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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 dicembre 2025

Cassazione n. 33160/2026

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NZA sul ricorso presentato da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bari il 15/12/2025, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sottoposizione della medesima alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 5 giugno 2019 (data di esecuzione della misura cautelare) al 27 giugno 2019 in esecuzione dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Foggia, in quanto gravemente indiziata del reato di cui agli artt. 110 e 628, comma 3, cod. pen., asseritamente commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in danno di una gioielleria di Cerignola. 1Detta ordinanza, a seguito di una perizia antropometrica, che evidenziava l'incompatibilità della [OSCURATO:PERSONA] con i soggetti effettivamente responsabili della rapina, veniva revocata, con successiva emissione di decreto di archiviazione.

La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art. 315 cod. proc. pen., ha motivato il 11o dell'istanza ex art. 314 cod. proc. pen. sul rilievo che, effettuata la ricostruzione della vicenda processuale, l'atteggiamento dell'istante, consistito nell'aver colposamente omesso di rappresentare elementi a sostegno della sua estraneità ai fatti di qualunque natura, si sarebbe posto come concausa dell'avvenuta ritardata scarcerazione, aggiungendo che tale atteggiamento gravemente colposo ha di fatto fuorviato gli inquirenti, così rafforzando il convincimento della ragionevole colpevolezza dell'istante nell'attività criminosa contestata.

2. Con sentenza n. 11940 del 21 gennaio 2025, la Corte di assazione annullava con rinvio detta ordinanza.

Si evidenziava, in particolare, come il giudice della riparazione, nel rigettare l'istanza ex art. 314 cod. proc. pen. s'ull'assunto della sussistenza di una condotta ostativa dell'istante, non ha in realtà in alcun modo individuato in cosa fosse consistita detta condotta e se, ed in che modo, la stessa possa aver inciso sull'adozione ed il mantenimento della misura cautelare, limitandosi ad affermare che «tale atteggiamento gravemente colposo ha di fatto fuorviato gli inquirenti rafforzando il convincimento della ragionevole colpevolezza dell'istante nell'attività criminosa contestata».

3. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bari accoglieva la domanda di riparazione avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA], determinando l'importo dell'indennizzo in euro 2.594,00, nonché liquidando le spese di giudizio equitativamente in euro 2.000,00.

4. Avverso il provvedimento la [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione.

4.1. Con un primo motivo lamenta violazione dell'articolo 314 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale proceduto alla liquidazione dell'indennizzo sulla base di un computo aritmetico, senza tenere conto, come prevede la norma, dell'incremento cagionato dal danno reputazionale patito da sé medesima e dalla sua famiglia (è madre di quattro figli, di cui uno di pochi mesi all'epoca della detenzione).

4.2. Con un secondo motivo, lamenta l'erronea liquidazione delle spese di lite in via equitativa anziché sulla base della notula prodotta, come avrebbe dovuto essere in ragione del principio della vittoriosità.

25. In data 4 giugno 2026 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura Generale dello Stato, per il Ministero dell'economia e delle finanze, depositava memoria in cui concludeva per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

6. In data 10 giugno 2026 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, depositava memoria di replica, in cui contestava le conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla liquidazione delle spese processuali.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1. Va premesso ché l'equa riparazione per ingiusta detenzione non ha carattere risarcitorio, in quanto l'obbligo dello Stato non nasce ex illicito ma da solidarietà verso la vittima di un'indebita custodia cautelare (Sez.

U, n. 1 del 06/03/1992, Fusilli, Rv. 191147 - 01).

Il suo contenuto, pertanto, non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma, nel limite stabilito dalla legge, la corresponsione di una somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, valga a compensare l'interessato delle conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica, che la custodia cautelare abbia prodotto.

Ai fini della relativa valutazione equitativa debbono essere presi in considerazione tutti gli elementi disponibili da valutarsi globalmente con prudente apprezzamento.

2.2. Tanto premesso, questa Corte, nella sua massima composizione, ha precisato che il parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo, è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, comma 2, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma quarto, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, mentre il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito (Sez.

