CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 ottobre 2022
Cassazione n. 35765/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6154/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), in persona del vicepresidente del Consiglio di amministrazione, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, piazza della libertà n. 10; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ex lege, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - U.P. 26/10/2022 ric. n. 6154/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi avverso la ordinanza della Corte di cassazione n. 24946 del 2020 pubblicata il 6 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che L La [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) ha proposto ricorso per revocazione, illustrato da un unico motivo, avverso la ordinanza di questa Corte 6 novembre 2020 n. 24946 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla odierna ricorrente avverso la ordinanza della Corte di appello di Torino emessa ex art. 348 ter cod. proc. civ.. Per quanto ancora qui rileva, l'ordinanza della Corte di appello di Torino aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso la decisione del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda proposta dalla predetta Immobiliare nei confronti del Ministero dell'Interno volta ad ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo di circa un anno con cui ministero aveva consentito la disponibilità della forza pubblica per portare ad esecuzione dei decreti di sfratto per morosità emessi in relazione ad immobili di proprietà della stessa società e locati a famiglie bisognose indicate dall'amministrazione provinciale di Alessandria. 2. Il ricorso è stato rimesso alla camera di consiglio fissata al 26 ottobre 2022 in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 20:20, attesa la assenza di richiesta di discussione orale formulata dalle parti. Il Ministero dell'Interno ha risposto con controricorso. Il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. Nessuna delle parti ha depositato memoria.U.P. 26/10/2022 ric. n. 6154/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. i [OSCURATO:PERSONA] di fatto 1. Con l'unico motivo, la società ricorrente lamenta un vizio revocatorio ed in particolare lamenta "sotto il profilo rescindente" la "erronea supposizione di un fatto la cui esistenza è esclusa" e "sotto il profilo rescissorio" la "rilevanza dell'errore commesso nella formazione della decisione assunta dalla Suprema Corte"; in particolare, sotto il primo profilo, la società ricorrente osserva che la decisione impugnata avrebbe dato per mancante un elemento (in particolare, i motivi di appello) che invece erano assolutamente ricavabili dalla mera lettura della narrativa del ricorso, senza necessità di dover comparare il ricorso per cassazione con quello di appello; sotto il secondo profilo, ripropone le allegazioni formulate nel merito e le doglianze avverso la sentenza di prime cure, per avere la stessa riconosciuto la discrezionalità dell'autorità amministrativa nella concessione della forza pubblica e per aver vagliato l'esercizio della stessa senza dar prova - e dunque senza motivare - circa l'osservanza dei criteri fissati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, consistenti nell'avere l'amministrazione indicato alla richiedente la possibilità di date alternative, nel non aver considerato l'elevato numero di richieste inoltrate e nell'aver espresso, con specificità e puntualità, le ragioni del diniego. La società ricorrente insiste nel ritenere che l'unico criterio soddisfatto dalla motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe il terzo, mentre i primi due sarebbero rimasti del tutto sprovvisti di prova. 2. Il ricorso è inammissibile con riferimento ad entrambi i profili del vizio revocatorio prospettato e sopra sinteticamente riassunto. 2.1. Per consolidato orientamento di questa Corte l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione, pur potendo cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve consistere in un errore di natura percettiva, cioè in una svista materiale, non deve essere stato oggetto di discussione tra le parti e deve avere carattere decisivo, nel senso che n mancanza di esso la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. Sez. 6 - 2, 10/06/2021 n. 16439 Rv.U.P. 26/10/2022 ric. n. 6154/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi 661483 - 01; Cass. Sez. 3, 14/02/2006 n. 3190 Rv. 590611 - 01; Cass. Sez. L, 16/02/1998 n. 1604 Rv. 512646 - 01). Pertanto, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. 2.2. Nel caso in esame, il vizio di revocazione prospettato non si appunta su un errore percettivo o una svista materiale bensì lamenta, inammissibilmente, un'errata lettura da parte della Corte degli atti processuaii (v. Cass. Sez. 5, 22/10/2019 n. 26890; di recente in senso conforme Cass. Sez. 6 - 1, 26/01/2022 n. 2236). Invero, nella contestata decisione, il ricorso è stato ritenuto «inammissibile in quanto, nell'esposizione del fatto, nulla riferisce sui motivi di appello con ciò ponendosi in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: "Il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348 ter, quarto comma, cod. proc, civ., ha natura di ricorso ordinario, regolato dall'art. 366 cod. proc. civ. quanto ai requisiti di contenuto forma, e deve contenere, in relazione al n. 3 di detta norma, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, da intendersi come fatti sostanziali e processuali relativi sia al giudizio di primo grado che a quello di appello. Ne consegue che nel ricorso la parte è tenuta ad esporre, oltre agli elementi che evidenzino la tempestività dell'appello e i motivi su cui esso era fondato, le domande e le eccezioni U.P. 26/10/2022 ric. n. 6154/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi proposte innanzi al giudice di prime cure e non accolte, o rimaste assorbite, trovando applicazione, rispetto al giudizio per cassazione instaurato ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc. civ., le previsioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, nella misura in cui esse avevano inciso sull'oggetto della devoluzione al giudice di appello" (così Cass. (ord.) n. 8942 del 2014; e, in senso coni:orme: Cass., 6-3, n. 10722 del 15/5/2014; Cass., 6-3, n. 2784 del 12/2/2015, Cass., 6-3 n. 18623 del 22/9/2016, Cass., 6-3, n. 26936 del 23712/2016).» (pag. 4 ordinanza impugnata). 2.3. Dal riportato contenuto della impugnata decisione è evidente che il ricorrente lamenti un errore di percezione inesistente; difatti, questa Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché mancante nella esposizione del fatto della indicazione dei motivi di appello; carenza che trova conferma dalla mera lettura dell'esposizione del fatto nell'originario ricorso (e in quello odierno per revocazione -punto 26 pag. 8-) e ha comportato la valutazione giuridica dell'atto stesso come insufficiente da parte di questa Corte, senza che si sia verificato alcun errore di percezione o una svista materiale. In conclusione, il ricorso è inammissibile. 3. L.E2 spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. L'inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.U.P. 26/10/2022 ric. n. 6154/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I [OSCURATO:PERSONA] del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dì contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 b