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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 30514/2026

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i L’Aquila ha ratificato il provvedimento di sospensione cautelativa delMagistrato di sorveglianza e ha, quindi, revocato la misura alternativa dellasemilibertà concessa a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione evidenziandoche il Tribunale non avrebbe coerentemente considerato la spiegazione fornitadal detenuto quanto al risultato delle analisi tossicologiche effettuate al rientronell'istituto di restrizione, delle quali non sono state comunicate le modalità dieffettuazione, e quanto al ritardo rispetto all’orario di rientro, dovuto a unosciopero del personale della società titolare del servizio di trasporto da Chieti aPescara (tragitto che il ricorrente ha dovuto percorrere a piedi);Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto ilTribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alla decisiva circostanza che ildetenuto è risultato dalle analisi positivo ai cannabinoidi e alla cocaina,contrariamente a quanto riferito circa il solo consumo di alcolici e all’inverosimilespiegazione per cui l’esito sarebbe stato determinato dal fumo passivo deicompagni di reparto, ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamentodella revoca della misura e tale conclusione, corretta, coerente e logica, non puòessere oggetto di una diversa e alternativa lettura, che non è consentita inquesta sede, questo anche a prescindere dalla mera indicazione al ritardo che,anche se dovuto allo sciopero, appare significativa della mancanza di attenzionedel detenuto circa la necessità di rispettare comunque l’orario di rientro che,considerato il risultato delle citate analisi, risulta in ogni caso ininfluente;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019,Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i L’Aquila ha ratificato il provvedimento di sospensione cautelativa delMagistrato di sorveglianza e ha, quindi, revocato la misura alternativa dellasemilibertà concessa a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione evidenziandoche il Tribunale non avrebbe coerentemente considerato la spiegazione fornitadal detenuto quanto al risultato delle analisi tossicologiche effettuate al rientronell'istituto di restrizione, delle quali non sono state comunicate le modalità dieffettuazione, e quanto al ritardo rispetto all’orario di rientro, dovuto a unosciopero del personale della società titolare del servizio di trasporto da Chieti aPescara (tragitto che il ricorrente ha dovuto percorrere a piedi);Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto ilTribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alla decisiva circostanza che ildetenuto è risultato dalle analisi positivo ai cannabinoidi e alla cocaina,contrariamente a quanto riferito circa il solo consumo di alcolici e all’inverosimilespiegazione per cui l’esito sarebbe stato determinato dal fumo passivo deicompagni di reparto, ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamentodella revoca della misura e tale conclusione, corretta, coerente e logica, non puòessere oggetto di una diversa e alternativa lettura, che non è consentita inquesta sede, questo anche a prescindere dalla mera indicazione al ritardo che,anche se dovuto allo sciopero, appare significativa della mancanza di attenzionedel detenuto circa la necessità di rispettare comunque l’orario di rientro che,considerato il risultato delle citate analisi, risulta in ogni caso ininfluente;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019,Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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