U, n. 24287 del 09/05/2001, Ministero, Rv. 218975 - 01).

Ancora, si è ritenuto (Sez.

U, n. 1 del 13/01/1995, Ministero, Rv. 201035 - 01) che la liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, e ciò sia per effetto dell'applicabilità, in tale materia, della disposizione di cui all'art. 643, comma. cod. proc. pen., che commisura la riparazione dell'errore giudiziario alla durata dell'eventuale espiazione della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla 3condanna, sia in considerazione del valore «dinamico» che l'ordinamento costituzionale attribuisce alla libertà di ciascuno, dal quale deriva la doverosità di una valutazione equitativamente differenziata caso per caso degli effetti dell'ingiusta detenzione (in applicazione di detto principio la Corte ha confermato la legittimità della liquidazione dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione effettuata tenendo conto, fra l'altro, della circostanza che l'imputato, privato della libertà, non fosse stato in grado di interessarsi personalmente alla sua azienda, e del fatto che, per cinque anni, non avesse potuto utilizzare la somma versata a titolo di cauzione al momento della concessione della libertà provvisoria).

2.3. Nel caso in esame, la Corte barese ha liquidato all'istante la somma di euro 2.594,00, computata sulla base del calcolo aritmetico (22 giorni per la somma pro die di euro 117,91).

In proposito, circa i criteri di liquidazione del quantum del ristoro, questa Corte ha affermato (Sez. 4, n. 680 del 10/12/2025, Di, Rv. 289100 - 01; Sez. 3, n. 3912 del 05/12/2013, D'adamo, Rv. 258833-01) che esso, ove calcolato secondo il criterio aritmetico, deve essere opportunamente aumentato o ridotto all'esito della doverosa valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso concreto.

Nel caso delle predette pronunce, si era censurata la motivazione della Corte territoriale, che non aveva tenuto in debita considerazione ulteriori danni indennizzabili derivanti dallo strepitus fori seguito alla sottoposizione alla misura del richiedente, assumendo che, con la decisione impugnata, si sarebbe affermata l'insussistenza di tali danni senza tener conto della copiosa documentazione giornalistica esibita, attestante il clamore mediatico seguito all'arresto dell'istante.

Sul punto, tuttavia, il Collegio evidenzia come questa Corte abbia di recente ribadito (Sez. 4, n. 965 del 18/12/2025, dep. 2026, Benincasa, non massimata, che cita Sez. 4, n. 6913 del 12/02/2021, Errico, Rv. 280545 - 01) che, per quanto attiene al danno da c.d. strepitus fori, «deve escludersi che tra le conseguenze ulteriori indennizzabili possa essere ricompresa una voce a titolo di danno esistenziale da clamore mediatico, perché il pregiudizio che con questa tipologia di danno non patrimoniale viene evidenziato non è diverso ed autonomo da quello conseguente alla stessa privazione della libertà personale, di per sé idonea, da sola, a sconvolgere per un periodo consistente le abitudini di vita della persona»4In ogni caso, ai fini della configurabilità dello strepitus fori di cui tener conto nella liquidazione dell'indennizzo, occorre che la diffusione della notizia esorbiti dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, sia per l'assertività della notizia nel senso della responsabilità penale dell'interessato, con la conseguenza che nelle realtà di piccole dimensioni è necessario che l'ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nei pubblico il convincimento dell'effettivo coinvolgimento dell'interessato (Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, dep. 2019, Calascione, Rv. 275193 - 01).

Il tutto fermo restando che è necessario che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali siano non solo allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che 4inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita (Sez. 3, n. 17408 del 30/03/2023, Rv. 284496).

Va quindi riaffermato il principio secondo cui, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il danno da "strepitus fori" è ordinariamente ricom preso, in quanto componente del danno non patrimoniale, in quello conseguente alla stessa privazione della libertà personale, tm salv. , r a capacità di raggiungere un largo pubblico e per l'assertività della notizia nel senso della responsabilità penale dell'interessato, nonché in relazione alla durata dell'ingiusta detenzione, si induca nel pubblico il convincimento dell'effettivo coinvolgimento dell'interessato.

