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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31117/2023

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 15704/2021; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo, posto che l’asserito accordo sull a compensazione delle spese tra le parti, cui allude il ricorrente nell’atto di rinuncia espressa depositato il 31 ottobre 2023 – rinuncia peraltro intervenut a dopo la scadenza del termine di 40 giorni per la formulazione dell’opposizione – non risulta in alcun modo documentato (neanche per sottoscrizione della controparte all’atto di rinuncia, ai fini di poterne desumere l’accettazione); P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Roma, 6 novembre 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 15704/2021; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo, posto che l’asserito accordo sull a compensazione delle spese tra le parti, cui allude il ricorrente nell’atto di rinuncia espressa depositato il 31 ottobre 2023 – rinuncia peraltro intervenut a dopo la scadenza del termine di 40 giorni per la formulazione dell’opposizione – non risulta in alcun modo documentato (neanche per sottoscrizione della controparte all’atto di rinuncia, ai fini di poterne desumere l’accettazione); P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 6 novembre 2023 I
Sentenza Cassazione n. 31117/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris