che, da un lato, obbliga le imprese
private di fornitura di energia elettrica ad acquistare l’energia elettrica prodotta nella loro zona di fornitura da fonti
di energia rinnovabili a prezzi minimi superiori al valore economico reale di tale tipo di energia elettrica e, dall’altro,
ripartisce l’onere finanziario derivante da tale obbligo tra dette imprese di fornitura di energia elettrica e i gestori privati
delle reti di energia elettrica situati a monte non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
110
Nella suddetta sentenza la Corte ha ritenuto che, anche se l’onere finanziario derivante dall’obbligo di acquisto a prezzi
minimi era tale da ripercuotersi in modo negativo sui risultati economici delle imprese soggette a tale obbligo, e quindi
da determinare una diminuzione delle entrate fiscali dello Stato, tale conseguenza era inerente a una siffatta disciplina
e non poteva essere considerata un mezzo per concedere ai produttori di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili
un vantaggio determinato a carico dello Stato.
111
Al contrario, nella presente fattispecie, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 92 delle sue conclusioni, tale
rinuncia non può considerarsi «inerente» ad ogni strumento inteso a regolare le emissioni di inquinanti atmosferici mediante
un sistema di scambio di diritti di emissione. Infatti, quando fa ricorso a siffatti strumenti, lo Stato dispone, in linea
di principio, della scelta tra l’attribuzione gratuita e l’alienazione o la vendita all’asta di tali diritti. Inoltre, nella
specie esiste un nesso sufficientemente diretto tra la misura controversa e la perdita di introiti da parte dello Stato, nesso
che mancava tra l’imposizione dell’obbligo di acquisizione e l’eventuale diminuzione di entrate fiscali nella citata causa
PreussenElektra. Nelle due cause le fattispecie non sono pertanto comparabili e la soluzione adottata dalla Corte nella citata
sentenza PreussenElektra non è quindi trasponibile alla presente fattispecie.
112
Pertanto, la soluzione adottata dalla Corte nella citata sentenza PreussenElektra non è trasponibile al caso di specie. Di
conseguenza, il Tribunale ha giustamente concluso, al punto 75 della sentenza impugnata, che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato
a percepire tali risorse.
113
Ciò considerato, le impugnazioni incidentali del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e della Repubblica federale di Germania vanno respinte.
Sulle conseguenze della fondatezza del secondo motivo dell’impugnazione principale e del rigetto delle impugnazioni incidentali
114
Alla luce di tutto quanto sopra, la sentenza impugnata va annullata nella parte in cui annulla la decisione controversa.
115
In conformità dell’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione
è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale e può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato
degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. Risulta che ciò è quanto
avviene nella presente causa.
Sul ricorso di primo grado
116
Dalle considerazioni esposte nella presente sentenza risulta che la decisione impugnata non viola l’art. 87, n. 1, CE in quanto
la [OSCURATO:PERSONA] vi conclude che la misura controversa dà luogo ad un aiuto di Stato a favore delle imprese che in essa rientrano.
117
Infatti, dai punti 86‑96 e 102‑113 della presente sentenza risulta che il Tribunale non è incorso in errore di diritto confermando
la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la misura controversa dà luogo, a favore delle imprese che in essa rientrano, ad
un vantaggio finanziato mediante risorse di Stato. Inoltre, per le ragioni esposte ai punti 59‑79 della presente sentenza,
la Corte ha accolto il secondo motivo di impugnazione dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e inteso a rimettere in discussione l’analisi
operata dal Tribunale circa il carattere selettivo del sopramenzionato vantaggio. Risulta peraltro da tale motivazione, come
pure dalla motivazione del rigetto delle impugnazioni incidentali, che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto giustamente concludere, nella
decisione impugnata, che il vantaggio derivante dalla misura controversa è applicato in modo selettivo.
118
Il primo motivo di annullamento del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dedotto in primo grado avverso la suddetta decisione deve, di conseguenza,
essere respinto.
119
Il Tribunale ha considerato che non vi era luogo a statuire sul secondo motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], in quanto
aveva annullato la decisione controversa nella parte in cui essa dichiara che la misura in discussione implica un aiuto di
Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
120
Si deve di conseguenza esaminare questo secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell’obbligo di motivazione.
Sul secondo motivo del ricorso in primo grado
Argomenti delle parti
121
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’obbligo di motivazione non indicando le ragioni per le quali
il regime notificato è qualificato come aiuto di Stato. Secondo tale Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un errore
di fatto affermando che un produttore che non rispetta il suo parametro di emissione e al quale viene inflitta un’ammenda
riceve crediti di NO
x
. Risulta che, nel sistema notificato, un produttore ottiene crediti solo se produce emissioni al di sotto del parametro attribuitogli
e lascia uno spazio non utilizzato per le emissioni.
122
Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] rileva contraddizioni nel ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa.
Tale istituzione invocherebbe, in particolare, la messa in atto di un sistema che distribuisce gratuitamente crediti, affermando
poi però che questi ultimi costituiscono una contropartita alla riduzione delle emissioni di NO
x
. Questo Stato membro spiega che il sistema istituito non concede alcun credito all’inquinatore, cioè all’autore delle emissioni
che eccedono il parametro prescritto. Solo l’imprenditore che riduce le sue emissioni al di sotto di tale parametro può ottenere
crediti. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe esposto in modo approfondito la conclusione secondo cui detto sistema non incontra
la sua preferenza, in particolare perché si tratta di un sistema «dynamic-cap» il cui risultato sull’ambiente sarebbe incerto
e i cui oneri di amministrazione e di applicazione sarebbero più elevati di quelli del sistema «cap-and-trade».
123
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato, conformemente ai requisiti posti dalla giurisprudenza della Corte, la sua
affermazione secondo cui il regime notificato incide sugli scambi commerciali e falsa la concorrenza tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
124
[OSCURATO:PERSONA] replica, in primo luogo, che qualsiasi produttore che emetta NO
x
riceve gratuitamente crediti di emissione. Questa constatazione non è in contrasto con la conclusione secondo cui le imprese
debbono in tal caso fornire una contropartita, sotto forma di investimenti ambientali supplementari, per poter aggiungere
tali attivi ai loro redditi disponibili. In secondo luogo, per quanto riguarda i dubbi formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] circa l’efficacia
del sistema di cui trattasi, tali passi della decisione controversa non vertono sulla motivazione della questione se tale
sistema costituisca un aiuto di Stato. In terzo luogo, il ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa
dimostrerebbe sotto quale profilo la concessione gratuita di diritti di emissione a grandi imprese industriali olandesi incida
sugli scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
Giudizio della Corte
125
Occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’art. 296 TFUE deve essere adeguata
alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione
da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e di permettere
al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle
circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari
dell’atto o altre persone da questo colpite direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione
non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del fatto
che la motivazione di un atto soddisfi o meno gli obblighi di cui al citato art. 296 va effettuato alla luce non solo del
suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi [v.
sentenze 6 luglio 1993, cause riunite C‑121/91 e C‑122/91, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3873,
punto 31, nonché 30 settembre 2003, causa C‑76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10091, punto 88].
126
Per quanto riguarda l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente concluso, al punto 3.2
della decisione controversa, che un’impresa che non rispetta il limite di emissione imposto riceve purtuttavia crediti NO
x
, tale argomento costituisce una ripetizione dell’argomento esposto ai punti 45 e 46 del ricorso in primo grado nell’ambito
del motivo sulla nozione di assenza di risorse di Stato e al punto 65 dell’atto di impugnazione nella presente causa, già
respinto dalla Corte al punto 94 della presente sentenza. Ad ogni modo, questo argomento verte piuttosto su un errore di fatto
che su un difetto dell’obbligo di motivazione circa la conclusione, nella decisione controversa, dell’esistenza di un aiuto
di Stato. Di conseguenza, questo argomento dev’essere respinto.
127
Inoltre, secondo il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], esiste una contraddizione nel ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] la quale, da un lato,
si fonda sul fatto che lo Stato membro ha l’intenzione di creare un sistema che distribuisce gratuitamente crediti NO
x
e, dall’altro lato, considera che il fatto che le imprese interessate riducano le loro emissioni al fine di poter fruire dell’aiuto
potenziale costituisce una contropartita, suggerendo così che i crediti non sono in realtà concessi gratuitamente. Si deve,
a questo proposito, rilevare che la prima conclusione della [OSCURATO:PERSONA] riguarda l’esistenza di un aiuto di Stato, al punto 3.2
della decisione controversa, in quanto le autorità olandesi disponevano della facoltà di vendere o di mettere all’asta i diritti
di emissione, e, offrendo gratuitamente crediti di NO
x
come attivi immateriali, subivano pertanto un mancato guadagno. La constatazione, operata al punto 3.3 della decisione controversa,
secondo cui il fatto che le imprese fossero incentivate a ridurre le loro emissioni in misura superiore alla soglia loro concessa
costituiva una contropartita «in linea con lo spirito delle linee guida comunitarie sugli aiuti di Stato in materia ambientale»,
del vantaggio accordato a tali imprese dalla misura controversa, rientra nella valutazione della compatibilità di tale misura
con il mercato interno. Di conseguenza, dal ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] non emerge alcuna contraddizione.
128
Pertanto, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] deve essere disatteso.