Tali circostanze, tuttavia, debbono costituire oggetto di precisa deduzione e allegazione ad opera dell'istante.

2.4. Nel caso oggetto del presente scrutinio la relativa richiesta difettava, in tutta evidenza, della necessaria specificità, posto che, 'solo in data 10 luglio 2025 la difesa depositava memoria che conteneva un estratto delle pubblicazioni giornalistiche riportanti dati relativi alla vicenda, nonché riprese fotografiche dei relativi protagonisti, chiedendo che la Corte ne tenesse conto, senza nulla precisare.

Al contrario, nell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione depositata 1'8 luglio 2022, quanto alla [OSCURATO:PERSONA] manca, a parte un fugace accenno a pagina 6, ogni riferimento al maggior danno reputazionale determinato dallo strepitus fori, limitandosi l'istanza alla mera quantificazione della richiesta indennitaria, indicata in euro 50.000,00.

Ancora, nulla viene dedotto in relazione al danno ulteriore derivante dalla durata della detenzione, limitata a 22 giorni, con conseguente genericità, anche sotto tale profilo, della doglianza.

Il motivo di ricorso è quindi inammissibile.

3. Il secondo motivo è invece fondato.

Secondo questa Corte (Sez. 3, n. 557 del 10/02/1999, Mazzitelli, Rv. 213551 - 01), in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza delle singole attività defensionali dedotte o di una nota specifica prodotta dalla parte (nel caso del precedente citato, la parte civile), non può limitarsi ad una globale ed equitativa determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione o delle singole voci effettivamente liquidate ovvero della eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe.

Nel caso di specie, come correttamente dedotto dalla ricorrente, in presenza di una nota spese dettagliata, la Corte di appello non ha fatto buon governo della giurisprudenza sopra citata, limitandosi ad una liquidazione equitativa.

