CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 45681/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza che lo aveva condannato ad anni 8 di reclusione ad euro 4000 di multa per truffa ed estorsione. La Corte d'appello riteneva che il termine fosse già spirato il 30 maggio 2019, data in cui veniva proposto l'appello, tenuto conto che la sentenza impugnata era stata pronunciata il 14 gennaio 2019 e che il Tribunale aveva disposto che la motivazione dovesse essere depositata entro il termine di giorni novanta , 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 585, 172 cod. proc. pen.) l'ordinanza sarebbe illegittima in quanto i novanta giorni per il deposito della motivazione scadevano il 14 aprile 2019 che era un giorno festivo, ovvero domenica. Pertanto, ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. il termine per impugnare sarebbe "slittato" al giorno successivo, ovvero al 15 aprile 2019, giorno dal quale dovevano essere computati i quarantacinque giorni a disposizione del ricorrente per proporre l'impugnazione. Questa sarebbe stata tempestivamente depositata il 30 maggio 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Come correttamente dedotto, il termine per il deposito della motivazione del Tribunale scadeva domenica 14 aprile 2019, sicché i quarantacinque giorni a disposizione dell'imputato per impugnare iniziavarvidecorrere - ai sensi dell'art. 172, comma 3 cod. proc. pen. - dal giorno successivo a quello festivo. Tale prolungamento ex lege del termine per impugnare rendeva tempestivo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il deposito dell'atto di impugnazione in data 30 maggio 2019. 1.2. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il giorno 19 ottobre 2023.