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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30476/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24588/2015R.G. proposto da La Corte EN.s.r.l., già Companie d’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Donizetti n. 7 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova, via Maragliano n. 10, int. 6, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che Oggetto: Tributi-Cartella di pagamento-Questioni.Cons. est.

G.M.

Nonno la rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 278/03/15, depositatail 9 marzo 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del23 febbraio 20 2 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza n. 278 / 0 3 / 1 5 del 09 / 0 3 /201 5 , la Commissione tributaria regionale della Liguria ( di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oggi La Corte [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito La Corte), a vverso la sentenza n . 224 / 14 / 1 3 della Commissione tributaria provinciale di Genova ( di seguito CTP ) , che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamentoemessa per recupero spese giudiziali relative ad altro giudizio definito dalla CTP;

1.1. la CTRrespingeva l’appello di La Corte evidenziandoche: a) la notifica della cartelladi pagamento era stata regolarmente eseguita a mezzo posta;b) erano stati indicati sia il responsabile del procedimento che il titolo della pretesa, mentre la sottoscrizione nonera prevista da alcuna norma; c) la normativa concernente la definizione delle liti pendenti non era applicabile, trattandosi di atto meramente riscossivo; d) andava confermata la sentenza della CTP che aveva dichiarato inammissibile il ricorso pertardiva proposizione;

2. La Corte impugnava l a sentenz a della CTR con ricorso per cassazione, affidato a duemotivi ;Cons. est.

G.M.

Nonno

3. l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resistevano in giudizio con controricorso.

Quest’ultima depositava, altresì, memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo ed il secondo motivo di ricorso La Corte deduce, rispettivamente,violazione e falsa applicazione di norme di diritto , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto: a) la regolarità della notificazione della cartella di pagamento, che era in realtà inesistente; b) l’impossibilità di definire la lite ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella l. 15 luglio 2011, n. 211 e successive modifiche;

2. la censura suba), nella sua duplice articolazione, è inammissibile con conseguente tardività del ricorso originariamente proposto e assorbimento della censura subb);

2.1. la società ricorrente sostiene, in buona sostanza, la inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, con conseguente tempestività dell’impugnazione proposta;

2.2. in realtà, la CTR ha affermato che la notificazione della cartella di pagamento è stata legittimamente effettuata ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sicché è onere della società contribuente dimostrare l’irregolarità della notifica e, ai fini dell’autosufficienza, di trascrivere nel contesto del ricorso e allegare allo stesso, la copia della relata di notificazione della cartella di pagamento di cui si assume l’inesistenza giuridica (copia evidentemente prodotta nel giudizio di merito, in ragione dell’esame della stessa da parte di CTP e CTR);Cons. est.

G.M.

Nonno

2.3. in assenza di tale allegazione, assolutamente necessaria ai fini della comprensione della censura (Cass. n. 1150 del 17/01/2019), il motivo non può che ritenersi inammissibile per difetto di specificità (Cass. n. 31038 del 30/11/2018; Cass. n. 5185 del 28/02/2017);

2.4. l’inammissibilità del motivo implica la confermadella sentenza della CTR nella parte in cui è stata esclusa la tempestività del ricorso in primo grado e il conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione concernente la definibilità della lite;

3. in conclusione, il ricorso va rigettato; La Corte va condannata al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 1.200,00;

3.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenz a dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 1.400,00, oltre alle spese di prenotazione a debito in favore dell’Agenzia delle entrate e in euro 1.700,00, oltre ad euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la Cons. est.

G.M.

Nonno sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24588/2015R.G. proposto da La Corte EN.s.r.l., già Companie d’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Donizetti n. 7 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova, via Maragliano n. 10, int. 6, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che Oggetto: Tributi-Cartella di pagamento-Questioni.Cons. est. G.M. Nonno la rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 278/03/15, depositatail 9 marzo 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del23 febbraio 20 2 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 278 / 0 3 / 1 5 del 09 / 0 3 /201 5 , la Commissione tributaria regionale della Liguria ( di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oggi La Corte [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito La Corte), a vverso la sentenza n . 224 / 14 / 1 3 della Commissione tributaria provinciale di Genova ( di seguito CTP ) , che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamentoemessa per recupero spese giudiziali relative ad altro giudizio definito dalla CTP; 1.1. la CTRrespingeva l’appello di La Corte evidenziandoche: a) la notifica della cartelladi pagamento era stata regolarmente eseguita a mezzo posta;b) erano stati indicati sia il responsabile del procedimento che il titolo della pretesa, mentre la sottoscrizione nonera prevista da alcuna norma; c) la normativa concernente la definizione delle liti pendenti non era applicabile, trattandosi di atto meramente riscossivo; d) andava confermata la sentenza della CTP che aveva dichiarato inammissibile il ricorso pertardiva proposizione; 2. La Corte impugnava l a sentenz a della CTR con ricorso per cassazione, affidato a duemotivi ;Cons. est. G.M. Nonno 3. l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resistevano in giudizio con controricorso. Quest’ultima depositava, altresì, memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo ed il secondo motivo di ricorso La Corte deduce, rispettivamente,violazione e falsa applicazione di norme di diritto , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto: a) la regolarità della notificazione della cartella di pagamento, che era in realtà inesistente; b) l’impossibilità di definire la lite ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella l. 15 luglio 2011, n. 211 e successive modifiche; 2. la censura suba), nella sua duplice articolazione, è inammissibile con conseguente tardività del ricorso originariamente proposto e assorbimento della censura subb); 2.1. la società ricorrente sostiene, in buona sostanza, la inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, con conseguente tempestività dell’impugnazione proposta; 2.2. in realtà, la CTR ha affermato che la notificazione della cartella di pagamento è stata legittimamente effettuata ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sicché è onere della società contribuente dimostrare l’irregolarità della notifica e, ai fini dell’autosufficienza, di trascrivere nel contesto del ricorso e allegare allo stesso, la copia della relata di notificazione della cartella di pagamento di cui si assume l’inesistenza giuridica (copia evidentemente prodotta nel giudizio di merito, in ragione dell’esame della stessa da parte di CTP e CTR);Cons. est. G.M. Nonno 2.3. in assenza di tale allegazione, assolutamente necessaria ai fini della comprensione della censura (Cass. n. 1150 del 17/01/2019), il motivo non può che ritenersi inammissibile per difetto di specificità (Cass. n. 31038 del 30/11/2018; Cass. n. 5185 del 28/02/2017); 2.4. l’inammissibilità del motivo implica la confermadella sentenza della CTR nella parte in cui è stata esclusa la tempestività del ricorso in primo grado e il conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione concernente la definibilità della lite; 3. in conclusione, il ricorso va rigettato; La Corte va condannata al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 1.200,00; 3.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenz a dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 1.400,00, oltre alle spese di prenotazione a debito in favore dell’Agenzia delle entrate e in euro 1.700,00, oltre ad euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la Cons. est. G.M. Nonno sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto pe
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