4. Il ricorso deve quindi essere accolto limitatamente alla liquidazione delle spese in favore dell'istante e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto 5alla Corte di appello di Bari in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese per questo giudizio di legittimità.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Ej4sabetta Apraito 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso presentato da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bari il 15/12/2025, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sottoposizione della medesima alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 5 giugno 2019 (data di esecuzione della misura cautelare) al 27 giugno 2019 in esecuzione dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Foggia, in quanto gravemente indiziata del reato di cui agli artt. 110 e 628, comma 3, cod. pen., asseritamente commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in danno di una gioielleria di Cerignola. 1Detta ordinanza, a seguito di una perizia antropometrica, che evidenziava l'incompatibilità della [OSCURATO:PERSONA] con i soggetti effettivamente responsabili della rapina, veniva revocata, con successiva emissione di decreto di archiviazione. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art. 315 cod. proc. pen., ha motivato il 11o dell'istanza ex art. 314 cod. proc. pen. sul rilievo che, effettuata la ricostruzione della vicenda processuale, l'atteggiamento dell'istante, consistito nell'aver colposamente omesso di rappresentare elementi a sostegno della sua estraneità ai fatti di qualunque natura, si sarebbe posto come concausa dell'avvenuta ritardata scarcerazione, aggiungendo che tale atteggiamento gravemente colposo ha di fatto fuorviato gli inquirenti, così rafforzando il convincimento della ragionevole colpevolezza dell'istante nell'attività criminosa contestata. 2. Con sentenza n. 11940 del 21 gennaio 2025, la Corte di assazione annullava con rinvio detta ordinanza. Si evidenziava, in particolare, come il giudice della riparazione, nel rigettare l'istanza ex art. 314 cod. proc. pen. s'ull'assunto della sussistenza di una condotta ostativa dell'istante, non ha in realtà in alcun modo individuato in cosa fosse consistita detta condotta e se, ed in che modo, la stessa possa aver inciso sull'adozione ed il mantenimento della misura cautelare, limitandosi ad affermare che «tale atteggiamento gravemente colposo ha di fatto fuorviato gli inquirenti rafforzando il convincimento della ragionevole colpevolezza dell'istante nell'attività criminosa contestata». 3. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bari accoglieva la domanda di riparazione avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA], determinando l'importo dell'indennizzo in euro 2.594,00, nonché liquidando le spese di giudizio equitativamente in euro 2.000,00. 4. Avverso il provvedimento la [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. 4.1. Con un primo motivo lamenta violazione dell'articolo 314 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale proceduto alla liquidazione dell'indennizzo sulla base di un computo aritmetico, senza tenere conto, come prevede la norma, dell'incremento cagionato dal danno reputazionale patito da sé medesima e dalla sua famiglia (è madre di quattro figli, di cui uno di pochi mesi all'epoca della detenzione). 4.2. Con un secondo motivo, lamenta l'erronea liquidazione delle spese di lite in via equitativa anziché sulla base della notula prodotta, come avrebbe dovuto essere in ragione del principio della vittoriosità. 25. In data 4 giugno 2026 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura Generale dello Stato, per il Ministero dell'economia e delle finanze, depositava memoria in cui concludeva per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. 6. In data 10 giugno 2026 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, depositava memoria di replica, in cui contestava le conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla liquidazione delle spese processuali. 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. Va premesso ché l'equa riparazione per ingiusta detenzione non ha carattere risarcitorio, in quanto l'obbligo dello Stato non nasce ex illicito ma da solidarietà verso la vittima di un'indebita custodia cautelare (Sez. U, n. 1 del 06/03/1992, Fusilli, Rv. 191147 - 01). Il suo contenuto, pertanto, non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma, nel limite stabilito dalla legge, la corresponsione di una somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, valga a compensare l'interessato delle conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica, che la custodia cautelare abbia prodotto. Ai fini della relativa valutazione equitativa debbono essere presi in considerazione tutti gli elementi disponibili da valutarsi globalmente con prudente apprezzamento. 2.2. Tanto premesso, questa Corte, nella sua massima composizione, ha precisato che il parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo, è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, comma 2, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma quarto, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, mentre il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito (Sez. U, n. 24287 del 09/05/2001, Ministero, Rv. 218975 - 01). Ancora, si è ritenuto (Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, Ministero, Rv. 201035 - 01) che la liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, e ciò sia per effetto dell'applicabilità, in tale materia, della disposizione di cui all'art. 643, comma. cod. proc. pen., che commisura la riparazione dell'errore giudiziario alla durata dell'eventuale espiazione della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla 3condanna, sia in considerazione del valore «dinamico» che l'ordinamento costituzionale attribuisce alla libertà di ciascuno, dal quale deriva la doverosità di una valutazione equitativamente differenziata caso per caso degli effetti dell'ingiusta detenzione (in applicazione di detto principio la Corte ha confermato la legittimità della liquidazione dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione effettuata tenendo conto, fra l'altro, della circostanza che l'imputato, privato della libertà, non fosse stato in grado di interessarsi personalmente alla sua azienda, e del fatto che, per cinque anni, non avesse potuto utilizzare la somma versata a titolo di cauzione al momento della concessione della libertà provvisoria). 