129
Tale Stato membro sostiene inoltre che il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] è impreciso laddove afferma che il sistema «dynamic‑cap»,
quale adottato, non costituisce l’opzione preferita, dato che gli effetti di tale sistema sull’ambiente sono più incerti e
che le spese di amministrazione e di applicazione sono più elevate che nel sistema «cap-and-trade». A questo proposito, tali
osservazioni figurano al punto 4 della decisione controversa. Come ritenuto dall’avvocato generale al paragrafo 101 delle
sue conclusioni, tali considerazioni non fanno parte della motivazione sulla qualificazione della misura controversa come
aiuto di Stato né della motivazione sull’esame della compatibilità di tale misura con il mercato comune. L’argomento del [OSCURATO:PERSONA]
dei [OSCURATO:PERSONA] va pertanto respinto.
130
Quanto all’obbligo di motivazione della [OSCURATO:PERSONA] circa la questione se il sistema di cui trattasi sia tale da incidere
sugli scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e da falsare o minacciare di falsare la concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA], al punto 3.2 della
decisione impugnata, afferma che le imprese che beneficiano del sistema di cui trattasi sono le più grandi imprese attive
nel commercio tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la loro posizione risulta rafforzata dalla misura controversa
che conferisce loro un vantaggio concorrenziale, cioè un reddito aggiuntivo per coprire una parte dei loro costi di produzione.
Tale vantaggio è pertanto idoneo a incidere sul commercio tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
131
Applicato alla qualificazione di una misura come aiuto, l’obbligo di motivazione esige che siano indicate le ragioni per le
quali la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la misura di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. A questo
proposito, conformemente alla giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a dimostrare un’incidenza effettiva degli aiuti
sugli scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se detti aiuti
siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (sentenze 15 dicembre 2005, causa C‑66/02, Italia/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10901, punto 111, e 9 giugno 2011, cause riunite C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, Comitato «Venezia vuole vivere»
e a./[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 134). Quindi, qualora dalle circostanze nelle quali l’aiuto
è stato concesso emerga che esso è atto a incidere sugli scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e a falsare o a minacciare di falsare
la concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad indicare queste circostanze nella motivazione della propria decisione (v., in particolare,
sentenze 7 giugno 1988, causa 57/86, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2855, punto 15; 24 ottobre 1996, cause riunite C‑329/93,
C‑62/95 e C‑63/95, Germania e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5151, punto 52; 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6857, punto 98; 28 gennaio 2003, causa C‑334/99, Germania/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1139, punto 59, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 89, nonché 30 aprile 2009, causa C‑494/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/Italia e Wam, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3639, punto 49).
132
Al punto 3.2 della decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] osserva, subito dopo aver constatato l’esistenza di un vantaggio a
favore delle imprese rientranti nella misura controversa, che queste costituiscono «un gruppo di grandi imprese industriali
attive nel commercio tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri». Prosegue constatando che «la posizione di tali imprese risulterà rafforzata da
tale regime, il che potrebbe comportare una modifica delle condizioni sul mercato per i loro concorrenti», prima di aggiungere
che «tale rafforzamento deve essere considerato incidere sul commercio».
133
Pertanto, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha evocato, nella decisione controversa, le circostanze in forza delle
quali l’aiuto di cui trattasi è, a suo avviso, idoneo ad incidere sugli scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e a falsare o a minacciare
di falsare la concorrenza. Tenuto conto della giurisprudenza citata al punto 125 della presente sentenza, tale decisione è
pertanto sufficientemente motivata per quanto riguarda il modo in cui gli scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono pregiudicati e
la distorsione della concorrenza.
134
In considerazione di quanto precede, si deve respingere il motivo vertente sull’insufficienza di motivazione della decisione
controversa sotto il profilo delle condizioni di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. Da ciò consegue che il ricorso di primo
grado dev’essere integralmente respinto.
Sulle spese
135
Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene
definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.
136
Per quanto riguarda le spese relative al procedimento di primo grado, va precisato che, ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento
di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto
domanda, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese relative al procedimento di primo
grado.
137
Per quanto riguarda le spese relative al procedimento di impugnazione, si deve rilevare che, ai sensi dell’art. 69, n. 3,
del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’art. 118 del medesimo regolamento,
la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente
su uno o più capi. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti rispettivamente soccombenti su un capo della
domanda, devono essere condannati a sopportare ciascuno le proprie spese.
138
In forza dell’art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione in forza
dell’art. 118 del medesimo regolamento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. In applicazione
di tale disposizione, la Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese sia di primo grado sia dell’impugnazione.
In applicazione di tale disposizione, la Repubblica francese, la Repubblica di Slovenia e il [OSCURATO:PERSONA] sopportano le proprie
spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 aprile 2008, causa T‑233/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è
annullata.
2)
Le impugnazioni incidentali sono respinte.
3)
Il ricorso di primo grado è respinto.
4)
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea relative al procedimento di primo grado
e sopporta le proprie spese nell’ambito di tale procedimento.
5)
[OSCURATO:PERSONA] europea e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sopportano le proprie spese relative all’impugnazione.
6)
La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica di Slovenia e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA] del Nord sopportano le proprie spese.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.