2.3. Nel caso in esame, la Corte barese ha liquidato all'istante la somma di euro 2.594,00, computata sulla base del calcolo aritmetico (22 giorni per la somma pro die di euro 117,91). In proposito, circa i criteri di liquidazione del quantum del ristoro, questa Corte ha affermato (Sez. 4, n. 680 del 10/12/2025, Di, Rv. 289100 - 01; Sez. 3, n. 3912 del 05/12/2013, D'adamo, Rv. 258833-01) che esso, ove calcolato secondo il criterio aritmetico, deve essere opportunamente aumentato o ridotto all'esito della doverosa valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso concreto. Nel caso delle predette pronunce, si era censurata la motivazione della Corte territoriale, che non aveva tenuto in debita considerazione ulteriori danni indennizzabili derivanti dallo strepitus fori seguito alla sottoposizione alla misura del richiedente, assumendo che, con la decisione impugnata, si sarebbe affermata l'insussistenza di tali danni senza tener conto della copiosa documentazione giornalistica esibita, attestante il clamore mediatico seguito all'arresto dell'istante. Sul punto, tuttavia, il Collegio evidenzia come questa Corte abbia di recente ribadito (Sez. 4, n. 965 del 18/12/2025, dep. 2026, Benincasa, non massimata, che cita Sez. 4, n. 6913 del 12/02/2021, Errico, Rv. 280545 - 01) che, per quanto attiene al danno da c.d. strepitus fori, «deve escludersi che tra le conseguenze ulteriori indennizzabili possa essere ricompresa una voce a titolo di danno esistenziale da clamore mediatico, perché il pregiudizio che con questa tipologia di danno non patrimoniale viene evidenziato non è diverso ed autonomo da quello conseguente alla stessa privazione della libertà personale, di per sé idonea, da sola, a sconvolgere per un periodo consistente le abitudini di vita della persona»4In ogni caso, ai fini della configurabilità dello strepitus fori di cui tener conto nella liquidazione dell'indennizzo, occorre che la diffusione della notizia esorbiti dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, sia per l'assertività della notizia nel senso della responsabilità penale dell'interessato, con la conseguenza che nelle realtà di piccole dimensioni è necessario che l'ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nei pubblico il convincimento dell'effettivo coinvolgimento dell'interessato (Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, dep. 2019, Calascione, Rv. 275193 - 01). Il tutto fermo restando che è necessario che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali siano non solo allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che 4inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita (Sez. 3, n. 17408 del 30/03/2023, Rv. 284496). Va quindi riaffermato il principio secondo cui, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il danno da "strepitus fori" è ordinariamente ricom preso, in quanto componente del danno non patrimoniale, in quello conseguente alla stessa privazione della libertà personale, tm salv. , r a capacità di raggiungere un largo pubblico e per l'assertività della notizia nel senso della responsabilità penale dell'interessato, nonché in relazione alla durata dell'ingiusta detenzione, si induca nel pubblico il convincimento dell'effettivo coinvolgimento dell'interessato. Tali circostanze, tuttavia, debbono costituire oggetto di precisa deduzione e allegazione ad opera dell'istante. 2.4. Nel caso oggetto del presente scrutinio la relativa richiesta difettava, in tutta evidenza, della necessaria specificità, posto che, 'solo in data 10 luglio 2025 la difesa depositava memoria che conteneva un estratto delle pubblicazioni giornalistiche riportanti dati relativi alla vicenda, nonché riprese fotografiche dei relativi protagonisti, chiedendo che la Corte ne tenesse conto, senza nulla precisare. Al contrario, nell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione depositata 1'8 luglio 2022, quanto alla [OSCURATO:PERSONA] manca, a parte un fugace accenno a pagina 6, ogni riferimento al maggior danno reputazionale determinato dallo strepitus fori, limitandosi l'istanza alla mera quantificazione della richiesta indennitaria, indicata in euro 50.000,00. Ancora, nulla viene dedotto in relazione al danno ulteriore derivante dalla durata della detenzione, limitata a 22 giorni, con conseguente genericità, anche sotto tale profilo, della doglianza. Il motivo di ricorso è quindi inammissibile. 3. Il secondo motivo è invece fondato. Secondo questa Corte (Sez. 3, n. 557 del 10/02/1999, Mazzitelli, Rv. 213551 - 01), in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza delle singole attività defensionali dedotte o di una nota specifica prodotta dalla parte (nel caso del precedente citato, la parte civile), non può limitarsi ad una globale ed equitativa determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione o delle singole voci effettivamente liquidate ovvero della eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe. Nel caso di specie, come correttamente dedotto dalla ricorrente, in presenza di una nota spese dettagliata, la Corte di appello non ha fatto buon governo della giurisprudenza sopra citata, limitandosi ad una liquidazione equitativa. 4. Il ricorso deve quindi essere accolto limitatamente alla liquidazione delle spese in favore dell'istante e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto 5alla Corte di appello di Bari in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese per questo giudizio di legittimità. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Ej4sabetta Apraito 6
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